CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in data 14/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto in data 2/3/2020, °dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto ascritto al capo a) e, confermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 642 cod.pen., aggravato dalla recidiva qualificata, contestato al capo q), determinava la pena in anni uno, mesi tre di reclusione; °concesse a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, determinava la pena per il reato ascrittogli in anni uno di reclusione.ckL 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: 2.1 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b) la violazione degli artt. 157,161,99 cod.pen.; 2.2 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 642 cod.pen. 3. Il primo motivo del ricorso Stramaglia è manifestamente infondato. La Corte d'Appello, pag. 27, ha dato conto delle ragioni che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche, evocando la proclività a delinquere del ricorrente, attestata dalle numerose e anche recenti condanne riportate, e l'assenza di allegazioni a sostegno della meritevolezza. 3.1 II secondo motivo è inammissibile per genericità. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in tema di prescrizione, il computo del termine va commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'art.99, sesto comma, cod.pen., in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne (Sez. 6, n. 51049 del 07/07/2015, Rv. 265707; Sez. 5 , n. 44099 del 24/09/2019, dep.2020, Rv. 277607). La difesa -a fronte del dettagliato computo effettuato dai giudici d'appello a pag. 17, con fissazione del termine di prescrizione massimo al 12/6/2022 (tenuto conto delle sospensioni pari a mesi quattro e giorni ventitrè)- si è limitata a segnalare una pretesa trascuratezza della Corte di merito, senza indicare l'ammontare del cumulo delle precedenti condanne e spiegare la rilevanza dello sbarramento al fine di un più favorevole termine di perenzione dell'azione penale. Né ha avuto cura di allegare al ricorso il certificato penale del prevenuto onde consentire al Collegio il diretto apprezzamento dei presupposti della censura. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità. La difesa si limita ad una ricognizione dei caratteri qualificanti della fattispecie ex art. 642 cod.pen. senza alcun confronto critico con l'ampia disamina degli elementi probatori acquisiti svolta dalla sentenza impugnata alle pagg. 23 e segg. L'impugnazione risulta, dunque, priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, lett. d), cod.proc.pen., stante l'assenza della specifica enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta di annullamento. 2 cs).9 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sa