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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 22988/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha conclusochiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato emesso il 07/10/2025, il Tribunale disorveglianza di Milano ha respinto le istanze di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA] DeMare, in relazione alla pena espianda pari a mesi nove di reclusione, per reati di furtoaggravato commesso ne 2016 e insolvenza fraudolenta commessa nel 2018.Il Tribunale osservava che, pur a fronte di una pena residua relativamentecontenuta, non fosse concedibile alcuna misura alternativa al richiedente, trattandosi disoggetto pluripregiudicato e connotato da una persistente pericolosità, desumibile dalconcreto pericolo di recidiva, oltre che privo di stabile attività lavorativa e di un domicilioidoneo, anche alla luce della procedura di sfratto in corso.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge per nonessere stato notificato né a [OSCURATO:PERSONA], né al suo difensore domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione fissata per la delibazione delle domande diammissione del condannato a misure alternative alla detenzione.Neppure risulta essere stata notificata al condannato né al suo difensorel’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di sorveglianza, della quale il [OSCURATO:PERSONA] ha avutoconoscenza solo in occasione del suo arresto, avvenuto in data 16 ottobre 2025.Si deduce, inoltre, nel merito, che l’ordinanza è affetta da un vizio di paleseillogicità motivazionale ed è frutto di un evidente travisamento dei fatti, essendo statafondata sull’erroneo presupposto che il condannato non disponesse né di un’attualeabitazione né di un’effettiva attività lavorativa, mentre egli risiede da oltre un anno con lapropria famiglia in Brusimpiano (VA), via Santuario di Ardena n. 10, in forza di regolarecontratto di locazione da lui personalmente stipulato, e svolge stabile attività lavorativa alledipendenze di terzi nel [OSCURATO:PERSONA] (Svizzera), come documentalmente comprovato. 3Il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre preliminarmente dare atto delle circostanze di fatto emergenti dallalettura degli atti, resa necessaria dalla natura dell’eccezioni sollevata.In data 07/05/2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Viazzo, come da nomina in calce all’istanza, avanzava istanza di misura alternativa.Successivamente, in data 08/07/2024 il condannato nominava l’avv. [OSCURATO:PERSONA], econ istanza, recante l’attestazione regolare di deposito del 09/07/2024, avanzava ulterioreistanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, e, in via gradata, alladetenzione domiciliare.Il Tribunale di sorveglianza emetteva, il 05/08/2025, decreto di fissazione perl’udienza del 13/12/2023, con indicazione del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], cui ilprovvedimento veniva effettivamente notificato.3.

È quindi fondata la censura con la quale si deduce l’omessa notifica dell’avvisodi fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia nominato dal condannato conl’ultima istanza di accesso a misura alternativa.Dagli atti, infatti, non risulta che il decreto di fissazione dell’udienza per latrattazione delle richieste proposte da [OSCURATO:PERSONA] sia stato notificato al difensore da ultimonominato.

Il Tribunale ha dunque omesso di dare avviso al professionista che avevapresentato la più recente istanza, sicché l’udienza si è celebrata in sua assenza.Il rilievo è coerente con il dato normativo: l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.stabilisce che l’ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione,funzionale alla presentazione dell’istanza di misura alternativa, siano notificati alcondannato e al difensore nominato per la fase esecutiva ovvero, in mancanza, a quelloche lo ha assistito nel giudizio di cognizione; il comma 6 prevede, a sua volta, che l’istanzapossa essere proposta dal condannato, dal medesimo difensore ovvero da altro difensorenominato a tale fine.In conformità a tale assetto, questa Corte ha già affermato che l’avviso difissazione dell’udienza camerale per la trattazione, dinanzi al tribunale di sorveglianza,dell’istanza di concessione di una misura alternativa, proposta a seguito della sospensionedell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., deve esserenotificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, a quello che haassistito il condannato nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, dep.10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262306).Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza di Milano avrebbe dovuto comunicarela data dell’udienza al difensore da ultimo nominato, il quale, ai sensi dell’art. 666, comma3, richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., aveva diritto a ricevere l’avviso di fissazione.L’omissione di tale adempimento ne ha impedito la partecipazione all’udienza e hadeterminato una lesione del diritto di difesa.4.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondomotivo.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alTribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di sorveglianza di Milano.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha conclusochiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato emesso il 07/10/2025, il Tribunale disorveglianza di Milano ha respinto le istanze di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA] DeMare, in relazione alla pena espianda pari a mesi nove di reclusione, per reati di furtoaggravato commesso ne 2016 e insolvenza fraudolenta commessa nel 2018.Il Tribunale osservava che, pur a fronte di una pena residua relativamentecontenuta, non fosse concedibile alcuna misura alternativa al richiedente, trattandosi disoggetto pluripregiudicato e connotato da una persistente pericolosità, desumibile dalconcreto pericolo di recidiva, oltre che privo di stabile attività lavorativa e di un domicilioidoneo, anche alla luce della procedura di sfratto in corso.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge per nonessere stato notificato né a [OSCURATO:PERSONA], né al suo difensore domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione fissata per la delibazione delle domande diammissione del condannato a misure alternative alla detenzione.Neppure risulta essere stata notificata al condannato né al suo difensorel’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di sorveglianza, della quale il [OSCURATO:PERSONA] ha avutoconoscenza solo in occasione del suo arresto, avvenuto in data 16 ottobre 2025.Si deduce, inoltre, nel merito, che l’ordinanza è affetta da un vizio di paleseillogicità motivazionale ed è frutto di un evidente travisamento dei fatti, essendo statafondata sull’erroneo presupposto che il condannato non disponesse né di un’attualeabitazione né di un’effettiva attività lavorativa, mentre egli risiede da oltre un anno con lapropria famiglia in Brusimpiano (VA), via Santuario di Ardena n. 10, in forza di regolarecontratto di locazione da lui personalmente stipulato, e svolge stabile attività lavorativa alledipendenze di terzi nel [OSCURATO:PERSONA] (Svizzera), come documentalmente comprovato. 3Il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre preliminarmente dare atto delle circostanze di fatto emergenti dallalettura degli atti, resa necessaria dalla natura dell’eccezioni sollevata.In data 07/05/2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Viazzo, come da nomina in calce all’istanza, avanzava istanza di misura alternativa.Successivamente, in data 08/07/2024 il condannato nominava l’avv. [OSCURATO:PERSONA], econ istanza, recante l’attestazione regolare di deposito del 09/07/2024, avanzava ulterioreistanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, e, in via gradata, alladetenzione domiciliare.Il Tribunale di sorveglianza emetteva, il 05/08/2025, decreto di fissazione perl’udienza del 13/12/2023, con indicazione del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], cui ilprovvedimento veniva effettivamente notificato.3. È quindi fondata la censura con la quale si deduce l’omessa notifica dell’avvisodi fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia nominato dal condannato conl’ultima istanza di accesso a misura alternativa.Dagli atti, infatti, non risulta che il decreto di fissazione dell’udienza per latrattazione delle richieste proposte da [OSCURATO:PERSONA] sia stato notificato al difensore da ultimonominato. Il Tribunale ha dunque omesso di dare avviso al professionista che avevapresentato la più recente istanza, sicché l’udienza si è celebrata in sua assenza.Il rilievo è coerente con il dato normativo: l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.stabilisce che l’ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione,funzionale alla presentazione dell’istanza di misura alternativa, siano notificati alcondannato e al difensore nominato per la fase esecutiva ovvero, in mancanza, a quelloche lo ha assistito nel giudizio di cognizione; il comma 6 prevede, a sua volta, che l’istanzapossa essere proposta dal condannato, dal medesimo difensore ovvero da altro difensorenominato a tale fine.In conformità a tale assetto, questa Corte ha già affermato che l’avviso difissazione dell’udienza camerale per la trattazione, dinanzi al tribunale di sorveglianza,dell’istanza di concessione di una misura alternativa, proposta a seguito della sospensionedell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., deve esserenotificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, a quello che haassistito il condannato nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, dep.10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262306).Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza di Milano avrebbe dovuto comunicarela data dell’udienza al difensore da ultimo nominato, il quale, ai sensi dell’art. 666, comma3, richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., aveva diritto a ricevere l’avviso di fissazione.L’omissione di tale adempimento ne ha impedito la partecipazione all’udienza e hadeterminato una lesione del diritto di difesa.4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondomotivo.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alTribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di sorveglianza di Milano.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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