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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 17476/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 10/02/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 il Tribunale di Salerno ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato (commesso il giorno 2 aprile 2018) previsto dall'art. 650 cod. pen. per non avere osservato il provvedimento del Questore di Salerno, emesso in data 17 ottobre 2017, con il quale gli era stato intimato di non esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Nel caso di specie - sostiene il ricorrente - doveva applicarsi l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 poiché la condotta oggetto della imputazione è sanzionata in via amministrativa dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che è norma speciale rispetto all'art. 650 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 650 cod. pen. è necessario che l'inosservanza riguardi a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass., Sez. 1", 25/3/1999, n. 3755, [OSCURATO:PERSONA]).

Nel caso in esame, l'ordine del Questore riguardava, invece, l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (l'art. 7, comma 15-bis, codice della strada).

Questa Corte, in fattispecie analoghe alla presente, ha avuto modo di affermare che "l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dal citato art. 7, comma 15-bis, e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall' art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all' art. 9

I. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass., Sez. 1^, 6/12/2011, n. 47886; Cass., Sez. 1^, 8/4/2013, n.15936).

3. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 10/02/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 il Tribunale di Salerno ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato (commesso il giorno 2 aprile 2018) previsto dall'art. 650 cod. pen. per non avere osservato il provvedimento del Questore di Salerno, emesso in data 17 ottobre 2017, con il quale gli era stato intimato di non esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Nel caso di specie - sostiene il ricorrente - doveva applicarsi l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 poiché la condotta oggetto della imputazione è sanzionata in via amministrativa dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che è norma speciale rispetto all'art. 650 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 650 cod. pen. è necessario che l'inosservanza riguardi a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass., Sez. 1", 25/3/1999, n. 3755, [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso in esame, l'ordine del Questore riguardava, invece, l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (l'art. 7, comma 15-bis, codice della strada). Questa Corte, in fattispecie analoghe alla presente, ha avuto modo di affermare che "l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dal citato art. 7, comma 15-bis, e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall' art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all' art. 9 I. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass., Sez. 1^, 6/12/2011, n. 47886; Cass., Sez. 1^, 8/4/2013, n.15936). 3. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente
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