CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39490/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • BELVEDERE Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • GUIDA Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 18/06/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e i ricorsi, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 18/06/2020 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al termine di giudizio con rito abbreviato, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della richiesta di modifica del trattamento sanzionatorio in relazione alla condanna per il reato di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., in concorso tra loro, rideterminava le pene ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., previa esclusione della continuazione interna. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i difensori di fiducia. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: al riconoscimento dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. questione da non potersi ricompresa nei motivi oggetto di rinuncia; alla condotta contestata, non idonea a determinare una condizione di assoggettamento derivante dalla evocazione della forza degli ambienti mafiosi notoriamente presenti sul territorio; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; al riconoscimento della recidiva contestata ex art. 99, comma quarto cod. pen. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la carenza di motivazione in relazione al riconoscimento di responsabilità, all'applicazione dell'aggravante cd. mafiosa (attesa la connotazione soggettiva della stessa), al diniego delle attenuanti generiche. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo ha censurato la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, per l'ecceiva entità della pena ed il diniego delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili perché si basano su motivi generici che non si confrontano criticamente con la motivazione delle sentenze di condanna (cd. doppia conforme). 4. Il contributo alla condotta estorsiva del Belvedere - consistita nel presentarsi presso la sede operativa della società indicata nel capo d'imputazione per richiedere un regalo in danaro per conto del clan Veneruso - ha trovato riscontro nelle dichiarazioni e nel riconoscimento fotografico effettuato da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'azienda alla quale la richiesta fu indirizzata per essere poi veicolata al responsabile; valutazione estranea al ricorso, incompatibile peraltro sul punto con il riconoscimento di responsabilità di cui si dà atto in sentenza. 5. Quanto ai motivi in comune, il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. deriva dall'accertamento in fatto secondo cui i ricorrenti agirono presentandosi quali appartenenti al clan Veneruso, motivando la richiesta dell'ingente somma con la finalità di sostenere economicamente le famiglie dei carcerati quindi con l'evidente scopo di agevolare le attività del clan (per tale ragione il Belvedere ed il Guida si ripresentarono presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] srl con il [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della consorteria mafiosa, "determinativa di un effetto perturbativo grave" - sesta pagina della sentenza appellata).5.1 II diniego delle circostanze generiche è motivato adeguatamente con riferimento alla personalità negativa degli imputati per la gravità dell'azione delittuosa, riconducibile ad ambienti criminosi, in mancanza di elementi positivi di valutazione. 6. La recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA] ed applicata dai giudici di merito è supportata da congrua motivazione, ponendosi il reato in oggetto come più grave ed allarmante espressione di una pericolosità sociale già manifestatasi negli anni precedenti. 7. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ncorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 21021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]