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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34795/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18172/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.3516/2024 depositata il 28/03/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio delle parti intimate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 18172/2024 Numero sezionale 895/2025 Numero di raccolta generale 34795/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Così deciso in Roma, il 23/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18172/2024 Numero sezionale 895/2025 Numero di raccolta generale 34795/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18172/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.3516/2024 depositata il 28/03/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio delle parti intimate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 18172/2024 Numero sezionale 895/2025 Numero di raccolta generale 34795/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Così deciso in Roma, il 23/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18172/2024 Numero sezionale 895/2025 Numero di raccolta generale 34795/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34795/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris