CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via LucrezioCaro 62, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroCittà Metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore;intimataavverso la sentenza n. 412/2025 della Corte d’appello di ReggioCalabria, pubblicata il 30/04/2025, notificata il 14/05/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOGli attuali ricorrenti hanno promosso giudizio ex art. 54 d.P.R. n.327 del 2001 nei confronti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], qualeNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026ente espropriante, per ottenere la determinazione giudiziale dellaindennità di esproprio in riferimento alla procedura ablativa avente adoggetto l'acquisizione di aree di loro proprietà, site in Comune diPalmi, distinte al N.C.T. al foglio di mappa 32 part. 771 e 782,destinate ad eliporto a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco.Con ordinanza pubblicata il 19/11/2021, la Corte d’appello diReggio Calabria ha dichiarato improcedibile la domanda che aveva adoggetto l'indennità di espropriazione e ha accolto parzialmente ladomanda riguardante l'indennità di occupazione legittima,quantificata in € 4.140,92, da ripartire pro quota tra i ricorrenti,compensando per due terzi le spese di lite e ponendo a carico dellaProvincia, rimasta contumace, il rimborso del contributo unificato, ilrimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eCPA come per legge. La stessa Corte ha liquidato le spese di CTU conil medesimo criterio appena descritto.Avverso tale ordinanza gli attuali ricorrenti hanno proposto ricorsoper cassazione.Il giudizio di legittimità si è concluso con ordinanza n. 11428/2023di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11428 del 02/05/2023),che ha accolto l’impugnazione, cassando con rinvio l’ordinanzaimpugnata.Contro la stessa ordinanza della Corte d’appello gli attualiricorrenti hanno proposto impugnazione per revocazione ai sensidell’art. 395, n. 4, c.p.c., con atto di citazione notificato e iscritto aruolo il 19/05/2022.Il 05/04/2023 si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria (subentrata alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA]), per chiederedi dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda direvocazione.Con decreto del 25/10/2024, è stata fissata, nelle modalità dellatrattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la prima udienza ditrattazione alla data del 13/02/2025.Numero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026A tale udienza gli attori in revocazione non hanno depositato notedi trattazione e la Corte d’appello, preso atto che ciò equivaleva amancata comparizione in udienza, con ordinanza del 21/02/2025 hafissato, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., altra udienza al24/04/2025, sostituita anch’essa dalla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.Anche per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nessuna delle parti hadepositato note di trattazione e la Corte d’appello ha statuito comesegue: «Considerato che la causa è stata assunta in riservaall’udienza del 24 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell’art. 127 ter cpc,dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto che nedisponeva lo svolgimento, ritualmente comunicato alle parti;considerato che la causa dalla udienza precedente era stata giàdifferita ai sensi dell’art. 348 comma II cpc con provvedimentoritualmente comunicato, rilevato che neppure con riferimentoall’udienza fissata sono state depositate note (né dall’appellante nédalle altre parti) nel termine assegnato, quindi deve provvedersi comeper legge P.Q.MLa Corte di merito ha, poi, emesso la sentenza in questa sedeimpugnata.Nello svolgimento del processo, la menzionata Corte ha cosìriportato lo svolgimento del processo: «Con decreto del 25 ottobre2024, ritualmente e tempestivamente comunicato alle parti costituite,è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 tercpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 13/02/2025.Alla suddetta prima udienza celebrata gli attori in revocazione nonhanno depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale amancata comparizione in udienza, con ordinanza del 21/02/2025 èstata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter cpc. Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istantihanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziateNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza in dataodierna, 29.4.2025 la causa è stata posta in decisione.»Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello hastatuito come segue: «dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione aisensi dell'art 348 comma II cpc; pone a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ballesio MariaLaura in solido le spese del presente grado, che liquida ai sensi delDM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in favore della CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] per € 1.453,00, oltre spese forfetarieal 15%, IVA e CPA come per legge; spese distratte in favore deldifensore ex art 93 cpc [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 13, comma 1quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emessouna pronuncia di improcedibilità dell'impugnazione. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di rito.»In motivazione, la menzionata Corte ha affermato che il giudiziodi revocazione era stato correttamente proposto con atto di citazionedinanzi allo stesso giudice che aveva pronunciato la decisioneimpugnata, cioè la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendoche a tale processo si applicavano le disposizioni normative propriedell’appello, secondo quanto stabilito dall'art. 400 c.p.c.La stessa Corte ha così evidenziato che gli attori in revocazionenon avevano depositato note di trattazione scritta né alla primaudienza, celebrata il 13/02/2025, e neppure alla successiva udienza,tenuta il 24/04/2025, e che tale comportamento omissivo avevavalore di mancata comparizione dell'appellante all’udienza, cosìdeterminando l’improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art.348, comma 2, c.p.c.Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione ein considerazione della costituzione della parte convenuta inrevocazione, la Corte ha statuito sulle spese come da dispositivosopra riportato.Numero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazioneBuccisano Elena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:« [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] OFFICIOSAMENTE E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 190 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N°4 C.P.C.»I ricorrenti hanno dedotto che la Corte d’appello ha trattenuto lacausa in decisione, per delibare il profilo processuale afferente allaimprocedibilità della domanda, ma a tale rilievo officioso –sicuramente consentito - non ha associato l’assegnazione dei terminialle parti per illustrare le rispettive posizioni rispetto a tale profilodecisorio, come invece imposto dall’art. 101, comma 2, c.p.c.Poiché il giudizio era stato introdotto secondo il rito ordinario conad opinione dei ricorrenti, la Corte doveva assegnare i termini previstidall’art. 190 c.p.c. per consentire alle parti di rappresentare lerispettive posizioni.Secondo le menzionate parti, tale vizio procedimentale ha reso aloro impossibile spiegare che, rispetto alla domanda di revocazione siera verificata una sopravvenuta carenza di interesse, per effettodell’accoglimento del ricorso per cassazione riguardante il medesimocapo oggetto di censura nel giudizio di revocazione con l’ordinanza n.11428/2023, aggiungendo che, in base al principio di causalità, essierano virtualmente vincitori e, di conseguenza, non potevano essereNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026condannati al pagamento delle spese di lite, come invece eraavvenuto.L’impedimento al diritto di difesa, ad opinione dei ricorrenti, hadeterminato la nullità del procedimento ed in particolare di tutti glidifesa, travolgendo l’impugnata sentenza.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA].91, 310E 348 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART.360, COMMA 1, N°3 C.P.C.»Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale ha associato alladeclaratoria di improcedibilità della domanda il rilievo dellasoccombenza della parte impugnante, senza fornire alcunamotivazione e comunque incorrendo in errore, perchél’improcedibilità era stata determinata dalla già avvenuta cassazionedella sentenza gravata di domanda di revocazione e dunque non eradato ritenere, nemmeno virtualmente, soccombente la parteimpugnante.Ad opinione delle stesse parti, la sentenza non ha fatto correttaapplicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 310 c.p.c.,perché, nel caso di specie, l’inattività era stata di entrambe le parti edimostrava il comune disinteresse all’esito del giudizio di revocazione,sicché non poteva attribuirsi ad una sola di esse la soccombenza.I ricorrenti hanno, in sintesi, dedotto che vi è stata errataapplicazione dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte di merito ha ritenutoche, dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione, vi fosse de planosoccombenza delle parti che avevano proposto l’impugnazione stessa.3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]’ART.91 C.P.C. E DELD.M.55/2014 [OSCURATO:PERSONA]’ART.360, COMMA 1, N°3 C.P.C.»In ogni caso, secondo i ricorrenti, la sentenza non ha tenuto contoche, successivamente alla costituzione in giudizio, la parte appellatanon ha svolto alcuna attività, procedendo alla liquidazione delle speseNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026anche in relazione alla fase di trattazione e a quella decisoria, inviolazione dell’art. 91 c.p.c. poiché il relativo istituto non ha funzionesanzionatoria o afflittiva, ma reintegrativa di un onere sostenuto conderivazione causale dal processo, sicché, come non vi è condanna allespese in favore del contumace, così non vi può essere condanna allespese per fasi processuali non espletate.4. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parteinammissibile.4.1. Occorre premettere che l’impugnazione per revocazione,definita con la sentenza in questa sede impugnata, essendo stataintrodotta con atto di citazione notificato nel mese di maggio 2022, èregolata dalla disciplina previgente al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.4.2. Ai sensi dell’art. 348 c.p.c., nel testo vigente rationetemporis, «1. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, sel'appellante non si costituisce in termini. 2. Se l'appellante noncompare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, ilgiudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad unaprossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazioneall'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.»La disciplina nella specie applicabile è conseguente all’interventodella l. n. 353 del 1990, che, per quanto in questa sede di rilievo, hamodificato, oltre all’art. 348 c.p.c., anche gli artt. 348, 350 e 357c.p.c.L’art. 348 c.p.c. non contiene alcuna indicazione in ordine allatipologia di provvedimento che deve essere adottato per la pronunciadi improcedibilità dell’appello e, in effetti, in molti casi l’improcedibilitàè stata pronunciata con ordinanza.La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato che lapronuncia di improcedibilità ha il contenuto decisorio proprio di unasentenza, anche nei casi in cui è adottata con la forma dell’ordinanza,perché si tratta di una statuizione di chiusura del giudizio, inNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026conseguenza di un vizio del processo, che è, pertanto, definitiva suipresupposti e sulle condizioni processuali della domanda giudiziale(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008; Cass., Sez. L,Sentenza n. 12636 del 08/07/2004; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2851del 13/02/2004).4.3. Ciò premesso, deve prima di tutto escludersi l’intervenutaadozione di una pronuncia di improcedibilità “a sorpresa”, inviolazione dell’art. 101 c.p.c., per due ordini di ragioni.4.3.1. In primo luogo, occorre ricordare che questa Corte hareiteratamente affermato che l’obbligo di preventiva instaurazione delcontraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., previsto per ilcaso in cui il giudice fondi la decisione su una questione rilevatad’ufficio, non sussiste in relazione a statuizioni di natura processuale(v. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 11/02/2026).La necessità di attivare il preventivo contraddittorio delle parti nonriguarda le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità delladomanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ognistato e grado del processo, né tale opinione conduce ad una violazionedell'art. 6, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione datadalla Corte europea - ammette che il contraddittorio non vengapreviamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte,dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto31/10/2025).La pronuncia di improcedibilità è espressamente prevista dalcodice di rito, in caso di mancata comparizione della parte appellantealla prima udienza e poi alla seconda udienza fissata ai sensi dell’art.348 c.p.c., sicché la parte appellante, sostituite le due udienze con ildeposito di note scritte di cui all’art. 127-ter c.p.c., non poteva nonaspettarsi che, non avendo depositato note scritte, l’impugnazionefosse dichiarata improcedibile.Numero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/20264.3.2. In secondo luogo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, leparti risultano chiaramente avvisate della conseguenze del mancatodeposito di note scritte previste in sostituzione dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nella parte dedicata allo svolgimento del processo della sentenzaimpugnata, si legge quanto segue: «Con decreto del 25 ottobre 2024,ritualmente e tempestivamente comunicato alle parti costituite, èstata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 tercpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 13/02/2025.Alla suddetta prima udienza celebrata gli attori in revocazione nonhanno depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale amancata comparizione in udienza, con ordinanza del 21/02/2025 èstata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter cpc. Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istantihanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziatedell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza in dataodierna, 29.4.2025 la causa è stata posta in decisione.»In effetti, nell’ordinanza assunta all’esito della scadenza deltermine per il deposito di note scritte per la prima volta previsto insostituzione dell’udienza, si legge: «sciogliendo la riserva assunta allaudienza del 13 FEBBRAIO 2025 sostituita dalla trattazione scritta aisensi dell'art 127 ter cpc; [OSCURATO:PERSONA] parte appellante non hadepositato note per detta udienza, la prima effettiva; considerato chedeve applicarsi l'art 348 comma II cpc e rinviare la causa ad altraudienza, con l'avviso che se anche a questa parte appellante nonpresenterà note, il processo di appello sarà dichiarato improcedibile ;[OSCURATO:PERSONA] L'ART 348 comma [OSCURATO:PERSONA] Rinvia la causa alla udienzacollegiale del 24 APRILE 2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art127 ter cpc Assegna termine fino alle ore 10 della stessa data diudienza per il deposito di note scritte; AVVISA che se nuovamenteNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026parte appellante non depositerà note, il processo sarà dichiaratoimprocedibile come per legge.»Anche nell’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], assunta all’esitodella seconda udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, si legge:«Considerato che la causa è stata assunta in riserva all’udienza del24 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell’art. 127 ter cpc , dal depositodi note di trattazione scritta, come da decreto che ne disponeva losvolgimento, ritualmente comunicato alle parti; considerato che lacausa dalla udienza precedente era stata già differita ai sensi dell’art348 comma II cpc con provvedimento ritualmente comunicato,rilevato che neppure con riferimento all’udienza fissata sono statedepositate note (né dall’appellante né dalle altre parti) nel termineassegnato, quindi deve provvedersi come per legge P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] A SENTENZA senza termini».L’ordinanza pronunciata all’esito della prima udienza, svoltasi inmodalità cartolare, e comunicata alle parti, ha, dunque, fissato lanuova udienza ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., avvisandoespressamente che «se nuovamente parte appellante non depositerànote, il processo sarà dichiarato improcedibile come per legge»,come, poi, è effettivamente avvenuto.4.4. Come sopra evidenziato, la statuizione sull’improcedibilità èstata correttamente assunta con sentenza, ma ciò non comportanecessariamente che dovesse essere decisa all’esito di unatrattazione scritta e cioè previa concessione di termini per il depositodi comparse conclusionali e memorie di replica.Occorre, infatti, tenere conto che, ai sensi dell’art. 352, ultimocomma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la Corted’appello poteva decidere la causa anche ai sensi dell’art. 281-sexiesc.p.c.E, in effetti, nella specie, la causa risulta essere stata posta indecisione lo stesso giorno in cui è stata decisa. Inoltre, l’ordinanzacon la quale la causa è stata trattenuta in decisione è stata pubblicataNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la sentenza, con laprecisazione che non venivano concessi i termini, proprio come èconsentito dall’art. 281-sexies c.p.c. nel testo all’epoca vigente.Parte ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni in forza dellequali avrebbe dovuto ritenersi che, invece, la procedura seguita dallaCorte d’appello era quella della trattazione scritta, che imponeva laconcessione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c., ma così non hafatto, così formulando una censura aspecifica, in violazione dell’art.366, comma 1, n. 4, c.p.c. e, dunque, inammissibile.5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.5.1. Occorre prima di tutto precisare che non è contestatal’adozione della pronuncia di improcedibilità, ma il fatto che a talepronuncia sia stata associata la condanna alle spese degli attualiricorrenti.5.2. La sentenza impugnata risulta avere statuito come segue:«Gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazionescritta né alla prima udienza celebrata il 13/02/2025 e neancheall'ultima udienza del 24 aprile 2025, e tale comportamento omissivoha valore di assenza dell'appellante, così integrando quanto previstodal disposto di cui all'art. 348, comma 2 cpc che prevedel'improcedibilità dell'impugnazione nel caso di mancata comparizionedell'appellante alla prima udienza e a quella successiva fissata dalgiudice. Alla luce della declaratoria di improcedibilitàdell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parteconvenuta in revocazione, occorre provvedere sulle spese processualidel presente grado di giudizio che vanno poste a carico di BuccisanoElena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BallesioMaria Laura e liquidate in favore della Città di [OSCURATO:PERSONA] …».5.3. La decisione ha dato corretta applicazione al principio dicausalità, che governa la statuizione sulle spese di lite, di cui la regoladella soccombenza costituisce la più diretta applicazione (Cass., Sez.Numero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/20261, Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n.19456 del 15/07/2008).Una volta ritenuta la sussistenza dei presupposti per ladichiarazione di improcedibilità dell’appello, secondo il dispostodell’art. 348, comma 2, c.p.c., in conseguenza del mancato depositodi note scritte ex art. 127-ter c.p.c. da parte degli attori inrevocazione per due volte di seguito, equivalendo tale mancatodeposito alla mancata comparizione in udienza, correttamente laCorte d’appello ha condannato gli appellanti al pagamento delle speseprocessuali (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22151 del 02/11/2016).Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, a seguitodell'entrata a regime dell'art. 89 l. n. 353 del 1990, che ha abrogatoil disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348,2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ognideclaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per ilsuo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma diordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere lapronunzia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale eaccessorio rispetto alla definizione del giudizio (Cass., Sez. L,Sentenza n. 12636 del 08/07/2004; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2851del 13/02/2004).In tale quadro, correttamente gli attuali ricorrenti sono staticondannati al pagamento delle spese di lite, poiché ai fini delladichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c.,ciò che rileva è la condotta processuale degli appellanti e, cioè, nellaspecie, degli appellanti stessi.5.4. A nulla rilevano i motivi che hanno indotto i ricorrenti a nondepositare note scritte, riconducibili alla intervenuta cassazione dellasentenza oggetto dell’impugnazione per revocazione, poiché talimotivi avrebbero potuto essere veicolati attraverso le note scritte exart. 127-ter c.p.c., in modo tale da essere valutati dalla Corte diNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026appello, anche ai fini della statuizione sulle spese, mentre così non èstato fatto.5.5. Neppure è conferente il riferimento al combinato dispostodegli artt.91 e 310 c.p.c., operato dai ricorrenti in relazione al fattoche tutte, a loro opinione, le parti avevano manifestato, con la loroinerzia, il disinteresse all’esito del giudizio di revocazione. Ciò cherileva, infatti, è che, una volta posta a fondamento della decisione laritenuta improcedibilità ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c., nonspecificamente censurata, è alla sola condotta processuale deiricorrenti che occorre guardare, posto che è tale condotta quella chela norma considera ai fini della statuizione prevista.6. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.6.1. Con riguardo alle spese per la fase istruttoria del giudizio direvocazione, occorre tenere conto del disposto dell’art. 4, comma 5,d.m. n. 55 del 2014, ove vengono descritte le quattro fasi del giudizio(fase di studio della controversia, fase di introduzione della causa,fase istruttoria e fase decisionale) e, per quanto di rilievo, è stabilitoquanto segue: «5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimentoalle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: … c) perfase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o diprecisazione o integrazione delle domande o dei motivid'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti odocumenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciatinel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioniconnesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni eassistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per laformazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando dispostod'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame dellecorrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame dellededuzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazionedelle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresiquelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, leNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casiprevisti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni deitestimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, iprocedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso equelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine divalutare il grado di complessità' della fase rilevano, in particolare, leplurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice,comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero leplurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurimeprove assunte per ciascuna parte.»In argomento, questa Corte ha precisato che, ai fini dellaliquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria,ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, checomprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nelcomputo dell'onorario deve essere compreso anche il compensospettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concretosvolgimento (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Cass.,Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019).Nella specie, risulta dagli atti che si è svolta la fase di trattazionedella causa in appello, che ha comportato l’adozione di due ordinanzedella Corte d’appello, comunicate alle parti e oggetto di esame daparte delle stesse, sicché correttamente la relativa fase è stataliquidata.6.2. Con riguardo, alla fase decisoria, il disposto dell’art. 4,comma 5, d.m. n. 55 del 2014, prevede, invece, quanto segue: «5.Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi delgiudizio si intende esemplificativamente: … d) per fase decisionale: leprecisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, lememorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il lorodeposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio chein udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, laNumero registro generale 14372/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 18252/2026Data pubblicazione 06/06/2026redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione opubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese lerichieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione diipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice,nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte lenella fase di cui alla lettera e)».È pertanto evidente che, nella specie, anche per tale fase ilcompenso sia stato correttamente previsto, quanto meno per l’esamedella sentenza adottata e per gli adempimenti successivi allapubblicazione di quest’ultima appena menzionati.7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, nonessendosi l’intimata difesa con controricorso.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si dàricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]