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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43549/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di rapina. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione secondo cui l'imputato non aveva mai avuto notizia di qualsivoglia vocatio in iudicium: era infatti errata la decisione secondo cui sarebbe stata idonea la nomina ed elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, posto che non poteva esservi stato alcun rapporto informativo tra difensore ed imputato ed alcuna effettiva e reale nomina fiduciaria, tanto più in quanto la dichiarazione di elezione di domicilio era stata rinvenuta all'interno di una cartellina intestata al Tribunale "ufficio recupero crediti", che in precedenza né il difensore né il Tribunale avevano rinvenuto; anche a voler ammettere la regolarità formale delle notifiche all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], inizialmente designato d'ufficio e poi, nello stesso contesto temporale, divenuto difensore di fiducia e domiciliatario, il difensore rileva che l'imputato non aveva mai avuto conoscenza effettiva e concreta di qualsivoglia atto di vocatio in iudicium.

Risultava ex actis, prosegue il difensore, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva presenziato né all'udienza preliminare, né alle 14 udienze dibattimentali, come correttamente registrato dall'ordinanza del 12 aprile 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto la rimessione in termini per proporre appello; inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che: 1) l'imputato non conosceva la lingua italiana, tanto che gli era stato nominato un interprete in sede di interrogatorio; 2) la nomina del difensore di fiducia era stata effettuate in sede di interrogatorio nei confronti del difensore di ufficio, che non aveva mai avuto alcun contatto in precedenza con l'imputato; 3) all'esito dell'interrogatorio di garanzia l'imputato era stato scarcerato con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caserta, per cui non avrebbe potuto raggiungere lo studio del difensore di fiducia; 4) il predetto difensore, dopo l'udienza in cui era stato effettuato l'interrogatorio di garanzia) si era completamente disinteressato della vicenda. 1.2 II difensore contesta la decisione della Corte di appello anche nella parte in cui aveva rigettato tutte le censure volte alla declaratoria di nullità ex artt. 178 e 179 cod.proc.pen. della sentenza e del relativo procedimento perché non erano state ritenute necessarie le doverose ricerche dell'imputato, prodromiche al processo di notificazione degli atti del processo; al momento della scarcerazione l'imputato, senza l'assistenza di un interprete ed in assenza di qualsiasi traduzione, avrebbe dichiarato domicilio in "[OSCURATO:PERSONA] S.F.D.", per cui, secondo la Corte di appello, \f\ l'inidoneità di tale dichiarazione di domicilio avrebbe fatto rivivere quella precedente.

Tale conclusione, secondo la difesa, violava apertamente l'art. 161 comma 3 cod.proc.pen. e confliggeva inesorabilmente con lo specifico obbligo prescritto dalla citata norma, cui corrispondeva il diritto dell'imputato, all'atto della scarcerazione, di poter manifestare la propria diversa volontà di dichiarare ovvero eleggere un altro domicilio, mediante atto ricevuto a verbale dal direttore dell'Istituto; stante la natura processuale di tale verbale, l'assistenza di un interprete costituiva precondizione indispensabile per l'esercizio in concreto del realtivo diritto, la cui violazione determinava una nullità ai sensi dell'art. 143 cod.proc.pen., con la conseguenza che, lungi dal determinare la reviviscenza della precedente elezione di domicilio, avrebbe dovuto imporre l'espletamento di nuove ricerche dell'accusato al fine di consentirgli di rendere una valida elezione di domicilio. 1.3 II difensore lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 526 comma 1 bis e 512 cod.proc.pen, in merito alla inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni della persona offesa; rileva che i giudici di merito avevano basato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai Carabinieri e che era ben prevedibile l'irreperibilità della persona offesa, tanto che il Pubblico Ministero aveva richiesto di procedere ad incidente probatorio; mancavano i presupposti non solo per l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali, ma anche le condizioni per ritenere integrata l'irreperibilità, tanto più che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto esaustivi gli adempimenti finalizzati alla declaratoria di irreperibilità.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore del ricorrente depositava memoria scritta con la quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Il collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui "la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica altresì la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione." (Sez. 1, Sentenza n. 52477 del 17/10/2017, Introini, Rv. 273066 - 01) Nella motivazione della citata sentenza viene precisato che le valutazioni sulla domanda di restituzione nel termine sono differenti da quelle imposte nel giudizio di cognizione, nel quale la conoscenza legale del provvedimento giudiziale è assicurata dal rispetto della disciplina delle notificazioni e prescinde dal conseguimento dell'effetto di fornire una reale e concreta informazione sull'atto e sul suo contenuto al destinatario.

Si deve anche rilevare che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sè idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l'assistito e della rinuncia del primo ad impugnare (così Sez. 3, Sentenza n. 15760 del 16/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266583 - 01), requisiti entrambi non presenti nel caso in esame. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv26569301), verifica che nel caso era inutile, attesa la evidente inidoneità della dichiarazione resa dal ricorrente all'uscita dal carcere; non è prevista alcuna ulteriore ricerca dell'imputato, una volta che lo stesso abbia effettuato una valida elezione di domicilio (in questo caso, presso il difensore). 1.3 Relativamente, infine, al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare che la Corte di appello ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, o contraddittoria, della impossibilità di esperire nuove ed efficaci ricerche del dichiarante, dando atto chePEIR le ricerche erano state svolte presso l'indirizzo di residenza e presso gli istituti penitenziari, non conoscendosi l'attività lavorativa del teste, ritenendo tali ricerche esaustive; sul punto, né il ricorso, né l'atto di appello precisavano quali altre ricerche avrebbe dovuto svolgere il Tribunale, e non si confronta con la parte della motivazione (pag.5) in cui la Corte di appello ha evidenziato l'espresso consenso del difensore all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; Si deve poi ribadire che secondo l'interpretazione dell'art. 512 cod.proc.pen. offerta dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali, l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio ex ante, avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte e ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427-01); nel caso in esame, nessun requisito sussisteva che la persona offesa si sarebbe resa irreperibile; l'affermazione secondo cui il Pubblico Ministero avrebbe chiesto di procedere con incidente probatorio è inammissibile per genericità, non essendo stato prodotto né indicato alcun atto dal quale deriverebbe tale richiesta, e non essendo neppure statO precisato se l'incidente probatorio non si sia svolto proprio per l'irreperibilità del teste. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di rapina. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione secondo cui l'imputato non aveva mai avuto notizia di qualsivoglia vocatio in iudicium: era infatti errata la decisione secondo cui sarebbe stata idonea la nomina ed elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, posto che non poteva esservi stato alcun rapporto informativo tra difensore ed imputato ed alcuna effettiva e reale nomina fiduciaria, tanto più in quanto la dichiarazione di elezione di domicilio era stata rinvenuta all'interno di una cartellina intestata al Tribunale "ufficio recupero crediti", che in precedenza né il difensore né il Tribunale avevano rinvenuto; anche a voler ammettere la regolarità formale delle notifiche all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], inizialmente designato d'ufficio e poi, nello stesso contesto temporale, divenuto difensore di fiducia e domiciliatario, il difensore rileva che l'imputato non aveva mai avuto conoscenza effettiva e concreta di qualsivoglia atto di vocatio in iudicium. Risultava ex actis, prosegue il difensore, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva presenziato né all'udienza preliminare, né alle 14 udienze dibattimentali, come correttamente registrato dall'ordinanza del 12 aprile 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto la rimessione in termini per proporre appello; inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che: 1) l'imputato non conosceva la lingua italiana, tanto che gli era stato nominato un interprete in sede di interrogatorio; 2) la nomina del difensore di fiducia era stata effettuate in sede di interrogatorio nei confronti del difensore di ufficio, che non aveva mai avuto alcun contatto in precedenza con l'imputato; 3) all'esito dell'interrogatorio di garanzia l'imputato era stato scarcerato con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caserta, per cui non avrebbe potuto raggiungere lo studio del difensore di fiducia; 4) il predetto difensore, dopo l'udienza in cui era stato effettuato l'interrogatorio di garanzia) si era completamente disinteressato della vicenda. 1.2 II difensore contesta la decisione della Corte di appello anche nella parte in cui aveva rigettato tutte le censure volte alla declaratoria di nullità ex artt. 178 e 179 cod.proc.pen. della sentenza e del relativo procedimento perché non erano state ritenute necessarie le doverose ricerche dell'imputato, prodromiche al processo di notificazione degli atti del processo; al momento della scarcerazione l'imputato, senza l'assistenza di un interprete ed in assenza di qualsiasi traduzione, avrebbe dichiarato domicilio in "[OSCURATO:PERSONA] S.F.D.", per cui, secondo la Corte di appello, \f\ l'inidoneità di tale dichiarazione di domicilio avrebbe fatto rivivere quella precedente. Tale conclusione, secondo la difesa, violava apertamente l'art. 161 comma 3 cod.proc.pen. e confliggeva inesorabilmente con lo specifico obbligo prescritto dalla citata norma, cui corrispondeva il diritto dell'imputato, all'atto della scarcerazione, di poter manifestare la propria diversa volontà di dichiarare ovvero eleggere un altro domicilio, mediante atto ricevuto a verbale dal direttore dell'Istituto; stante la natura processuale di tale verbale, l'assistenza di un interprete costituiva precondizione indispensabile per l'esercizio in concreto del realtivo diritto, la cui violazione determinava una nullità ai sensi dell'art. 143 cod.proc.pen., con la conseguenza che, lungi dal determinare la reviviscenza della precedente elezione di domicilio, avrebbe dovuto imporre l'espletamento di nuove ricerche dell'accusato al fine di consentirgli di rendere una valida elezione di domicilio. 1.3 II difensore lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 526 comma 1 bis e 512 cod.proc.pen, in merito alla inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni della persona offesa; rileva che i giudici di merito avevano basato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai Carabinieri e che era ben prevedibile l'irreperibilità della persona offesa, tanto che il Pubblico Ministero aveva richiesto di procedere ad incidente probatorio; mancavano i presupposti non solo per l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali, ma anche le condizioni per ritenere integrata l'irreperibilità, tanto più che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto esaustivi gli adempimenti finalizzati alla declaratoria di irreperibilità. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore del ricorrente depositava memoria scritta con la quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui "la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica altresì la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione." (Sez. 1, Sentenza n. 52477 del 17/10/2017, Introini, Rv. 273066 - 01) Nella motivazione della citata sentenza viene precisato che le valutazioni sulla domanda di restituzione nel termine sono differenti da quelle imposte nel giudizio di cognizione, nel quale la conoscenza legale del provvedimento giudiziale è assicurata dal rispetto della disciplina delle notificazioni e prescinde dal conseguimento dell'effetto di fornire una reale e concreta informazione sull'atto e sul suo contenuto al destinatario. Si deve anche rilevare che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sè idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l'assistito e della rinuncia del primo ad impugnare (così Sez. 3, Sentenza n. 15760 del 16/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266583 - 01), requisiti entrambi non presenti nel caso in esame. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv26569301), verifica che nel caso era inutile, attesa la evidente inidoneità della dichiarazione resa dal ricorrente all'uscita dal carcere; non è prevista alcuna ulteriore ricerca dell'imputato, una volta che lo stesso abbia effettuato una valida elezione di domicilio (in questo caso, presso il difensore). 1.3 Relativamente, infine, al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare che la Corte di appello ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, o contraddittoria, della impossibilità di esperire nuove ed efficaci ricerche del dichiarante, dando atto chePEIR le ricerche erano state svolte presso l'indirizzo di residenza e presso gli istituti penitenziari, non conoscendosi l'attività lavorativa del teste, ritenendo tali ricerche esaustive; sul punto, né il ricorso, né l'atto di appello precisavano quali altre ricerche avrebbe dovuto svolgere il Tribunale, e non si confronta con la parte della motivazione (pag.5) in cui la Corte di appello ha evidenziato l'espresso consenso del difensore all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; Si deve poi ribadire che secondo l'interpretazione dell'art. 512 cod.proc.pen. offerta dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali, l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio ex ante, avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte e ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427-01); nel caso in esame, nessun requisito sussisteva che la persona offesa si sarebbe resa irreperibile; l'affermazione secondo cui il Pubblico Ministero avrebbe chiesto di procedere con incidente probatorio è inammissibile per genericità, non essendo stato prodotto né indicato alcun atto dal quale deriverebbe tale richiesta, e non essendo neppure statO precisato se l'incidente probatorio non si sia svolto proprio per l'irreperibilità del teste. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.
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