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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42612/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

9. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

12. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla disposta confisca per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità nel resto e dei restanti ricorsi; uditi i difensori: - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, per quel che in questa sede rileva, statuendo in sede di rinvio della Seconda Sezione di questa Corte del 6 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 6 aprile 2017: 1) ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi da guerra utilizzate nelle rapine aggravate ex art. 648 cod. pen. contestati ai capi C) e D), nonché la ricettazione dell'autovettura Porsche di provenienza illecita di cui al capo N), con complessiva rideterminazione della pena e conferma della confisca ex art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla

I. 7 agosto 1992, n. 356, delle disponibilità finanziarie e dei beni in sequestro intestati rispettivamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe '93) e [OSCURATO:PERSONA] conformemente a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Trani; 2) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito al delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche di cui al capo N) con rideterminazione della pena; 3) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui al capo C) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 4) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito ai delitti di ricettazione delle armi di cui al capo C) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideternninazione della pena; 5) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito ai delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 6) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 7) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 8) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 9) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 10) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 11) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione delle armi di cui al capo C), con rideterminazione della pena.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], Fasanella ed [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terzi interessati alla disposta misura di sicurezza, per il tramite dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo N) e travisamento della prova dichiarativa con particolare riferimento alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello avrebbe inopinatamente esteso il possesso dell'autovettura oggetto di ricettazione a tutto il gruppo, ponendo a fondamento di tale ricostruzione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Il dato probatorio, in tal modo travisato, non terrebbe conto della carenza di elementi a sostegno di un preesistente mandato ad acquistare il mezzo di provenienza furtiva conferito da [OSCURATO:PERSONA] che non ha mai utilizzato l'auto; lo stesso collaboratore aveva affermato che l'autovettura era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non consente di valorizzare, ai fini della ritenuta responsabilità, la conoscenza dell'origine furtiva del mezzo.

In tal senso militerebbe giurisprudenza di questa Corte che esclude il reato di ricettazione a carico chi, pur nella consapevolezza della provenienza illecita, ne faccia uso.

Il delitto di ricettazione, reato istantaneo, si consuma al momento dell'illecita ricezione da parte di distinti soggetti, con conseguente insussistenza di prefigurare una ulteriore responsabilità in capo al successivo prenditore; né risulta, a detti fini, rilevante che il mezzo sia stato rinvenuto all'interno di un capannone attribuito in via presuntiva ad [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non dirime la determinante questione connessa al pregresso e distinto momento di consumazione del delitto.

Si deduce il travisamento della prova là dove la Corte di appello non prenderebbe in esame le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato con precisione i possessori a cui le armi venivano distribuite nella fase che aveva preceduto la realizzazione della rapina.

La distribuzione delle armi non sarebbe determinante ai fini della ritenuta integrazione del delitto in assenza di un possesso uti dominus in capo al soggetto.

2.2. Con riferimento alla confisca disposta ex art. 240-bis cod. pen. si deduce l'omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla dedotta sussistenza di una preclusione processuale fondata sui decreti n. 70/2012 e 50/2016 (rectius: n. 15/2016) del Tribunale di Trani.

Nonostante in sede di gravame fosse stata ampiamente posta la questione connessa alla preclusione derivante dalla decisione assunta dal Tribunale di Trani che nel corso del procedimento di prevenzione aveva apprezzato un apporto economico del padre del ricorrente e la legittimità degli acquisti effettuati dal nucleo familiare dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale si sarebbe limitata a fornire una risposta solo con riferimento alla prospettata questione di incostituzionalità dell'art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla

I. 7 agosto 1992, n. 356, oltre ad affermare, in maniera apodittica, l'insufficienza della legittimità formale ed apparente degli acquisti per evitare la confisca.

Scarna risposta che si sottraeva alle questioni poste in quella sede e che erano tese a dimostrare la capacità reddituale del padre che poteva fare affidamento sui redditi provenienti dall'azienda agricola personalmente condotta.

Altra misura di prevenzione (n. 15/2016), seguita a quella annullata dal Tribunale di Trani, avrebbe avuto analoga sorte proprio in ragione dell'accertata disponibilità economica del padre del proposto, che avrebbe contribuito con donazioni alla ristrutturazione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] e ad acquistare direttamente ed intestare al figlio l'immobile di contrada [OSCURATO:PERSONA], che conduceva personalmente in locazione.

2.3. Omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni dibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA] sugli apporti personali, affermazioni che confermavano il dato già rilevato con il decreto n. 50/2016 (rectius: 15/2016) del Tribunale di Trani e quanto emerso all'esito della perizia espletata in dibattimento.

2.4. Omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla capacità finanziaria, alla proporzionalità degli acquisti avvenuti in epoca anteriore ai reati che costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art. 12 -sexies, d.l. 306/1992.

Il ricorrente osserva che l'abitazione di Andria, sita in via Lagnone S. Croce, è stata acquistata nell'ottobre 2007, con mutuo ipotecario oltre che con i proventi della vendita avvenuta nel marzo precedente di altro immobile.

Non sarebbero stati presi in esame, pertanto, i notevoli apporti economici per complessivi euro 140.000 versati dal padre tramite assegni.

La mancata dimostrazione della provvista è stata fatta ricadere sul ricorrente, nonostante il padre avesse confermato tali elargizioni in sede dibattimentale.

Sarebbe stata carente la prova di una effettiva fonte illecita di guadagno ed anzi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito dell'impiego dei proventi della rapina nel restauro di un capannone mai sottoposto ad ablazione, confermerebbe che i profitti illeciti non furono impiegati nella ristrutturazione del bene oggetto di confisca.

La circostanza che l'acquisto dei beni ed il loro restauro fosse terminato in epoca di gran lunga precedente rispetto alla commissione del reato, porterebbe ad escludere il richiesto ambito di "ragionevolezza temporale", giusto quanto è dato scorgere nella motivazione della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019 che è intervenuta su detto aspetto.

In ordine all'acquisto del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] dirimenti risulterebbero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver acquistato il terreno intestandolo al figlio.

2.5. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza dei presupposti necessari per pervenire alla confisca e segnatamente per omesso accertamento dell'effettiva esistenza di fonti illecite e della congruità delle stesse fonti illecite rispetto ai beni acquistati, nonché violazione di legge in ordine al tempo degli acquisti.

3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati.

3.1. Vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen. 192, 546, 456, 429 cod. proc. Pen. e 24 e 111 Cost. con riferimento al capo N). [OSCURATO:PERSONA] di merito sarebbe pervenuto alla conferma della decisione di primo grado attraverso una parcellizzata lettura delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva invece riferito, nello specifico, che l'auto era stata detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che non risulta sufficiente per attribuire il reato anche al Campana le.Le dichiarazioni rese dal Cafieri in sede di interrogatorio, inoltre, non sono utilizzabili in quanto estranee al compendio probatorio.

La circostanza che l'autovettura fosse stata custodita in un box le cui chiavi, come riferito dal collaboratore, erano nella disponibilità del Nicolamarino, porta ad escludere un contegno uti dominus della res furtiva ad opera del ricorrente e ciò anche in ragione dell'utilizzo di una diversa autovettura da parte del Campanale.

Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale, nel ritenere responsabile il Campanale del delitto di ricettazione dall'agosto al 21 novembre 2012, data del sequestro del veicolo, assegna al delitto la natura di reato permanente in tal modo aggirando la necessità di verifica della concreta condotta concorsuale.

3.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena per il solo delitto di ricettazione di quattro mesi ed euro 100,00 di multa.

4. [OSCURATO:PERSONA], per il quale è stata confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine alle ricettazioni di cui ai capi C) e N), per il tramite degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articola due distinti ricorsi con i motivi di seguito specificati. 4.1 (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 192, 546 cod. proc. pen. in ordine al capo C).

La Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare acriticamente la decisione di primo grado.

Pur riconoscendosi che l'ideazione della rapina comprenda la rappresentazione dell'uso delle armi, in assenza di adeguati riscontri non potrebbe sostenersi che la stessa interessi, oltre a quelle individualmente portate, anche le altre genericamente attribuite al gruppo, specie quando, come nel caso di specie, le armi erano detenute e in concreto utilizzate da distinti soggetti nel corso della rapina.

Essendo il delitto di ricettazione un reato istantaneo, non risulta ipotizzabile un concorso morale a posteriori.

4.2. (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Omessa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 456, 429 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. in ordine alla ricettazione dell'autovettura Porsche di cui al capo N).

Nonostante la Corte di cassazione avesse annullato la decisione facendo riferimento alla sola posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e non anche del Civita, in sede di rinvio la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente attraverso una parcellizzata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che si era pronunciato in ordine ai fatti contestati al capo C), e delle dichiarazioni contenute del verbale di interrogatorio del 10 ottobre 2013, atto inutilizzabile in quanto estraneo al compendio probatorio.

Per il resto le critiche risultano sovrapponibili a quelle sub 2.1 del Campanale.

4.3. (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena.

Poiché la Corte aveva rideterminato la pena dei singoli reati (in ordine ai quali si era formato un giudicato interno) riducendone la quantificazione, analogo criterio avrebbe dovuto guidare i Giudici di merito per l'aumento operato sui delitti contestati ai capi C) ed N); risulta omessa la motivazione in ordine alla determinazione dell'entità della pena che era necessario svolgere per ciascun reato.

4.4. (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al ritenuto delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. di cui ai capi C) ed N).

La difesa rileva la mancata motivazione in punto di responsabilità, osservando, inoltre, come non sia ipotizzabile in capo al ricorrente il delitto di ricettazione e ciò per espressa ammissione dei collaboratori di giustizia che avevano concordemente affermato che il Civita non è il soggetto che ha ricevuto il mezzo di provenienza furtiva; in tal senso deporrebbe conforme giurisprudenza di questa Corte che, in ragione della natura istantanea del delitto di ricettazione, in ipotesi analoga, ha negato sussista la possibilità di concorrere attraverso una successiva compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso successivamente.

4.5. Vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

5. [OSCURATO:PERSONA], per il quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C) ed N), per il tramite dei difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce:

5.1. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) motivi sovrapponibili con quelli esposti sub 4.1, 4.2 e 4.3 esposti dallo stesso difensore in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la precisazione che in ordine al primo motivo (corrispondente a quello sub 4.1) si nega che la Corte di cassazione avesse fatto riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

5.2. (avv. [OSCURATO:PERSONA], che nello stesso atto ricorre anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) motivi sovrapponibili a quelli espressi sub

4.4. in ordine all'impossibilità di configurare un concorso successivo alla realizzazione del delitto di ricettazione attesa la natura di reato istantaneo.

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite del comune difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quanto al Lapenna, anche con atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducono:

6.1. (avvocato [OSCURATO:PERSONA] per entrambi) motivi sovrapponibili a quelli sub

4.4. e 5.2 in ordine all'impossibilità di integrare il reato in considerazione della natura istantanea del delitto di ricettazione;

6.2. (avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che con un unico atto ricorre anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] - per Lapenna) motivi sovrapponibili a quelli sub 4.4., 5.2 e

6.1. censurando, altresì, la decisione in ordine alla determinazione della pena.

7. [OSCURATO:PERSONA], per il quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce:

7.1. motivo sovrapponibile a quello sub 6.2;

7.2. vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

8. [OSCURATO:PERSONA] per il quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce:

8.1. vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. con motivo sovrapponibile sub 4.4; 8.2 vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena con motivo sovrapponibile sub 4.5.

9. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce:

9.1. vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. con motivo sovrapponibile sub 4.4; 9.2 vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena con motivo sovrapponibile sub

4.5. 10) [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce:10.1. vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. con motivo sovrapponibile sub 4.4; 10.2 vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena con motivo sovrapponibile sub

4.5. 11) [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine al delitto di ricettazione di cui al capo C), pr il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 11.1 vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 192, 546 cod. proc. pen. con sovrapponibili motivi sub 4.1 esposti;

11.2. violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena con identici motivi sub 4.3 enunciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere annullato limitatamente alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e dichiarato inammissibile per il resto e nei confronti dei restanti ricorrenti.

2. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che, pur dichiarandosi terzi interessati, non hanno partecipato alle precedenti fasi del giudizio che hanno condotto alla decisione di primo grado, a quella di appello, al successivo ricorso per cassazione ed al giudizio di rinvio.

In proposito mette conto di ribadire che in materia di confisca allargata di cui all'art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, (oggi art. 240-bis cod. pen.) il terzo interessato dal provvedimento ablatorio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non essere ancora entrato in vigore il comma 1 -quinques dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di norma transitoria che lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione, potendo trovare tutela per mezzo di una richiesta di restituzione formulata al giudice della cognizione in ipotesi di sentenza non irrevocabile, o, qualora sia sopraggiunta l'irrevocabilità della decisione sulla confisca, attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276957); principio di diritto in linea con quanto in precedenza affermato da questa Suprema Corte nel suo massimo consesso (Sez.

U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938) in ordine alla tutela del terzo proprietario di un bene sottoposto a misura cautelare reale.

3. Inammissibili in quanto generici, manifestamente infondati oltre che versati in fatto, risultano i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione rispettivamente ascritti.

3.1. Deve rilevarsi che questa Corte, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, aveva annullato l'assoluzione della Corte di merito relativamente alla condanna da parte del Tribunale di Trani in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di ricettazione di armi da guerra ex art. 648 cod. pen. contestati ai capi C) e D) (capo D non contestato a [OSCURATO:PERSONA]) utilizzate per una rapina ai danni di un camionista cui veniva sottratto il mezzo, il carico ed altri beni personali (in Andria il 25 ottobre 2012) ed ai danni di un autista di furgone portavalori che trasportava tabacchi lavorati esteri (in Andria il 12 novembre 2012), nonché della ricettazione di una autovettura Porsche di provenienza furtiva contestata al capo N), con cui erano state commesse le rapine, per quel che rileva in questa sede, di cui ai capi C) e D).

Nel giudizio di legittimità, poi pervenuto all'annullamento della sentenza di merito, è stato rilevato che non fosse stata adeguatamente apprezzata, ai fini della posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'accertata disponibilità dell'automobile, oggetto di utilizzazione stabile da parte del sodalizio e oggetto di specifiche modifiche strutturali funzionali alla commissione delle rapine contestate, né adeguato rilievo era stato assegnato alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Piarulli, Cafieri e Scarcelli, tra loro riscontrantesi, da cui emergeva il reiterato uso da parte di tutti delle armi (e in particolare di mitra) e che, in ragione del loro regime di circolazione strettamente regolato, era logico presupporre l'assunzione del rischio in ordine alla loro provenienza illecita.

Nell'annullare la decisione del Collegio di merito, la Seconda Sezione ha ritenuto determinante l'accertata materiale disponibilità della res nonché l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ed ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero inconsapevoli utilizzatori dei beni in contestazione, tenuto altresì conto che la presenza di un'automobile che aveva subito delle modifiche proprio al fine di commettere le rapine rendeva plastica rappresentazione che si trattasse di bene la cui effettiva titolarità si intendesse occultare.

L'enorme potenzialità lesiva di alcuni beni, inoltre, era significativa dell'assunzione del rischio della provenienza illecita dei beni oggetto di ricettazione, condotta non conciliabile con una ricezione e un uso in buona fede.

La seconda Sezione di questa Corte aveva fatto espresso riferimento ai principi di diritto secondo cui fosse onere dei ricorrenti, non tanto provare la provenienza del possesso delle cose, ma fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, tali da essere valutati secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

3.2. Rispettosa dei limiti imposti dal rinvio risulta pertanto la decisione della Corte territoriale con riferimento alle ipotesi di ricettazione contestate ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo N) che riguarda il delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche utilizzata per la realizzazione di alcune rapine.

Dopo aver evidenziato la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla fase preparatoria della rapina di cui al capo C) eseguita con l'autovettura Porsche, bene di provenienza illecita in quanto oggetto di furto, della riconducibilità all'intero gruppo del mezzo che era stato interessato da modifiche che fossero funzionali alla commissione delle rapine del sodalizio decise da tutti gli appartenenti al sodalizio, ha fatto espresso rinvio all'interrogatorio reso dal citato collaboratore di giustizia il 10 ottobre 2013, intraneo al gruppo, atto che confermava la consapevole comune detenzione ed utilizzo del mezzo da parte di tutti i sodali.

La Corte di merito ha ritenuto complessivamente determinanti detti elementi, giudicando fondata la ricostruzione che vedeva tutti i soggetti del sodalizio, e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti; ha escluso che la detenzione dell'autovettura potesse ascriversi ai soli Nicolamarino e Lapenna, quali diretti ricettori materiali del veicolo, in ragione dello stretto legame tra detto mezzo e le finalità criminose cui era destinato (perpetrazione di rapine), con conseguente fondatezza dell'illazione che vedeva il bene illecito nella disponibilità di tutti gli appartenenti al gruppo individualmente ben circoscritto anche alla luce delle dichiarazioni del collaboratore.

Fermo restando l'adeguatezza della motivazione nella parte in cui escludeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero non essere consapevoli della provenienza illecita del bene di notevole valore, ricevuto da persona estranea al gruppo, modificato e tenuto occultato in luogo noto a tutti i sodali, custodita da Nicolamarino in luogo nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], così provvedendo a dare specifica risposta sulla base del principio di diritto espresso (si fa rinvio alla decisione Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265, in cui si ribadisce la sufficienza dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, quale significativa della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede), la Corte di merito ha concluso confermando l'esistenza del dolo diretto in capo ad ognuno di essi in ragione dell'inverosimile provenienza lecita dell'autovettura, ipotizzando quantomeno l'esistenza del dolo eventuale (in via gradata), elemento psicologico sufficiente per ritenere integrato il delitto di ricettazione allorché sia comunque intervenuta una assunzione del rischio circa l'origine delittuosa del bene (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, rv. 246324).

Generici e implicanti precluse considerazioni in fatto risultano i motivi proposti dalle difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (nei distinti ricorsi degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Matera) che complessivamente censurano la ricondotta disponibilità del bene a tutti i componenti del gruppo sulla base di non consentito diretto riferimento agli atti processuali adeguatamente apprezzati dalla Corte di appello anche attraverso il conforto del collaboratore di giustizia Cafieri.

Comune consapevole detenzione dell'illiceità dell'autovettura utilizzata per il compimento delle rapine sin ab origine imputabile alle figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rendono, sotto altro profilo, irrilevanti le censure che fanno leva sulla natura istantanea del reato, censure che tendono ad una difforme ricostruzione degli eventi che avevano indotto la Corte di merito a ritenere tutti i soggetti al contempo commissionare e disporre del mezzo di provenienza illecita.

Deve nondimeno osservarsi circa le censure contenute nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla ricettazione contestata al capo N), là dove deduce che la decisione di rinvio di questa Corte avesse fatto riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata scrutinata con riferimento alla limitata fattispecie di cui al capo C), dovendosi infatti rilevare, come evincibile dal testo della decisione della Corte di appello annullata, che il ricorrente avesse rinunciato (pag. 45 della sentenza del 25 luglio 2018) a tutti i motivi con la sola eccezione di quelli previsti dal capo C); esplicito in tal senso anche il dispositivo della citata decisione nella parte in cui assolve il [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla ricettazione della autovettura Porsche per il ritenuto operante effetto estensivo ex art. 587 cod. pen. (ultimo capoverso pag. 105); rinuncia tenuta in debita considerazione dalla sentenza della Seconda Sezione di questa Corte che vi ha espressamente fatto riferimento (pag. 14, 3.1.5 e 3.1.6); evenienza che determina ex se l'inammissibilità del ricorso in parte qua, essendo ininfluente la circostanza che la Corte di appello abbia inteso fornire egualmente risposta in ordine alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto al delitto di ricettazione della Porsche di cui al capo N).Generica oltre che manifestamente infondata risulta la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 10 ottobre 2013 dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 36612 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gresta, Rv. 280121), non avendo il ricorrente reso palese neppure l'esatta portata e determinante valenza delle stesse ai fini della ritenuta responsabilità, né ha specificato per quale motivo dette dichiarazioni risulterebbero estranee al compendio probatorio.

3.3. Generiche ed in fatto risultano le censure in ordine alla ritenuta responsabilità per le ricettazioni afferenti alle armi comuni da sparo e da guerra di cui alle rapine di cui ai capi C) e D) (questo ultimo capo riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA]).

Sul punto, laconica risulta la parte della decisione della Seconda Sezione di questa Corte che ha rilevato la "enorme potenzialità lesiva di alcuni dei beni in contestazione" non conciliabile con una ricezione (e un uso) in buona fede" nonché "l'assunzione del rischio della provenienza illecita qualora si considerino le circostanze in cui ricezione e uso sono avvenuti".

Il contenuto della decisione della Corte in uno al giudicato interno in ordine alle rapine realizzate in un breve arco di tempo dai concorrenti in forma organizzata e con la precisa distribuzione dei compiti di cui ai capi C) e D), e segnatamente in ordine ai delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra, ha portato la Corte di merito a confermare la decisione di primo grado che aveva ampiamente rilevato come il possesso di armi da guerra integrasse ex se il delitto di ricettazione.

Principio di diritto, quello richiamato dal Giudici di merito, tenuto fermo da questa Corte che ha, infatti, posto in rilievo come non sia necessario accertare ogni estremo fattuale del delitto di ricettazione, ben potendo la provenienza delittuosa del bene posseduto desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, rv. 256108); decisione che risulta sovrapponibile a quella sottoposta a scrutinio proprio in ragione del fatto che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati.

Seppure la Corte di merito abbia correttamente dato conto delle conformi dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha descritto la comune disponibilità in capo a tutti i componenti del gruppo di svariate armi che venivano di volta in volta utilizzate, le difese dei ricorrenti, come già messo in evidenza con riferimento al delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche di cui al capo N), attraverso una difforme ricostruzione fattuale e parcellizzata lettura di alcune emergenze processuali, tendono ad accreditare una differente tesi che prende in esame la titolarità ovvero la disponibilità diretta e materiale delle armi in capo a ciascuno dei soggetti; operazione che si risolve in una preclusa incursione nel merito che non considera e contrasta la complessiva ricostruzione delle fasi precedenti alle rapine operata dai giudici di merito.

4. Inammissibili risultano, in ordine ai delitti di ricettazione rispettivamente ascritti ai capi C, D ed N), i ricorsi degli altri ricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eccetto, per quest'ultimo, quanto riferito in ordine al capo N per il quale vi era stata rinuncia ai motivi diversi dalla determinazione della pena).

Venuta meno la ragione sulla cui base era stato ritenuto sussistere l'effetto estensivo della decisione di assoluzione ex art. 587 cod. pen. e tenuto conto della sentenza della Seconda Sezione di questa Corte che aveva disposto che si valutassero le rinunce ai motivi connessi alla responsabilità in ragione della sostanziale non contestazione in ordine alla sussistenza del reato, corretta risulta la conclusione della Corte di merito che ha preso atto di tale rinuncia, senza pertanto entrare nel merito delle doglianze che, genericamente, pur in presenza di specifico profilo di inammissibilità già rilevato da questa Corte e dai Giudici di merito, si diffondono in non pertinenti questioni connesse ad aspetti ormai preclusi.

5. Generiche e manifestamente infondate risultano le censure formulate in punto di determinazione della pena da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito ha avuto cura di precisare come detti aumenti esprimano condividibili apprezzamenti di gravità di quei singoli reati satelliti coperti da giudicato interno, tenuto conto dello specifico ruolo ricoperto nel gruppo delinquenziale di riferimento; la quantificazione delle pene, pertanto, è stata determinata in proporzione rispetto agli altri reati per i quali era intervenuta una decisione definitiva.

Operazione che viene solo genericamente censurata dai ricorrenti che prospettano apodittiche violazioni di legge e vizi di motivazione senza però indicare la consistenza dei vizi dedotti.

Immotivate risultano quelle critiche che interessano l'aumento della porzione di pena determinata dalla Corte di merito che tendono ad avvalorare modifiche in melius della pena da parte della Corte di merito (operazione non effettuata e comunque preclusa), al fine accreditare una inesistente sperequazione e mancanza di proporzionalità tra i singoli aumenti di pena.

6. Fondato, infine, risulta il motivo in ordine alla disposta confisca ex art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla

I. 7 agosto 1992, n. 356 (oggi 240-bis cod. pen.), limitatamente al dedotto vizio di mancata motivazione in ordine ai motivi di appello proposti avverso la decisione del Tribunale di Trani, dovendosi ritenere assorbiti i restanti motivi che si muovono in gran parte proprio sulla premessa carente motivazione.

6.1. Deve premettersi che detta confisca era stata revocata all'esito dell'annullamento operato dalla Corte di appello di Bari del 25 luglio 2018 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai delitti di ricettazione ex art. 648 cod. pen. per il venir meno del delitto presupposto della disposta confisca.

Nel giudizio di rinvio, pertanto, la Corte di appello ha confermato la misura ablatoria già disposta dal Tribunale di Trani, disponendo la confisca del compendio immobiliare e finanziario comunque riconducibile al ricorrente.

In sede di gravame la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva indirizzato plurime censure alla parte della decisione del Tribunale di Trani afferente la misura ablatoria; aveva fatto presente come la sentenza di primo grado non si fosse pronunciata in ordine all'eccepita preclusione processuale derivante da due provvedimenti definitivi del Tribunale di Trani emessi in materia di prevenzione che avevano escluso l'innpossidenza economica del padre e ritenuto plausibile che lo stesso avesse consegnato risorse al favore del figlio per l'acquisto dei beni.

Erano state rivolte critiche alla non valutata eccessiva distanza cronologica intercorrente tra la data di acquisto di un immobile avvenuto nel 2007 ed il contestato delitto di ricettazione nel 2012 («ragionevolezza temporale»), facendo altresì presente come non fosse stata dimostrata l'impossidenza economica del genitore [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto dedotto in sede di gravame, avrebbe consegnato denaro al figlio sia per l'acquisto che per la ristrutturazione dell'immobile; aveva censurato la mancata valutazione delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal padre del ricorrente; erano state rivolte critiche metodologiche riguardanti la ritenuta eccessiva dilatazione del periodo preso in esame ai fini della valutazione di impossidenza del genitore che era titolare di una azienda agricola; erano state contestate le singole voci della perizia su cui è stata fondata la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

6.2. Ciò premesso deve ribadirsi il consolidato principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui le sentenze di primo e di secondo grado formano un unico complesso motivazionale a condizione che i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); è pertanto nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700).

La Corte territoriale, oltre a rispondere alla questione di costituzionalità della norma che prevede la "confisca allargata" (questione a cui la difesa — per quel che rileva - aveva espressamente rinunciato, v. primo capoverso pag. 45 sentenza del 5 maggio 2018), dopo aver integralmente riprodotto il contenuto della perizia e le relative valutazioni espresse dal primo giudice che comunque non riconnprendevano le deduzioni poste in appello (il ricorrente tra l'altro aveva lamentato in sede di gravame proprio la mancata risposta alle eccezioni svolte in primo grado), ha effettuato un generico rinvio alla decisione di primo grado ed ha affermato il non conferente principio secondo cui non sarebbe sufficiente in quella sede dimostrare la "legittimità formale ed apparente degli acquisti".

6.3. A fronte di tale vistosa lacuna motivazionale che non rende conto delle deduzioni svolte dal ricorrente in sede di gravame, si impone l'annullamento della decisione che dovrà provvedere a fornire adeguata risposta ai motivi di gravame in punto di disposta confisca ex art 240-bis cod. pen. 6.4.

Preliminare risulterà la necessità che la Corte di appello risponda alla dedotta preclusione processuale che si sarebbe verificata attraverso la definitiva conclusione di due procedimenti di prevenzione ad opera del Tribunale di Trani ed accerti se sussista, allo stato, altro vincolo e di che natura sugli stessi beni, tali da confermare ovvero confutare la rilevata preclusione.

Al riguardo si deve osservare che la confisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247); ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad aver riguardato gli stessi beni nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione e, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986).

L'assenza del necessario presupposto della pericolosità del prevenuto preclude, pertanto, la misura di prevenzione della confisca ex art. 19 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma non anche l'ablazione di beni disposta ex art. 12- sexies d.l. cit. (ora 240-bis cod. pen.).

La preclusione sussiste invece laddove la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene, senza l'emersione di elementi nuovi di spessore determinante; deve escludersi che si possa ipotizzare un ne bis in idem, rilevandosi piuttosto una forma di preclusione processuale, analoga a quella che si può realizzare in materia cautelare, suscettibile di rivisitazione al ricorrere di fatti nuovi con conseguente necessità di supportare la misura attraverso una più rigorosa motivazione tale da giustificare la ritenuta sussistenza dei presupposti del provvedimento (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837; Sez. 6, n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, Brandonisio, Rv. 270482).

6.5. Ciò posto in ordine alla necessaria preliminare verifica che si impone circa l'eventuale sussistenza della preclusione processuale che terrà conto di eventuali successivi provvedimenti rispetto a quelli definitivi n. 70/2012 e 15/2016 emessi dal Tribunale di Trani e più ampi accertamenti sviluppati attraverso l'analisi dei presupposti comuni alle due tipologie di misure ablative, la Corte di appello provvederà a fornire adeguata risposta in ordine alle censure formulate in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 6 aprile 2017 con necessaria complessiva verifica della esistenza dei presupposti rilevanti ex art. 240-bis cod. pen. 7.

All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla disposta confisca per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità nel resto e dei restanti ricorsi; uditi i difensori: - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, per quel che in questa sede rileva, statuendo in sede di rinvio della Seconda Sezione di questa Corte del 6 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 6 aprile 2017: 1) ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi da guerra utilizzate nelle rapine aggravate ex art. 648 cod. pen. contestati ai capi C) e D), nonché la ricettazione dell'autovettura Porsche di provenienza illecita di cui al capo N), con complessiva rideterminazione della pena e conferma della confisca ex art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, delle disponibilità finanziarie e dei beni in sequestro intestati rispettivamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe '93) e [OSCURATO:PERSONA] conformemente a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Trani; 2) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito al delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche di cui al capo N) con rideterminazione della pena; 3) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui al capo C) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 4) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito ai delitti di ricettazione delle armi di cui al capo C) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideternninazione della pena; 5) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in merito ai delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 6) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 7) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 8) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 9) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 10) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena; 11) ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione delle armi di cui al capo C), con rideterminazione della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], Fasanella ed [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terzi interessati alla disposta misura di sicurezza, per il tramite dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo N) e travisamento della prova dichiarativa con particolare riferimento alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe inopinatamente esteso il possesso dell'autovettura oggetto di ricettazione a tutto il gruppo, ponendo a fondamento di tale ricostruzione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Il dato probatorio, in tal modo travisato, non terrebbe conto della carenza di elementi a sostegno di un preesistente mandato ad acquistare il mezzo di provenienza furtiva conferito da [OSCURATO:PERSONA] che non ha mai utilizzato l'auto; lo stesso collaboratore aveva affermato che l'autovettura era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non consente di valorizzare, ai fini della ritenuta responsabilità, la conoscenza dell'origine furtiva del mezzo. In tal senso militerebbe giurisprudenza di questa Corte che esclude il reato di ricettazione a carico chi, pur nella consapevolezza della provenienza illecita, ne faccia uso. Il delitto di ricettazione, reato istantaneo, si consuma al momento dell'illecita ricezione da parte di distinti soggetti, con conseguente insussistenza di prefigurare una ulteriore responsabilità in capo al successivo prenditore; né risulta, a detti fini, rilevante che il mezzo sia stato rinvenuto all'interno di un capannone attribuito in via presuntiva ad [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non dirime la determinante questione connessa al pregresso e distinto momento di consumazione del delitto. Si deduce il travisamento della prova là dove la Corte di appello non prenderebbe in esame le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato con precisione i possessori a cui le armi venivano distribuite nella fase che aveva preceduto la realizzazione della rapina. La distribuzione delle armi non sarebbe determinante ai fini della ritenuta integrazione del delitto in assenza di un possesso uti dominus in capo al soggetto. 2.2. Con riferimento alla confisca disposta ex art. 240-bis cod. pen. si deduce l'omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla dedotta sussistenza di una preclusione processuale fondata sui decreti n. 70/2012 e 50/2016 (rectius: n. 15/2016) del Tribunale di Trani. Nonostante in sede di gravame fosse stata ampiamente posta la questione connessa alla preclusione derivante dalla decisione assunta dal Tribunale di Trani che nel corso del procedimento di prevenzione aveva apprezzato un apporto economico del padre del ricorrente e la legittimità degli acquisti effettuati dal nucleo familiare dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale si sarebbe limitata a fornire una risposta solo con riferimento alla prospettata questione di incostituzionalità dell'art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, oltre ad affermare, in maniera apodittica, l'insufficienza della legittimità formale ed apparente degli acquisti per evitare la confisca. Scarna risposta che si sottraeva alle questioni poste in quella sede e che erano tese a dimostrare la capacità reddituale del padre che poteva fare affidamento sui redditi provenienti dall'azienda agricola personalmente condotta. Altra misura di prevenzione (n. 15/2016), seguita a quella annullata dal Tribunale di Trani, avrebbe avuto analoga sorte proprio in ragione dell'accertata disponibilità economica del padre del proposto, che avrebbe contribuito con donazioni alla ristrutturazione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] e ad acquistare direttamente ed intestare al figlio l'immobile di contrada [OSCURATO:PERSONA], che conduceva personalmente in locazione. 2.3. Omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni dibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA] sugli apporti personali, affermazioni che confermavano il dato già rilevato con il decreto n. 50/2016 (rectius: 15/2016) del Tribunale di Trani e quanto emerso all'esito della perizia espletata in dibattimento. 2.4. Omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla capacità finanziaria, alla proporzionalità degli acquisti avvenuti in epoca anteriore ai reati che costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art. 12 -sexies, d.l. 306/1992. Il ricorrente osserva che l'abitazione di Andria, sita in via Lagnone S. Croce, è stata acquistata nell'ottobre 2007, con mutuo ipotecario oltre che con i proventi della vendita avvenuta nel marzo precedente di altro immobile. Non sarebbero stati presi in esame, pertanto, i notevoli apporti economici per complessivi euro 140.000 versati dal padre tramite assegni. La mancata dimostrazione della provvista è stata fatta ricadere sul ricorrente, nonostante il padre avesse confermato tali elargizioni in sede dibattimentale. Sarebbe stata carente la prova di una effettiva fonte illecita di guadagno ed anzi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito dell'impiego dei proventi della rapina nel restauro di un capannone mai sottoposto ad ablazione, confermerebbe che i profitti illeciti non furono impiegati nella ristrutturazione del bene oggetto di confisca. La circostanza che l'acquisto dei beni ed il loro restauro fosse terminato in epoca di gran lunga precedente rispetto alla commissione del reato, porterebbe ad escludere il richiesto ambito di "ragionevolezza temporale", giusto quanto è dato scorgere nella motivazione della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019 che è intervenuta su detto aspetto. In ordine all'acquisto del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] dirimenti risulterebbero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver acquistato il terreno intestandolo al figlio. 2.5. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza dei presupposti necessari per pervenire alla confisca e segnatamente per omesso accertamento dell'effettiva esistenza di fonti illecite e della congruità delle stesse fonti illecite rispetto ai beni acquistati, nonché violazione di legge in ordine al tempo degli acquisti. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 3.1. Vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen. 192, 546, 456, 429 cod. proc. Pen. e 24 e 111 Cost. con riferimento al capo N). [OSCURATO:PERSONA] di merito sarebbe pervenuto alla conferma della decisione di primo grado attraverso una parcellizzata lettura delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva invece riferito, nello specifico, che l'auto era stata detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che non risulta sufficiente per attribuire il reato anche al Campana le.Le dichiarazioni rese dal Cafieri in sede di interrogatorio, inoltre, non sono utilizzabili in quanto estranee al compendio probatorio. La circostanza che l'autovettura fosse stata custodita in un box le cui chiavi, come riferito dal collaboratore, erano nella disponibilità del Nicolamarino, porta ad escludere un contegno uti dominus della res furtiva ad opera del ricorrente e ciò anche in ragione dell'utilizzo di una diversa autovettura da parte del Campanale. Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale, nel ritenere responsabile il Campanale del delitto di ricettazione dall'agosto al 21 novembre 2012, data del sequestro del veicolo, assegna al delitto la natura di reato permanente in tal modo aggirando la necessità di verifica della concreta condotta concorsuale. 3.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena per il solo delitto di ricettazione di quattro mesi ed euro 100,00 di multa. 4. [OSCURATO:PERSONA], per il quale è stata confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine alle ricettazioni di cui ai capi C) e N), per il tramite degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articola due distinti ricorsi con i motivi di seguito specificati. 4.1 (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 192, 546 cod. proc. pen. in ordine al capo C). La Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare acriticamente la decisione di primo grado. Pur riconoscendosi che l'ideazione della rapina comprenda la rappresentazione dell'uso delle armi, in assenza di adeguati riscontri non potrebbe sostenersi che la stessa interessi, oltre a quelle individualmente portate, anche le altre genericamente attribuite al gruppo, specie quando, come nel caso di specie, le armi erano detenute e in concreto utilizzate da distinti soggetti nel corso della rapina. Essendo il delitto di ricettazione un reato istantaneo, non risulta ipotizzabile un concorso morale a posteriori. 4.2. (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Omessa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 456, 429 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. in ordine alla ricettazione dell'autovettura Porsche di cui al capo N). Nonostante la Corte di cassazione avesse annullato la decisione facendo riferimento alla sola posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e non anche del Civita, in sede di rinvio la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente attraverso una parcellizzata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che si era pronunciato in ordine ai fatti contestati al capo C), e delle dichiarazioni contenute del verbale di interrogatorio del 10 ottobre 2013, atto inutilizzabile in quanto estraneo al compendio probatorio. Per il resto le critiche risultano sovrapponibili a quelle sub 2.1 del Campanale. 4.3. (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena. Poiché la Corte aveva rideterminato la pena dei singoli reati (in ordine ai quali si era formato un giudicato interno) riducendone la quantificazione, analogo criterio avrebbe dovuto guidare i Giudici di merito per l'aumento operato sui delitti contestati ai capi C) ed N); risulta omessa la motivazione in ordine alla determinazione dell'entità della pena che era necessario svolgere per ciascun reato. 4.4. (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al ritenuto delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. di cui ai capi C) ed N). La difesa rileva la mancata motivazione in punto di responsabilità, osservando, inoltre, come non sia ipotizzabile in capo al ricorrente il delitto di ricettazione e ciò per espressa ammissione dei collaboratori di giustizia che avevano concordemente affermato che il Civita non è il soggetto che ha ricevuto il mezzo di provenienza furtiva; in tal senso deporrebbe conforme giurisprudenza di questa Corte che, in ragione della natura istantanea del delitto di ricettazione, in ipotesi analoga, ha negato sussista la possibilità di concorrere attraverso una successiva compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso successivamente. 4.5. Vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 5. [OSCURATO:PERSONA], per il quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C) ed N), per il tramite dei difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce: 5.1. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) motivi sovrapponibili con quelli esposti sub 4.1, 4.2 e 4.3 esposti dallo stesso difensore in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la precisazione che in ordine al primo motivo (corrispondente a quello sub 4.1) si nega che la Corte di cassazione avesse fatto riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. (avv. [OSCURATO:PERSONA], che nello stesso atto ricorre anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) motivi sovrapponibili a quelli espressi sub 4.4. in ordine all'impossibilità di configurare un concorso successivo alla realizzazione del delitto di ricettazione attesa la natura di reato istantaneo. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite del comune difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quanto al Lapenna, anche con atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducono: 6.1. (avvocato [OSCURATO:PERSONA] per entrambi) motivi sovrapponibili a quelli sub 4.4. e 5.2 in ordine all'impossibilità di integrare il reato in considerazione della natura istantanea del delitto di ricettazione; 6.2. (avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che con un unico atto ricorre anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] - per Lapenna) motivi sovrapponibili a quelli sub 4.4., 5.2 e 6.1. censurando, altresì, la decisione in ordine alla determinazione della pena. 7. [OSCURATO:PERSONA], per il quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 7.1. motivo sovrapponibile a quello sub 6.2; 7.2. vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 8. [OSCURATO:PERSONA] per il quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 8.1. vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. con motivo sovrapponibile sub 4.4; 8.2 vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena con motivo sovrapponibile sub 4.5. 9. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 9.1. vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. con motivo sovrapponibile sub 4.4; 9.2 vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena con motivo sovrapponibile sub 4.5. 10) [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti quale veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi C), D) ed N), per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce:10.1. vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione ex art. 648 cod. pen. con motivo sovrapponibile sub 4.4; 10.2 vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena con motivo sovrapponibile sub 4.5. 11) [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva confermata la condanna del Tribunale di Trani in ordine al delitto di ricettazione di cui al capo C), pr il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 11.1 vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen., 192, 546 cod. proc. pen. con sovrapponibili motivi sub 4.1 esposti; 11.2. violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena con identici motivi sub 4.3 enunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere annullato limitatamente alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e dichiarato inammissibile per il resto e nei confronti dei restanti ricorrenti. 2. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che, pur dichiarandosi terzi interessati, non hanno partecipato alle precedenti fasi del giudizio che hanno condotto alla decisione di primo grado, a quella di appello, al successivo ricorso per cassazione ed al giudizio di rinvio. In proposito mette conto di ribadire che in materia di confisca allargata di cui all'art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, (oggi art. 240-bis cod. pen.) il terzo interessato dal provvedimento ablatorio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non essere ancora entrato in vigore il comma 1 -quinques dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di norma transitoria che lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione, potendo trovare tutela per mezzo di una richiesta di restituzione formulata al giudice della cognizione in ipotesi di sentenza non irrevocabile, o, qualora sia sopraggiunta l'irrevocabilità della decisione sulla confisca, attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276957); principio di diritto in linea con quanto in precedenza affermato da questa Suprema Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938) in ordine alla tutela del terzo proprietario di un bene sottoposto a misura cautelare reale. 3. Inammissibili in quanto generici, manifestamente infondati oltre che versati in fatto, risultano i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione rispettivamente ascritti. 3.1. Deve rilevarsi che questa Corte, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, aveva annullato l'assoluzione della Corte di merito relativamente alla condanna da parte del Tribunale di Trani in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di ricettazione di armi da guerra ex art. 648 cod. pen. contestati ai capi C) e D) (capo D non contestato a [OSCURATO:PERSONA]) utilizzate per una rapina ai danni di un camionista cui veniva sottratto il mezzo, il carico ed altri beni personali (in Andria il 25 ottobre 2012) ed ai danni di un autista di furgone portavalori che trasportava tabacchi lavorati esteri (in Andria il 12 novembre 2012), nonché della ricettazione di una autovettura Porsche di provenienza furtiva contestata al capo N), con cui erano state commesse le rapine, per quel che rileva in questa sede, di cui ai capi C) e D). Nel giudizio di legittimità, poi pervenuto all'annullamento della sentenza di merito, è stato rilevato che non fosse stata adeguatamente apprezzata, ai fini della posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'accertata disponibilità dell'automobile, oggetto di utilizzazione stabile da parte del sodalizio e oggetto di specifiche modifiche strutturali funzionali alla commissione delle rapine contestate, né adeguato rilievo era stato assegnato alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Piarulli, Cafieri e Scarcelli, tra loro riscontrantesi, da cui emergeva il reiterato uso da parte di tutti delle armi (e in particolare di mitra) e che, in ragione del loro regime di circolazione strettamente regolato, era logico presupporre l'assunzione del rischio in ordine alla loro provenienza illecita. Nell'annullare la decisione del Collegio di merito, la Seconda Sezione ha ritenuto determinante l'accertata materiale disponibilità della res nonché l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ed ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero inconsapevoli utilizzatori dei beni in contestazione, tenuto altresì conto che la presenza di un'automobile che aveva subito delle modifiche proprio al fine di commettere le rapine rendeva plastica rappresentazione che si trattasse di bene la cui effettiva titolarità si intendesse occultare. L'enorme potenzialità lesiva di alcuni beni, inoltre, era significativa dell'assunzione del rischio della provenienza illecita dei beni oggetto di ricettazione, condotta non conciliabile con una ricezione e un uso in buona fede. La seconda Sezione di questa Corte aveva fatto espresso riferimento ai principi di diritto secondo cui fosse onere dei ricorrenti, non tanto provare la provenienza del possesso delle cose, ma fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, tali da essere valutati secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). 3.2. Rispettosa dei limiti imposti dal rinvio risulta pertanto la decisione della Corte territoriale con riferimento alle ipotesi di ricettazione contestate ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo N) che riguarda il delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche utilizzata per la realizzazione di alcune rapine. Dopo aver evidenziato la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla fase preparatoria della rapina di cui al capo C) eseguita con l'autovettura Porsche, bene di provenienza illecita in quanto oggetto di furto, della riconducibilità all'intero gruppo del mezzo che era stato interessato da modifiche che fossero funzionali alla commissione delle rapine del sodalizio decise da tutti gli appartenenti al sodalizio, ha fatto espresso rinvio all'interrogatorio reso dal citato collaboratore di giustizia il 10 ottobre 2013, intraneo al gruppo, atto che confermava la consapevole comune detenzione ed utilizzo del mezzo da parte di tutti i sodali. La Corte di merito ha ritenuto complessivamente determinanti detti elementi, giudicando fondata la ricostruzione che vedeva tutti i soggetti del sodalizio, e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti; ha escluso che la detenzione dell'autovettura potesse ascriversi ai soli Nicolamarino e Lapenna, quali diretti ricettori materiali del veicolo, in ragione dello stretto legame tra detto mezzo e le finalità criminose cui era destinato (perpetrazione di rapine), con conseguente fondatezza dell'illazione che vedeva il bene illecito nella disponibilità di tutti gli appartenenti al gruppo individualmente ben circoscritto anche alla luce delle dichiarazioni del collaboratore. Fermo restando l'adeguatezza della motivazione nella parte in cui escludeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero non essere consapevoli della provenienza illecita del bene di notevole valore, ricevuto da persona estranea al gruppo, modificato e tenuto occultato in luogo noto a tutti i sodali, custodita da Nicolamarino in luogo nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], così provvedendo a dare specifica risposta sulla base del principio di diritto espresso (si fa rinvio alla decisione Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265, in cui si ribadisce la sufficienza dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, quale significativa della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede), la Corte di merito ha concluso confermando l'esistenza del dolo diretto in capo ad ognuno di essi in ragione dell'inverosimile provenienza lecita dell'autovettura, ipotizzando quantomeno l'esistenza del dolo eventuale (in via gradata), elemento psicologico sufficiente per ritenere integrato il delitto di ricettazione allorché sia comunque intervenuta una assunzione del rischio circa l'origine delittuosa del bene (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, rv. 246324). Generici e implicanti precluse considerazioni in fatto risultano i motivi proposti dalle difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (nei distinti ricorsi degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Matera) che complessivamente censurano la ricondotta disponibilità del bene a tutti i componenti del gruppo sulla base di non consentito diretto riferimento agli atti processuali adeguatamente apprezzati dalla Corte di appello anche attraverso il conforto del collaboratore di giustizia Cafieri. Comune consapevole detenzione dell'illiceità dell'autovettura utilizzata per il compimento delle rapine sin ab origine imputabile alle figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rendono, sotto altro profilo, irrilevanti le censure che fanno leva sulla natura istantanea del reato, censure che tendono ad una difforme ricostruzione degli eventi che avevano indotto la Corte di merito a ritenere tutti i soggetti al contempo commissionare e disporre del mezzo di provenienza illecita. Deve nondimeno osservarsi circa le censure contenute nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla ricettazione contestata al capo N), là dove deduce che la decisione di rinvio di questa Corte avesse fatto riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata scrutinata con riferimento alla limitata fattispecie di cui al capo C), dovendosi infatti rilevare, come evincibile dal testo della decisione della Corte di appello annullata, che il ricorrente avesse rinunciato (pag. 45 della sentenza del 25 luglio 2018) a tutti i motivi con la sola eccezione di quelli previsti dal capo C); esplicito in tal senso anche il dispositivo della citata decisione nella parte in cui assolve il [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla ricettazione della autovettura Porsche per il ritenuto operante effetto estensivo ex art. 587 cod. pen. (ultimo capoverso pag. 105); rinuncia tenuta in debita considerazione dalla sentenza della Seconda Sezione di questa Corte che vi ha espressamente fatto riferimento (pag. 14, 3.1.5 e 3.1.6); evenienza che determina ex se l'inammissibilità del ricorso in parte qua, essendo ininfluente la circostanza che la Corte di appello abbia inteso fornire egualmente risposta in ordine alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto al delitto di ricettazione della Porsche di cui al capo N).Generica oltre che manifestamente infondata risulta la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 10 ottobre 2013 dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 36612 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gresta, Rv. 280121), non avendo il ricorrente reso palese neppure l'esatta portata e determinante valenza delle stesse ai fini della ritenuta responsabilità, né ha specificato per quale motivo dette dichiarazioni risulterebbero estranee al compendio probatorio. 3.3. Generiche ed in fatto risultano le censure in ordine alla ritenuta responsabilità per le ricettazioni afferenti alle armi comuni da sparo e da guerra di cui alle rapine di cui ai capi C) e D) (questo ultimo capo riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA]). Sul punto, laconica risulta la parte della decisione della Seconda Sezione di questa Corte che ha rilevato la "enorme potenzialità lesiva di alcuni dei beni in contestazione" non conciliabile con una ricezione (e un uso) in buona fede" nonché "l'assunzione del rischio della provenienza illecita qualora si considerino le circostanze in cui ricezione e uso sono avvenuti". Il contenuto della decisione della Corte in uno al giudicato interno in ordine alle rapine realizzate in un breve arco di tempo dai concorrenti in forma organizzata e con la precisa distribuzione dei compiti di cui ai capi C) e D), e segnatamente in ordine ai delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra, ha portato la Corte di merito a confermare la decisione di primo grado che aveva ampiamente rilevato come il possesso di armi da guerra integrasse ex se il delitto di ricettazione. Principio di diritto, quello richiamato dal Giudici di merito, tenuto fermo da questa Corte che ha, infatti, posto in rilievo come non sia necessario accertare ogni estremo fattuale del delitto di ricettazione, ben potendo la provenienza delittuosa del bene posseduto desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, rv. 256108); decisione che risulta sovrapponibile a quella sottoposta a scrutinio proprio in ragione del fatto che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati. Seppure la Corte di merito abbia correttamente dato conto delle conformi dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha descritto la comune disponibilità in capo a tutti i componenti del gruppo di svariate armi che venivano di volta in volta utilizzate, le difese dei ricorrenti, come già messo in evidenza con riferimento al delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche di cui al capo N), attraverso una difforme ricostruzione fattuale e parcellizzata lettura di alcune emergenze processuali, tendono ad accreditare una differente tesi che prende in esame la titolarità ovvero la disponibilità diretta e materiale delle armi in capo a ciascuno dei soggetti; operazione che si risolve in una preclusa incursione nel merito che non considera e contrasta la complessiva ricostruzione delle fasi precedenti alle rapine operata dai giudici di merito. 4. Inammissibili risultano, in ordine ai delitti di ricettazione rispettivamente ascritti ai capi C, D ed N), i ricorsi degli altri ricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eccetto, per quest'ultimo, quanto riferito in ordine al capo N per il quale vi era stata rinuncia ai motivi diversi dalla determinazione della pena). Venuta meno la ragione sulla cui base era stato ritenuto sussistere l'effetto estensivo della decisione di assoluzione ex art. 587 cod. pen. e tenuto conto della sentenza della Seconda Sezione di questa Corte che aveva disposto che si valutassero le rinunce ai motivi connessi alla responsabilità in ragione della sostanziale non contestazione in ordine alla sussistenza del reato, corretta risulta la conclusione della Corte di merito che ha preso atto di tale rinuncia, senza pertanto entrare nel merito delle doglianze che, genericamente, pur in presenza di specifico profilo di inammissibilità già rilevato da questa Corte e dai Giudici di merito, si diffondono in non pertinenti questioni connesse ad aspetti ormai preclusi. 5. Generiche e manifestamente infondate risultano le censure formulate in punto di determinazione della pena da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha avuto cura di precisare come detti aumenti esprimano condividibili apprezzamenti di gravità di quei singoli reati satelliti coperti da giudicato interno, tenuto conto dello specifico ruolo ricoperto nel gruppo delinquenziale di riferimento; la quantificazione delle pene, pertanto, è stata determinata in proporzione rispetto agli altri reati per i quali era intervenuta una decisione definitiva. Operazione che viene solo genericamente censurata dai ricorrenti che prospettano apodittiche violazioni di legge e vizi di motivazione senza però indicare la consistenza dei vizi dedotti. Immotivate risultano quelle critiche che interessano l'aumento della porzione di pena determinata dalla Corte di merito che tendono ad avvalorare modifiche in melius della pena da parte della Corte di merito (operazione non effettuata e comunque preclusa), al fine accreditare una inesistente sperequazione e mancanza di proporzionalità tra i singoli aumenti di pena. 6. Fondato, infine, risulta il motivo in ordine alla disposta confisca ex art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356 (oggi 240-bis cod. pen.), limitatamente al dedotto vizio di mancata motivazione in ordine ai motivi di appello proposti avverso la decisione del Tribunale di Trani, dovendosi ritenere assorbiti i restanti motivi che si muovono in gran parte proprio sulla premessa carente motivazione. 6.1. Deve premettersi che detta confisca era stata revocata all'esito dell'annullamento operato dalla Corte di appello di Bari del 25 luglio 2018 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai delitti di ricettazione ex art. 648 cod. pen. per il venir meno del delitto presupposto della disposta confisca. Nel giudizio di rinvio, pertanto, la Corte di appello ha confermato la misura ablatoria già disposta dal Tribunale di Trani, disponendo la confisca del compendio immobiliare e finanziario comunque riconducibile al ricorrente. In sede di gravame la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva indirizzato plurime censure alla parte della decisione del Tribunale di Trani afferente la misura ablatoria; aveva fatto presente come la sentenza di primo grado non si fosse pronunciata in ordine all'eccepita preclusione processuale derivante da due provvedimenti definitivi del Tribunale di Trani emessi in materia di prevenzione che avevano escluso l'innpossidenza economica del padre e ritenuto plausibile che lo stesso avesse consegnato risorse al favore del figlio per l'acquisto dei beni. Erano state rivolte critiche alla non valutata eccessiva distanza cronologica intercorrente tra la data di acquisto di un immobile avvenuto nel 2007 ed il contestato delitto di ricettazione nel 2012 («ragionevolezza temporale»), facendo altresì presente come non fosse stata dimostrata l'impossidenza economica del genitore [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto dedotto in sede di gravame, avrebbe consegnato denaro al figlio sia per l'acquisto che per la ristrutturazione dell'immobile; aveva censurato la mancata valutazione delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal padre del ricorrente; erano state rivolte critiche metodologiche riguardanti la ritenuta eccessiva dilatazione del periodo preso in esame ai fini della valutazione di impossidenza del genitore che era titolare di una azienda agricola; erano state contestate le singole voci della perizia su cui è stata fondata la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica. 6.2. Ciò premesso deve ribadirsi il consolidato principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui le sentenze di primo e di secondo grado formano un unico complesso motivazionale a condizione che i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); è pertanto nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). La Corte territoriale, oltre a rispondere alla questione di costituzionalità della norma che prevede la "confisca allargata" (questione a cui la difesa — per quel che rileva - aveva espressamente rinunciato, v. primo capoverso pag. 45 sentenza del 5 maggio 2018), dopo aver integralmente riprodotto il contenuto della perizia e le relative valutazioni espresse dal primo giudice che comunque non riconnprendevano le deduzioni poste in appello (il ricorrente tra l'altro aveva lamentato in sede di gravame proprio la mancata risposta alle eccezioni svolte in primo grado), ha effettuato un generico rinvio alla decisione di primo grado ed ha affermato il non conferente principio secondo cui non sarebbe sufficiente in quella sede dimostrare la "legittimità formale ed apparente degli acquisti". 6.3. A fronte di tale vistosa lacuna motivazionale che non rende conto delle deduzioni svolte dal ricorrente in sede di gravame, si impone l'annullamento della decisione che dovrà provvedere a fornire adeguata risposta ai motivi di gravame in punto di disposta confisca ex art 240-bis cod. pen. 6.4. Preliminare risulterà la necessità che la Corte di appello risponda alla dedotta preclusione processuale che si sarebbe verificata attraverso la definitiva conclusione di due procedimenti di prevenzione ad opera del Tribunale di Trani ed accerti se sussista, allo stato, altro vincolo e di che natura sugli stessi beni, tali da confermare ovvero confutare la rilevata preclusione. Al riguardo si deve osservare che la confisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247); ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad aver riguardato gli stessi beni nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione e, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986). L'assenza del necessario presupposto della pericolosità del prevenuto preclude, pertanto, la misura di prevenzione della confisca ex art. 19 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma non anche l'ablazione di beni disposta ex art. 12- sexies d.l. cit. (ora 240-bis cod. pen.). La preclusione sussiste invece laddove la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene, senza l'emersione di elementi nuovi di spessore determinante; deve escludersi che si possa ipotizzare un ne bis in idem, rilevandosi piuttosto una forma di preclusione processuale, analoga a quella che si può realizzare in materia cautelare, suscettibile di rivisitazione al ricorrere di fatti nuovi con conseguente necessità di supportare la misura attraverso una più rigorosa motivazione tale da giustificare la ritenuta sussistenza dei presupposti del provvedimento (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837; Sez. 6, n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, Brandonisio, Rv. 270482). 6.5. Ciò posto in ordine alla necessaria preliminare verifica che si impone circa l'eventuale sussistenza della preclusione processuale che terrà conto di eventuali successivi provvedimenti rispetto a quelli definitivi n. 70/2012 e 15/2016 emessi dal Tribunale di Trani e più ampi accertamenti sviluppati attraverso l'analisi dei presupposti comuni alle due tipologie di misure ablative, la Corte di appello provvederà a fornire adeguata risposta in ordine alle censure formulate in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 6 aprile 2017 con necessaria complessiva verifica della esistenza dei presupposti rilevanti ex art. 240-bis cod. pen. 7. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]