CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 1954
Cassazione n. 27681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1954 avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 30 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che le doglianze difensive dell'unico motivo di ricorso, con il quale si critica il riconoscimento della recidiva contestata, non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello - come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, il quale non è stato specificamente contestato dalla ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066-01) - e non possono essere devolute per la prima volta in questa sede, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16