CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE di APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato ai danni di una bagnante, alla quale aveva sottratto un borsa, appropriandosi dell'orologio ivi riposto, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione degli artt. 62 n. 4 e 625 n. 7 cod. pen., e correlato vizio della motivazione, sia con riguardo al diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, immotivatamente esclusa dalla Corte di appello, sia in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante della esposizione della pubblica fede, erroneamente ritenuta in considerazione delle particolari circostanze in cui si sono consumati i fatti— ovvero su una pubblica spiaggia, dove la persona offesa aveva lasciato incustodita la propria borsa, al cui interno si trovava un orologio di non modesto valore, del quale l'imputato si impossessò—secondo l'orientamento espresso da Sez. 1 n. 1650 del 10711/1964, Rv. 099391. 3. Il ricorso è infondato. Esso, per un verso, omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altro, denuncia solo dinanzi al Giudice di legittimità vizi non portati all'attenzione del giudice di appello. 4. Invero, la Corte territoriale ha ben illustrato le ragioni del mancato- riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui all'art. 61 comma 1 n. 4 cod. pen., evidenziando il valore intrinseco dell'oggetto ( orologio di marca SECTOR) furtivamente sottratto alla persona offesa e richiamando il consolidato canone ermeneutico espresso da questa Corte nel senso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, (ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Rv. 275582,). Trattasi di valutazione propria del giudice di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, perché esente da incongruenze logiche. 5. Il motivo con cui il ricorrente evoca un risalente approdo di legittimità, per sostenere l'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, è nuovo, poiché si tratta di una violazione di legge che non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello, che conteneva due doglianze, l'una riguardante la circostanza attenuante del danno di lieve entità, e l'altra il trattamento sanzionatorio. Va, dunque, ricordato l'orientamento costante di questa Corte ( Sez. 1 n. 2176 del 20/12/1993, Rv. 196414; Sez. Un. n. del 30/06/1999 , Rv. 213981; Sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). 6.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore aria Ter9a [OSCURATO:PERSONA] ari Vessichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA