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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18721/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 16/12/2021, ha riformato la sentenza emessa il 24/03/2021 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino nei confronti, tra gi altri, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di un'autovettura provento di furto, rideterminando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due motivi di impugnazione: 1) la violazione di legge per non essersi qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. oppure ai sensi degli artt. 56 e 648 bis cod. pen.; 2) il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, non più obbligatoria.

Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196).

La rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, invero, costituisce l'essenza stessa dell'accordo, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, quale il riconoscimento della recidiva, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t LuciImperiali Geppi o ago r_3EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 16/12/2021, ha riformato la sentenza emessa il 24/03/2021 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino nei confronti, tra gi altri, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di un'autovettura provento di furto, rideterminando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due motivi di impugnazione: 1) la violazione di legge per non essersi qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. oppure ai sensi degli artt. 56 e 648 bis cod. pen.; 2) il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, non più obbligatoria. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196). La rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, invero, costituisce l'essenza stessa dell'accordo, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, quale il riconoscimento della recidiva, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t LuciImperiali Geppi o ago r_3EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris