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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 37120/2025

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RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 8 settembre 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., (capo A della rubrica delle imputazioni), di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. (capo B) e di possesso di uno strumento atto allo scasso di cui all’art. 707 cod. pen. (capo C) accertati il giorno 8 luglio 2018; [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la mancata applicazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen.

Rilevato che il contenuto del ricorso è completamente avulso dalla vicenda di cui è processo facendo riferimento all’”acquisto di un documento in bianco” mentre l’imputato è chiamato a rispondere della ben diversa contestazione di ricettazione di biciclette, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica di fatto gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in relazione agli altri reati in contestazione all’imputato non v’è impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 8 settembre 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., (capo A della rubrica delle imputazioni), di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. (capo B) e di possesso di uno strumento atto allo scasso di cui all’art. 707 cod. pen. (capo C) accertati il giorno 8 luglio 2018; [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la mancata applicazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen. Rilevato che il contenuto del ricorso è completamente avulso dalla vicenda di cui è processo facendo riferimento all’”acquisto di un documento in bianco” mentre l’imputato è chiamato a rispondere della ben diversa contestazione di ricettazione di biciclette, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica di fatto gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in relazione agli altri reati in contestazione all’imputato non v’è impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/2025
Sentenza Cassazione n. 37120/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris