CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26907/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 5169/13/20 depositata in data 01/10/2020; Oggetto: ricorso per cassazione – violazione art. 39 c.2 dpr 600 del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF, IVA e IRAP riferite agli anni dal 2004 al 2006; - la CTP adita accoglieva in parte i ricorsi riuniti; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione, ritenendo illegittimi gli atti impugnati in quanto attività di accertamento era stata in realtà svolta nella forma dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 38 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’Ufficio non aveva preso posizione in merito alla contestazione in giudizio dei costi, dei quali il contribuente sosteneva la rilevanza; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato; Considerato che: - preliminarmente, rileva il Collegio che poiché il ricorso innanzi alla CTP è stato presentato in data antecedente il 4 luglio 2009, in applicazione dell’art. 58 della L. n. 69 del 2009 il termine di impugnazione è di un anno dal deposito della sentenza gravata; pertanto, il ricorso per cassazione è tempestivo; - venendo ai motiv i di impugnazione, con l’unico motivo di ricorso si censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c. 1 lett. d) nonché dell’art. 38 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 109 TUIR nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art.2727 e seguenti c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente riconosciuto genericamente (forfettariamente) una deduzione dei costi nella Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] misura indicata dal contribuente pari all’80% dei maggiori ricavi accertati in assenza di alcun supporto probatorio; - il motivo è inammissibile; - va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo cd. analitico extracontabile (art. 39, c. 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973) e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (art. 39, c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 55, c. 2, del d.P.R. n. 5 633 del 1972 in materia di imposte indirette) va ricercato rispettivamente nella «parziale od assoluta» inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, la «incompletezza, falsità od inesattezza» degli elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l'Ufficio accertatore solo a «completare» le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. Nel secondo caso, invece, «le omissioni o le false od inesatte indicazioni» risultano tali da inficiare la attendibilità - e dunque la utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli «altri» dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l'Amministrazione finanziaria può «prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti» ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.; - da quanto detto consegue che l'eventuale errore commesso dal Giudice di merito nel «qualificare» il tipo di accertamento svolto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] in concreto dalla Amministrazione finanziaria, non rileva mai ex se (sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della norma descrittiva degli elementi costitutivi della fattispecie attributiva del potere amministrativo - e dunque in relazione al parametro della violazione di norma di diritto ex art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. qui denunciato), ma si risolve sempre o in un errore attinente l'attività processuale, censurabile ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. (nel caso in cui venga prospettata la illegittima acquisizione di elementi di prova in violazione dei limiti alla ammissibilità delle prove stabiliti dalle norme processuali tributarie) o in un errore di fatto concernente la selezione e la valutazione del materiale probatorio utilizzato a fondamento della decisione e si risolve in un vizio della motivazione censurabile ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 17952 del 24/7/2013; Cass. n. 6861 del 08/03/2019; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 30985 del 02/11/2021 ); - nel caso in esame, di conseguenza, laddove la Commissione regionale qualifica l'accertamento effettuato dall'Ufficio come «induttivo puro», anziché come «analitico-induttivo», come ha effettivamente operato riconoscendo una deduzione forfettaria dei costi, non è ravvisabile violazione dell'art. 39, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 qui dedotta, ben potendo il giudice dare una diversa qualificazione giuridica al rapporto dedotto in lite; va considerato infatti che la diversa qualificazione giuridica data dal giudice di merito non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale e, più in particolare, sugli elementi fattuali rilevanti ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo; - e in te ma di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste invero nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è allora segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in argomento, Cass.16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394); - va ricordato in ultimo che (recentemente in termini Cass. n. 13798/17, Cass. n. 21455/17) il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione(che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto)posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicché quest’ultimo,nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata(ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.(oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] coinvolge uno o più fatti ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame); - per tali ragioni, poiché il motivo risulta formulato quale violazione del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., lo stesso è inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzionedell’intimato contribuente; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggi