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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:412
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 4 luglio 2012 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale – Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑75/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2012, nel procedimento penale a carico di

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig.

M. Safjan, presidente di sezione, dai sigg.

M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.

J. Mazák cancelliere: sig.

A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] di pace di Revere ha deciso di sospendere detto procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115(…), ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa. 2) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115(…) ostino alla possibilità che, successivamente all’emanazione [di detta] Direttiva, uno Stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall’espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla [citata] Direttiva. 3) Se il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l’[ambito] di applicazione della [medesima] direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 4 Secondo costante giurisprudenza, la procedura ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo della quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke, C‑83/91, Racc. pag.

I‑4871, punto 22, e del 24 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA], C‑445/06, Racc. pag.

I‑2119, punto 65). 5 L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, Racc. pag.

I‑393, punto 6; nonché ordinanze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], C‑181/09, Racc. pag.

I‑146, punto 8, e del 3 maggio 2012, Ciampaglia, C‑185/12, punto 4). 6 Nella fattispecie in esame l’ordinanza di rinvio non soddisfa tali requisiti.

Essa non contiene nessuna descrizione, anche solo succinta, dell’ambito in fatto e in diritto del procedimento principale e non spiega nemmeno le ipotesi di fatto sulle quali si fonda la domanda di pronuncia pregiudiziale. 7 Di conseguenza occorre dichiarare, in applicazione degli articoli 92, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

Sulle spese 8 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, è manifestamente irricevibile.

Firme * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 4 luglio 2012 ( * ) «Rinvio pregiudiziale – Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale – Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑75/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2012, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Safjan, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. J. Mazák cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] di pace di Revere ha deciso di sospendere detto procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115(…), ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa. 2)      Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115(…) ostino alla possibilità che, successivamente all’emanazione [di detta] Direttiva, uno Stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall’espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla [citata] Direttiva. 3)      Se il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l’[ambito] di applicazione della [medesima] direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 4 Secondo costante giurisprudenza, la procedura ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo della quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke, C‑83/91, Racc. pag. I‑4871, punto 22, e del 24 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA], C‑445/06, Racc. pag. I‑2119, punto 65). 5 L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, Racc. pag. I‑393, punto 6; nonché ordinanze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], C‑181/09, Racc. pag. I‑146, punto 8, e del 3 maggio 2012, Ciampaglia, C‑185/12, punto 4). 6 Nella fattispecie in esame l’ordinanza di rinvio non soddisfa tali requisiti. Essa non contiene nessuna descrizione, anche solo succinta, dell’ambito in fatto e in diritto del procedimento principale e non spiega nemmeno le ipotesi di fatto sulle quali si fonda la domanda di pronuncia pregiudiziale. 7 Di conseguenza occorre dichiarare, in applicazione degli articoli 92, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. Sulle spese 8 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, è manifestamente irricevibile. Firme * Lingua processuale: l’italiano.
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