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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 44826/2023

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nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il Tribunale di Bologna, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e cinquecento euro di multa per il reato di tentata estorsione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione, non essendo stato specificato quale sarebbe stato l'ingiusto profitto perseguito dal ricorrente.

Inoltre, la Corte territoriale non ha rilevato la mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di estorsione, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo in tema di rapporti fra detto reato e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), disattendendo il motivo in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto proposto con l'atto di appello.

2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non essendo stata indicata alcuna ragione per la quale l'imputato non sarebbe meritevole della concessione di dette attenuanti.

3. Preliminarmente il Collegio, con ordinanza dettata a verbale, ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza trasmessa dal difensore dell'imputato in data 19 settembre 2023.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato questo principio: «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso» (Sez.

U, n. 4909 del 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912-01; in senso conforme v. ad es., Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395-01).

Nel caso di specie il difensore ha allegato il decreto di fissazione dell'udienza nell'altro procedimento, datato 3 agosto 2023, senza dedurre di averlo ricevuto solo in prossimità della richiesta di rinvio né ha rappresentato la impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale.4.

Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione adeguata e immune da vizi nonché in assenza di alcuna violazione di legge.

Sono inammissibili i motivi che - come nel caso di specie - riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez, 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).

5. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la sentenza impugnata ha specificamente esaminato i profili della ingiustizia del profitto e della corretta qualificazione giuridica del fatto, con puntuali argomentazioni (pagg. 25-28), nella sostanza obliterate - o genericamente contestate - dalla difesa.

Partendo dal dato pacifico che l'imputato inviò al Consiglio dell'ordine degli avvocati un esposto contenente gravi accuse nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva assistito in una vicenda cautelare, e che minacciò di spedirlo anche ai giornali se il legale non gli avesse consegnato, entro sette giorni, la somma di 19.900 euro, la Corte di appello ha qualificato come certamente ingiusta - e palesemente non azionabile in giudizio - detta richiesta, indipendentemente dal fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto tutta o parte della suddetta somma per l'attività professionale prestata.

Ha osservato la Corte che il legale aveva presentato due istanze intese a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per incompatibilità della prima misura con le condizioni di salute dell'indagato e che la seconda richiesta fu accolta. [OSCURATO:PERSONA] ritenesse di essere stato mal difeso, la richiesta di detta somma per presunti "danni materiali", peraltro non provati, accompagnata dalla minaccia della diffusione di un esposto contenenti gravi accuse, era connotata dal requisito della ingiustizia, essendo tale pretesa ingiustificata, sproporzionata e manifestamente infondata: quella dell'avvocato "non è una prestazione di risultato e comunque nel caso di specie il risultato era stato conseguito".

Pertanto, la pretesa di ottenere la restituzione di quanto asseritamente pagato al legale va considerata estorsiva, essendo stata mirata a ottenere un vantaggio non dovuto e non tutelabile giudizialmente.

La Corte di appello ha correttamente disatteso il motivo di gravame con il quale si era sollecitata la riqualificazione giuridica del fatto nel reato ex art. 393 cod. pen., configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale, come dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589).

6. Privo di ogni fondamento è anche il motivo in tema di attenuanti generiche.

Premesso che le Sezioni Unite hanno ribadito che la meritevolezza dell'adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, con l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (così Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non mass. sul punto), osserva il Collegio che - diversamente da quanto asserito dalla difesa - la sentenza ha indicato plurimi elementi in ragione dei quali ha confermato il diniego delle suddette attenuanti.

La Corte di appello ha ricordato che l'imputato è gravato di numerosi precedenti penali, per reati anche gravi, implicanti violenza alla persona e in danno di minori (e detti precedenti possono essere da soli sufficienti per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche: cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), che la sua personalità è del tutto negativa e che egli non ha manifestato alcun segno di ravvedimento.

Il comportamento processuale evocato dalla difesa è stato ritenuto neutro dal giudice di appello, che ha correttamente osservato che la partecipazione dell'imputato al processo e la scelta di sottoporsi all'esame rientrano nelle prerogative defensionali.

Va ribadito, peraltro, che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il Tribunale di Bologna, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e cinquecento euro di multa per il reato di tentata estorsione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione, non essendo stato specificato quale sarebbe stato l'ingiusto profitto perseguito dal ricorrente. Inoltre, la Corte territoriale non ha rilevato la mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di estorsione, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo in tema di rapporti fra detto reato e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), disattendendo il motivo in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto proposto con l'atto di appello. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non essendo stata indicata alcuna ragione per la quale l'imputato non sarebbe meritevole della concessione di dette attenuanti. 3. Preliminarmente il Collegio, con ordinanza dettata a verbale, ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza trasmessa dal difensore dell'imputato in data 19 settembre 2023. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato questo principio: «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso» (Sez. U, n. 4909 del 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912-01; in senso conforme v. ad es., Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395-01). Nel caso di specie il difensore ha allegato il decreto di fissazione dell'udienza nell'altro procedimento, datato 3 agosto 2023, senza dedurre di averlo ricevuto solo in prossimità della richiesta di rinvio né ha rappresentato la impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale.4. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione adeguata e immune da vizi nonché in assenza di alcuna violazione di legge. Sono inammissibili i motivi che - come nel caso di specie - riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez, 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). 5. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la sentenza impugnata ha specificamente esaminato i profili della ingiustizia del profitto e della corretta qualificazione giuridica del fatto, con puntuali argomentazioni (pagg. 25-28), nella sostanza obliterate - o genericamente contestate - dalla difesa. Partendo dal dato pacifico che l'imputato inviò al Consiglio dell'ordine degli avvocati un esposto contenente gravi accuse nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva assistito in una vicenda cautelare, e che minacciò di spedirlo anche ai giornali se il legale non gli avesse consegnato, entro sette giorni, la somma di 19.900 euro, la Corte di appello ha qualificato come certamente ingiusta - e palesemente non azionabile in giudizio - detta richiesta, indipendentemente dal fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto tutta o parte della suddetta somma per l'attività professionale prestata. Ha osservato la Corte che il legale aveva presentato due istanze intese a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per incompatibilità della prima misura con le condizioni di salute dell'indagato e che la seconda richiesta fu accolta. [OSCURATO:PERSONA] ritenesse di essere stato mal difeso, la richiesta di detta somma per presunti "danni materiali", peraltro non provati, accompagnata dalla minaccia della diffusione di un esposto contenenti gravi accuse, era connotata dal requisito della ingiustizia, essendo tale pretesa ingiustificata, sproporzionata e manifestamente infondata: quella dell'avvocato "non è una prestazione di risultato e comunque nel caso di specie il risultato era stato conseguito". Pertanto, la pretesa di ottenere la restituzione di quanto asseritamente pagato al legale va considerata estorsiva, essendo stata mirata a ottenere un vantaggio non dovuto e non tutelabile giudizialmente. La Corte di appello ha correttamente disatteso il motivo di gravame con il quale si era sollecitata la riqualificazione giuridica del fatto nel reato ex art. 393 cod. pen., configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale, come dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). 6. Privo di ogni fondamento è anche il motivo in tema di attenuanti generiche. Premesso che le Sezioni Unite hanno ribadito che la meritevolezza dell'adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, con l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (così Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non mass. sul punto), osserva il Collegio che - diversamente da quanto asserito dalla difesa - la sentenza ha indicato plurimi elementi in ragione dei quali ha confermato il diniego delle suddette attenuanti. La Corte di appello ha ricordato che l'imputato è gravato di numerosi precedenti penali, per reati anche gravi, implicanti violenza alla persona e in danno di minori (e detti precedenti possono essere da soli sufficienti per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche: cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), che la sua personalità è del tutto negativa e che egli non ha manifestato alcun segno di ravvedimento. Il comportamento processuale evocato dalla difesa è stato ritenuto neutro dal giudice di appello, che ha correttamente osservato che la partecipazione dell'imputato al processo e la scelta di sottoporsi all'esame rientrano nelle prerogative defensionali. Va ribadito, peraltro, che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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