CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 22981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello Napoli ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso dall'imputato nella sua qualità di legale rappresentante della C.E.M. Sri., fallita in data 28 marzo 2011, sottraendone o distruggendone libri e scritture contabili, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza d'appello il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): I. il vizio di motivazione apparente, quanto alla prova dell'elemento soggettivo del delitto contestato, posto che l'imputato, essendo una mera 'testa di legno' non aveva alcuna cognizione degli adempimenti che incombono sull'amministratore di una società commerciale, di modo che si sarebbe dovuto riconoscere che egli aveva agito in assenza di dolo, essendosene strumentalizzato l'operato da parte degli amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].; II. la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. e l'omessa riqualificazione del fatto nei termini del delitto di bancarotta semplice, sul rilievo che la condotta tenuta dal Marsilia, quanto agli adempimenti contabili, era stata animata da negligenza e da imperizia, non certo dalla coscienza e volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori ovvero di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. 3. Con requisitoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 11 maggio 2021, il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento dei motivi. 5. Ti ricorso è inammissibile. 5.1. Entrambi i motivi di ricorso sono affetti da conclamata genericità. Infatti, le deduzioni, sviluppate dal ricorrente sul fronte della correttezza in diritto e della completezza in fatto della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale in punto di elemento psicologico del reato, contestato e ritenuto - ossia quello di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili della fallita, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. -, risultano connotate dalla medesima aspecificità che aveva caratterizzato i motivi di appello - stimati meramente reiterativi di questioni «già esaminate ed ampiamente chiarite nella sentenza appellata» (cfr. pag. 4, primo capoverso della sentenza impugnata) -, in quanto, oltretutto, non accompagnate da un'effettiva discussione critica della tesi giuridica avversata (quella che aveva ritenuto essere, la condotta ascritta all'imputato, animata dal dolo e non da mera colpa da negligenza o imperizia) e decisivamente inficiate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, come dimostrato dal silenzio serbato sulla circostanza che la Corte territoriale aveva individuato l'elemento soggettivo del reato nel dolo specifico di frode ai creditori, dimostrato «dall'iscrizione alla camera di commercio della [OSCURATO:SOCIETA]. ... quando la società era in evidente stato di decozione e fornendo un documento falso» (cfr. pag. 5, primo capoverso della sentenza impugnata). 5.2. Da ciò deriva, ulteriormente, che le censure di cui al primo motivo sono non consentite in questa sede giacché interamente versate in fatto; quelle di cui al secondo motivo sono manifestamente infondate, poiché la configurabilità del reato di bancarotta documentale semplice è stata coerentemente disattesa giacché incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta dell'imputato, con la quale questi, per quanto anticipato, ha mostrato di non essersi affatto confrontato. 6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lini 5A-MA.m /18,\,~LutA41,.. [OSCURATO:PERSONA]