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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05424/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3034-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 310/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/07/2020 R.G.N. 540/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Salerno ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato [OSCURATO:PERSONA] danno da mancata assunzione– ricostruzione posizione a fini previdenziali R.G.N.3034/2021 Cron.

Rep.

Ud20/11/2025 la domanda di ripristino dello stato giuridico dell’odierno ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulle originarie pretese riguardanti il diritto all’assunzione, inquadramento, domande retributive sia anteriori che successive al 15/06/2010 e risarcimento del danno in quanto definite con efficacia di giudicato dalla sentenza della Cassazione n. 20817/2013, mentre le pretese retributive derivanti dalla mancata progressione orizzontale erano state oggetto di apposito accordo transattivo stipulato in data 24/11/2017.

1.1. In sede di gravame residuava la sola domanda di ricostruzione della posizione ai fini previdenziali quale conseguenza del riconoscimento giuridico della anzianità di servizio dal 01/03/1999 al 15/06/2010 con conseguente versamento dei contributi da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il predetto periodo.

2. Ciò premesso, la Corte distrettuale dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica del ricorso introduttivo e/o omessa integrazione del contraddittorio dell’INPS, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “La domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all'INPS di contributi evasi , al fine della tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'assistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento” (Cass. n. 12946/1999; Cass.

SSUUn. 14853/2019).

Avverso la pronuncia domanda la cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso assistito da due motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso l’amministrazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo denuncia e rror in iudicando ; v iolazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto - a rt . 360 , comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.- i n relazione agli artt. 1362 e seguenti e 1965 e seguenti c.c.; i n relazione agli art t. 4 1 4 , 421 e 437 c.p.c. e d in relazione all'art.111 Costituzione .

Si propone una diversa lettura dell'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi del quale la Corte avrebbe dichiarato erroneamente la cessata materia del contendere e/o il non luogo a provvedere sulla domanda relativa al ripristino dello stato giuridico, ritenendola soddisfatta a seguito della stipula del predetto accordo.

Ad avviso del ricorrente tale accordo transattivo non riguarderebbe affatto il ripristino dello stato giuridico, bensì la transazione di quanto ad esso dovuto dall'amministrazione a titolo di risarcimento dei danni per gli stipendi non percepiti nel periodo antecedente alla tardiva stipula del contratto di lavoro: giudizio celebratosi davanti al giudice amministrativo per la parte in cui residuava la sua giurisdizione all'indomani della sentenza numero 27227/2011 emessa dalla Corte di Cassazione.

Nell'atto transattivo, infatti , si legge che scopo dello stesso sarebbe la definizione delle modalità di pagamento e quantificazione degli importi dovuti a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato intervenute i nter partes , senza alcun riferimento ai giudizi pendenti innanzi al giudice ordinario. 1.1 Il motivo è inammissibile.

Come è noto, l’interpretazione atti negoziali costituisceun tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione non idonea aconsentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilitàdel motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione dellenorme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, inrealtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26 ottobre 2007, n. 22536).

D'altra parte, per sottrarsi alsindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, ola migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibiliinterpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Ne consegue che non puòtrovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati. 1.2 Ciò posto, la censura in modo alquanto generico oppone alla lettura dell’accordo compiuta dalla Corte distrettuale una diversa interpretazione del medesimo senza specificare in alcun modo quale criterio ermeneutico legislativamente previsto sia stato violato. 1.3 Il motivo è inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza.

Lo sforzo confutativo del ricorrente non è sorretto dall’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. quanto al contenuto nella transazione nel suo complesso.

Non basta, infatti, che a pag. 8del ricorso il ricorrente riporti la sola premessa dell’accordo transattivo e a pag. 7 riferisca che la transazione era statadebitamente prodotta in secondo grado (doc. all. n. 4 foliarioatti di parte appellata depositato alla Corte di Appello di Salerno in data 6/12/2019-Foliario recante data 2 maggio 2018), perché, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, il principio di principio di autosufficienza del ricorso consacrato nella previsione di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p. c., può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduca il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia speci ficamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenzaconforme).

Nel caso di specie, la censura non trascrive o riporta il contenuto dell’accordo transattivo non consentendo a questa Corte di esaminarne il contenuto ai fini di un’eventuale violazione dei canoni interpretativi che, come detto, non risulta specificamente denunciata.

2. Con il secondo motivo si denuncia error in procedendo et in iudicando;violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. -in relazione agli artt. 91 e 354 c.p.c.

Si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, pur disponendo la remissione degli atti al primo giudice avendo dichiarato la nullità della sentenza. 2.1 Il motivo è fondato. 2.2 Come è noto il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado(Cass. n. 17255/2022). 2.3 Nel caso di specie la Corte distrettuale non ha espresso alcuna valutazione in ordine agli elementi idonei a stabilire a chi potesse essere attribuita la irregolarità, limitandosi alla condanna alle spese quale effetto automatico della dichiarazione di nullità del processo.

Conseguentemente trova applicazione l’art. 91 c.p.c. secondo cui “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

Pertanto, il motivo sul capo relativo alle spese va accolto ritenendo violato l’art. 91 c.p.c. secondo cui le spese vanno liquidate solo in caso di chiusura definitiva del giudizio salvo che emergano elementi idonei a stabilire a chi potesse essere attribuita la irregolarità.

3. L’accoglimento solo parziale del ricorso consente la compensazione delle spese.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso.

Accoglie il secondo motivo e decidendo nel merito revoca la statuizione sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3034-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 310/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/07/2020 R.G.N. 540/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato [OSCURATO:PERSONA] danno da mancata assunzione– ricostruzione posizione a fini previdenziali R.G.N.3034/2021 Cron. Rep. Ud20/11/2025 la domanda di ripristino dello stato giuridico dell’odierno ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulle originarie pretese riguardanti il diritto all’assunzione, inquadramento, domande retributive sia anteriori che successive al 15/06/2010 e risarcimento del danno in quanto definite con efficacia di giudicato dalla sentenza della Cassazione n. 20817/2013, mentre le pretese retributive derivanti dalla mancata progressione orizzontale erano state oggetto di apposito accordo transattivo stipulato in data 24/11/2017. 1.1. In sede di gravame residuava la sola domanda di ricostruzione della posizione ai fini previdenziali quale conseguenza del riconoscimento giuridico della anzianità di servizio dal 01/03/1999 al 15/06/2010 con conseguente versamento dei contributi da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il predetto periodo. 2. Ciò premesso, la Corte distrettuale dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica del ricorso introduttivo e/o omessa integrazione del contraddittorio dell’INPS, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “La domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all'INPS di contributi evasi , al fine della tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'assistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento” (Cass. n. 12946/1999; Cass. SSUUn. 14853/2019). Avverso la pronuncia domanda la cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con ricorso assistito da due motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso l’amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo denuncia e rror in iudicando ; v iolazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto - a rt . 360 , comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.- i n relazione agli artt. 1362 e seguenti e 1965 e seguenti c.c.; i n relazione agli art t. 4 1 4 , 421 e 437 c.p.c. e d in relazione all'art.111 Costituzione . Si propone una diversa lettura dell'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi del quale la Corte avrebbe dichiarato erroneamente la cessata materia del contendere e/o il non luogo a provvedere sulla domanda relativa al ripristino dello stato giuridico, ritenendola soddisfatta a seguito della stipula del predetto accordo. Ad avviso del ricorrente tale accordo transattivo non riguarderebbe affatto il ripristino dello stato giuridico, bensì la transazione di quanto ad esso dovuto dall'amministrazione a titolo di risarcimento dei danni per gli stipendi non percepiti nel periodo antecedente alla tardiva stipula del contratto di lavoro: giudizio celebratosi davanti al giudice amministrativo per la parte in cui residuava la sua giurisdizione all'indomani della sentenza numero 27227/2011 emessa dalla Corte di Cassazione. Nell'atto transattivo, infatti , si legge che scopo dello stesso sarebbe la definizione delle modalità di pagamento e quantificazione degli importi dovuti a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato intervenute i nter partes , senza alcun riferimento ai giudizi pendenti innanzi al giudice ordinario. 1.1 Il motivo è inammissibile. Come è noto, l’interpretazione atti negoziali costituisceun tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione non idonea aconsentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilitàdel motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione dellenorme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, inrealtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi alsindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, ola migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibiliinterpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non puòtrovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati. 1.2 Ciò posto, la censura in modo alquanto generico oppone alla lettura dell’accordo compiuta dalla Corte distrettuale una diversa interpretazione del medesimo senza specificare in alcun modo quale criterio ermeneutico legislativamente previsto sia stato violato. 1.3 Il motivo è inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza. Lo sforzo confutativo del ricorrente non è sorretto dall’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. quanto al contenuto nella transazione nel suo complesso. Non basta, infatti, che a pag. 8del ricorso il ricorrente riporti la sola premessa dell’accordo transattivo e a pag. 7 riferisca che la transazione era statadebitamente prodotta in secondo grado (doc. all. n. 4 foliarioatti di parte appellata depositato alla Corte di Appello di Salerno in data 6/12/2019-Foliario recante data 2 maggio 2018), perché, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, il principio di principio di autosufficienza del ricorso consacrato nella previsione di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p. c., può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduca il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia speci ficamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenzaconforme). Nel caso di specie, la censura non trascrive o riporta il contenuto dell’accordo transattivo non consentendo a questa Corte di esaminarne il contenuto ai fini di un’eventuale violazione dei canoni interpretativi che, come detto, non risulta specificamente denunciata. 2. Con il secondo motivo si denuncia error in procedendo et in iudicando;violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. -in relazione agli artt. 91 e 354 c.p.c. Si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna dell’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, pur disponendo la remissione degli atti al primo giudice avendo dichiarato la nullità della sentenza. 2.1 Il motivo è fondato. 2.2 Come è noto il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado(Cass. n. 17255/2022). 2.3 Nel caso di specie la Corte distrettuale non ha espresso alcuna valutazione in ordine agli elementi idonei a stabilire a chi potesse essere attribuita la irregolarità, limitandosi alla condanna alle spese quale effetto automatico della dichiarazione di nullità del processo. Conseguentemente trova applicazione l’art. 91 c.p.c. secondo cui “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Pertanto, il motivo sul capo relativo alle spese va accolto ritenendo violato l’art. 91 c.p.c. secondo cui le spese vanno liquidate solo in caso di chiusura definitiva del giudizio salvo che emergano elementi idonei a stabilire a chi potesse essere attribuita la irregolarità. 3. L’accoglimento solo parziale del ricorso consente la compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo e decidendo nel merito revoca la statuizione sulle spese del giudizio
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