CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33326/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9575/2017R.G. proposto da Comune di Cisterna di Latina, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione distaccata di Latina,n. 5872/39/16 depositata il 10 ottobre 2016 ; Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dal la Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] IlComune di Cisterna di Latina (d’ora in poi ricorrente) ha proposto sei motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, respingendo Oggetto: ICI – avviso di accertamento l’appello dallo stessopropostoe confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato la illegittimità di un avviso di accertamento ( n. 147 5 ) per parziale versamento dell’Ici per l’anno 2005, emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente). La CTR ha fondato le sue ragionisul difetto di motivazione dell’atto impugnato, ritenendo chein esso non fossedato rilevare l’aliquota di riferimento, approvata con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del18 febbraio 2005, la quale non era stata allegata all’atto impositivo. Ilricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi e ha depositato memoria , la controricorrente si è costituita con controricorso e ha depositato memoria, mentreil Procuratore generale, Luisa de Renzis, ha concluso per l’accoglimento del ricorsodepositando requisitoria scritt a. La causa è stata rinviata per l’acquisizione del fascicolo di merito, al fine di verificare se la questione della dedotta mancata indicazione dell’aliquota fosse stataritualmente introdotta ed oggetto di discussione tra le parti ; il Procuratore Generalesi è riportato alle precedenti conclusioni di accoglimento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso i l ricorrent e lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 , degli artt. 6 e 11, comma 2bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2001 e dell’art. 5 del regolamento comunale Ici. Contesta la conclusione della sentenza impugnata secondo cui all’avviso impugnato avrebbe dovuto essere allegata la deliberazione comunale di determinazione dell’aliquota , richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità. Esclude che la parte, odierna controricorrente , non avesse conoscenza dell’aliquota applicabile , avendo provveduto al pagamento, sia pure in misura inferiore al dovuto, ed evidenzia che la stessa non ha mai nel proprio atto introduttivo lamentato la mancata conoscenzadell’aliquota. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la violazione dell’art . 112 c.p.c. . In proposito evidenzia che il giudice di primo grado av eva qualificato il secondo motivo di ricorso dell’odierna controricorrente come contestazione di un’asserita mancata materiale allegazione della deliberazione della giunta comunale n. 64, ipotizzando che contenesse i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinatola decisione dell’ufficio. La CTR, ad avviso del ricorrente, invece,avrebbe attribuito alla censura della società , originaria ricorrente , un significato diverso, mai prospettato dalla stessa, di omessa indicazione dell’aliquota nell’avviso di accertamento. Inconseguenza, dunque, il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato su una questione nuova. La controricorrente, ad avviso dell’odierno ricorrente, non avrebbe potuto mai lamentarsi della mancata conoscenza dell’aliquota, in quanto quest’ultima era riportata nel prospetto di calcolo allegato all’avviso di accertamento. 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art . 57, comma 1, d.lgs. n . 546 del 1992. Restando nel tema del secondo motivo, ma sotto un diverso profilo, il ricorrente sostieneche, ove la società, odierna controricorrente, ave sse inteso contestare in secondo grado la mancata allegazionenell’avviso di accertamento dell’aliquota, la doglianza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova. 4. Con il quartomotivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper la controversia oggetto di discussione fra le parti ( dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. ) . Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia considerato come l’atto di accertamento, nell’allegato prospetto di calcolo, riportava espressamente l’aliquota. 5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c..Sulla base di quanto prospettato nel quarto motivo lamenta l’illogicità e l’apparente motivazione della sentenza , laddove afferma la mancata indicazione dell’aliquota, non solo nel provvedimento impugnato, ma anche nella stessa deliberazione n. 64. 6.Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazionedel principio del contraddittorio di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 102 c.p.c.Contesta che la società abbia denunciato la nullitàdella rendita catastale, senza tuttavia avere notificato il ricorso all’Agenzia del Territorio, oggi Agenzia delle Entrate e del territorio. 7. L’oggetto del contendere riguarda il mancato pagamento dell’Ici da parte dell’odierna controricorrente su alcuni terreni che la stessa aveva ritenuto fossero pertinenze di cinque immobili per i quali aveva, invece, pagato la suddetta imposta. La questione centrale di merito su cui si fonda la sentenza impugnata è la insufficienza della motivazione contenuta nell’avviso impugnatoe la necessità di allegazione delle deliberecomunali di determinazione dell’aliquota. I primi cinque motivi,proposti dal ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., ruotano intorno : 1 ) a lla insussistenza dell’obbligo di allegazione della delibera di determinazione dell’aliquota; 2) a lla sufficienza degli elementi indicati come p arametro nell’avviso impugnato ; 3) a lla circostanza che la società, odierna contro ricorrente , non abbia mai contestato la mancata conoscenza dell’aliquota. 8. I prim i cinque motivi, stante la loro stretta connessione , possono essere congiuntamente trattati,e sono fondati per le ragioni di seguito esposte. In relazione al contenuto minimo e sufficiente della motivazione dell’avviso di accertamentosi ricorda un principio di legittimità risalente e condiviso, in base al quale, in tema diICI, è illegittimo l'avviso di accertamento privo di un puntuale riferimento alladelibera con cui il Comune, giusta l'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, atteso che la stessa, pur non avendo natura imperativa, nondimeno integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori ad essa(Cass., Sez. 6 - 5, n. 3757/2014 , Rv. 629983 – 01 , prima ancora nello stesso senso Sez. 5, n. 13105/2012,Rv. 623846 – 01 , Sez. 5, n. 9601/2012 , Rv. 622998 –01, Sez. 5, n. 25371 /2008 , Rv. 605430 - 01 ) . Èstato, poi, da tempo affermato anche che le delibere comunali in materia, quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all'obbligo di allegazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale dell'atto(tra le molte, quanto alle delibere comunali, Cass. sez. 5,n. 9601/2012, Rv. 622998 - 01 ; Cass. sez. 5, n. 13105/2012, Rv.623846 - 01 ; Cass. sez. 5, nn. 1295, 1296, 1297 e 1298 del 26 gennaio 2015; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676,Sez. 6 - 5, n. 22254/2016,Rv. 642016 - 01) . Di recente è stato anche precisato che, i n tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio(Cass., Sez. 5, n. 4590/2025, Rv. 674112 -01). 9. Nel caso di specienon è contestato che all’atto impugnato sia stata allegata le delibera n. 39/2006,relativa alla determinazione del valore di mercato delle aree edificabili, mentre in esso viene richiamata la n. 64/2005, riguardante la determinazione generale delle aliquote Ici nella misura del 6,50 per mille. L’acquisizione del fascicolo del merito ha consentito di chiarire che l’aliquota risultaespressamente riportata nel prospetto di calcolo dei tributi facente parte integrale dell’avviso di accertamento, come risulta dagli avvisi allegati agli atti (doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). Ne consegue che, tra il rinvio al l a delibera e l’indicazione dell’aliquota applicata, sipuò ben ritenere che l’obbligo di motivazione dell’avviso per cui è causa sia stato adeguatamente assolto, e che la questione dell’aliquota rientrasse nel thema decidendum. Emerge, inoltre,dagli atti che la stessa contribuente, originaria ricorrente , ha allegato al ricorso di primo grado le ricevute di pagamento del tributo per cui è causa, indicando chiaramente l’aliquota ICI al 6,50 (all. 4, al ricorso di primo grado,dove si legge: “aliquota 6,50”). Da quanto esposto consegue , contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,che: - il tema dell’aliquota rientrava nel perimetro del decidere essendo incluso in diversi attidi causa al momento dell’introduzione del giudizio ; - l’allegazione della deliberazione n. 64 appariva superflua , visto che era richiamata nell’avvisoimpugnato. Si può, pertanto , ben ritenere la legittimità dell’avviso impugnato e l’infondatezza della doglianza relativa alla novità della questione introdotta dalla sentenza impugnata, riguardante la circostanza che l’odierna controricorrentenon abbia mai contestato la mancata conoscenza dell’aliquota, alla luce del la sufficienza della motivazione contenuta nell’avviso impugnato che nel prospetto di calcolo facevariferimento specifico all’aliquota applicata. 10. Il sesto motivo con cui è stato denunciato il difetto di contraddittorio è infondato.In esso si prospetta che l’originaria ricorrente aveva denunciato la nullità della rendita catastale, in quanto mai comunicata, senza tuttavia avere notificato il ricorso all’Agenzia del Territorio, oggi Agenzia delle Entrate e del territorio. Siè condivisibilmente affermato che, nel giudizio di impugnazione dell'atto di attribuzione dellarendita catastale, costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l'ICI, anch'esso impugnato, atteso il rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti non sussistelitisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa allarendita catastale ( Cass., Sez. 5, n. 3226/2021 , Rv. 660645 -02). Tale precedente è del tutto applicabile al caso di specie, in quanto la previsione del litisconsorzio obbligatorio (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, modificato dal d.lgs. n. 175 del 2024) è intervenuta successivamente e, trattandosi di disciplina processuale,non ha portata retroattiva. Nel presente giudizio si controverte esclusivamente, del resto, della legittimità di avviso di accertamento Ici, e come tale esso è stato radicato nei confronti dell’ente impositore. 11. Da quanto esposto segue l’accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso, il rigetto del sesto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione,per l’esame delle ulteriori questioni proposte con l’atto introduttivo,riguardanti la necessità o m e no della comunicazione di variazione catastale, la natura pertinenziale o meno dei terreni per i quali è stata chiesta la maggiore imposta, l’incertezza normativa per l’esclusione dal pagamento delle sanzioni, il mancato riconoscimento di un versamento in acconto del tributo per cui è causa effettuato il 18 giugno 2005. Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M La corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, rigettato il sesto; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] de