CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 14004/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22284/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] - IFO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTI- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -CONTRORICORRENTE- nonché REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8670/2024,depositata i l 02/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudiz i o la [OSCURATO:PERSONA] di Roma (IFO) , esponendo di aver acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il credito di €. 3.641.351 , 08 , quale corrispettivo di prestazioni espletate in favore dell ’ istituto , somma di cui ha chiesto il pagamento. La convenuta ha resistito, chiamando in causa la [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima ha p roposto riconvenzionale nei confronti dell’IFO per far dichiarare che il contratto avente a oggetto il trasferimento del complesso ospedaliero denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Roma”, stipulato il 19 - 10 - 2000(che rientrava nell’operazione attuativa di protocollo di intesa sottoscritto il 13-7-2000 tra le due società, il Ministero della Sanità e Regione Lazio) era finalizzat o a consentire il subentro dell’acquirente nella titolarità dell’azienda ospedaliera ceduta e d era collegato con l’accordo I-8-2000, con il quale l’Istituto aveva formalmente affidato in convenzione alla società la gestione di alcuni servizi, assumendo che detta operazione dissimulava un’intesa volta al l’assorbimento del personale allora alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., in violazione dell’obbligo di concorso posto dall’art. 97 co.3 Cost., sicché l’intera operazione doveva ritenersi nulla (inclusa la vendita del complesso immobiliare), con conseguente obbligo di restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’azienda ceduta. Il T ribunale ha respinto la riconvenzionale , con sentenza confermata in appello. Secondo il giudice territoriale l’appellante aveva sostenuto dinanzi al giudice tributario che la vendita non integrava una cessione di azienda, mostrando quale fosse la comune intenzione delle parti, reputando tale allegazione incompatibile con le tesi della [OSCURATO:SOCIETA]., nonpotendo ravvisarsi alcun collegamento negoziale tra la vendita del complesso e l’affidamento in convenzione della gestione di alcuni servizi, necessario per configurare la cessione di azienda. La Corte di merito ha ritenuto superfluo vagliare la nullità dell’accordo per violazione dell’art. 97 Cost., evidenziando che, con la legge della Regione Lazio 22 aprile 2002, era stato riconosciuto al personale non medico di cui all’allegato B) dell’accordo attuativo dell’intesa di data I-8-2000 in servizio presso la struttura ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] il diritto a essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti dell’IFO. La pronuncia è stata impugnata in cassazione con quattro motivi di censura, che, esaminati congiuntamente, sono stati respinti con la motivazionedi seguito trascritta nelle parti che vengono in rilievo ai finidella decisione : “La ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base del presupposto che sia acquisito in causa il dato che l’accordo I-8- 2000relativo alla prestazione di servizi in convenzione dissimulasse il trasferimento del personale già impiegato presso il complesso ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla base del presupposto che sussistesse il collegamento negoziale tra tale accordo I - 8 - 2000 e la successiva cessione di proprietà del complesso ospedaliero del 19 - 10 - 2000 (…) Al contrario, il giudicedi primo grado aveva specificamente esaminato la questione della simulazione dell’accordo I - 8 - 2000 avente a oggetto lo svolgimento dei servizi in convenzione e aveva espressamente escluso tale simulazione,sulla base del dato di fatto che i servizi erano stati eseguiti in pienaautonomia gestionale da H [OSCURATO:PERSONA] e sul pagamento del relativo corrispettivo era anche sorta la controversia che aveva determinato l’instaurazione del giudizio. La Corte d’appello ha dichiarato che l’impossibilità di qualificare come cessione di azienda la vendita del 19- 10 - 2000 escludeva il collegamento negoziale e di conseguenza rendeva irrilevante esaminare la questione relativa alla nullità dell’accordo I-8-2000, di seguito escludendo la nullità dell’accordo sulla base della previsione della legge regionale che aveva disciplinato il passaggio del personale dalla società all’ente pubblico. In questo modo la sentenza impugnata non ha pronunciato neppure implicitamente in ordine alla simulazione dell’accordo I - 8 - 2000, in quanto si è limitata a escludere sulla base della prospettazione dell’appellante la violazione del principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego per concorso in forza della previsione sopravvenuta della disposizione regionale. Quindi, non è vero quanto ha dedotto la ricorrente in memoria illustrativa, in ordine al fatto che la ratio decidendi della sentenza d’appello sia quella dell’effetto sanante della sopravvenuta legge regionale, che la qualificazione quale negozio di trasferimento del personale affetto da nullità dell’accordo I-8-2000 non sia mai stata posta in dubbio e sia definitivamente accertata in causa: la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare che l’esclusione del collegamento negoziale rendeva irrilevante la questione relativa alla nullità dell’accordo e la circostanza che abbia aggiunto che non si ravvedevano ragioni di nullità in considerazione della normativa regionale sopravvenuta non comporta un accertamento implicito della nullità, ma si concreta esclusivamente nell’esposizione di una argomentazione fondata sulla mera ipotesi della nullità non accertata. La ricorrente non allega nel suo ricorso le deduzioni necessarie a sostenere la simulazione relativa dell’accordo I-8-2000 e a sostenere il collegamento negoziale di tale accordo con il contratto che interpreta quale cessione di azienda. Quindi, seppure gli argomenti della ricorrente sull’erronea interpretazione del contratto del 19-10- 2000 come compravendita e sull’impossibilità della disposizione regionale sopravvenuta a sanare la nullità già verificatasi fossero fondati, rimangono insuperabili i dati della mancanza di qualsiasi accertamento da parte del giudice di merito sulla simulazione e sul collegamento negoziale e della mancata proposizione nel ricorso per cassazione di deduzioni volte a fare emergere l’esistenza di tale simulazione e di tale collegamento negoziale”. Per la revocazione della sentenza la Inte r national Healts ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. L’IFO, [OSCURATO:PERSONA] e la R egione Lazio resistono con controricorso.Le altre parti sono rimaste intimate. L’IFO e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memori e illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 391- bis e 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., sostenendo che la pronuncia di legittimità sarebbe inficiata dall’errore di fatto consistente nell’aver escluso che il giudice d’appello avesse dichiarato la simulazione dell’accordo del 1° agosto 2000, statuizione implicit a nelle argomentazioni con cui era stato esclusa la violazione dell’art. 97 Cost., per il fatto che la legge della Regione Lazione n. 11/2002 aveva fornito una copertura legislativa all’assorbimento del personale ospedaliero originariamente alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] (oggi, [OSCURATO:PERSONA])nei ruoli dell’IFO. Il motivo è palesemente inammissibile. La pronuncia impugnata ha affermato che il giudice d’appello aveva considerato irrilevante accertare la simulazione, asserendo che il fatto, dichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che il contratto di vendita del complesso ospedaliero non costituiva una cessione di azienda, recideva qualsiasi collegamento negoziale con il successivo affidamento dei servizi e con l’assunzione del personale del [OSCURATO:SOCIETA]. La sussistenza della simulazione e la nullità per contrasto con i principi costituzionali in tema di accesso all’impiego pubblico sono state valutare solo in via di mera ipotesi e per completezza argomentativa, allo scopo di evidenziare che detta nullità, anche ove fosse stata provata la simulazione, sarebbe stata sanata dalla norma regionale che autorizzava il passaggiodi personale. Ai fini della revocazione va comunque posto in rilievo che la circostanza su cui la pronuncia di legittimità sarebbe incorsa in errore investe una questione controversa ed oggetto di pronuncia esplicita. L’errore di fatto può dar luogo alla revocazione della pronunce di cassazione ove consista in una svista o nell’errata supposizione di esistenza (o inesistenza) di uno specifico dato oggettivo, di carattere sostanziale o processuale, rispettivamente smentito dagli atti, tale che, in mancanza la pronuncia sarebbe stata diversa da quella assunta, dovendo presentare i caratteri della decisività. Il vizio è tuttavia escluso e non è invocabile la violazione dell’art. 395 n. 4 rispetto alle questioni controverse che abbiano costituito oggetto di decisione, nel qual caso la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 7435/2023; Cass. 14929/2018; Cass.442/2018). Il ricorso è pertanto inammissibile, con regolazione delle spese in dispositivo. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoelle spese processuali , liquidate in €. €12.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario d elle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stess