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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09987/2025

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20112/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -ricorrente-- Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2022 depositata il 17/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.Premesso che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ricorrente in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 184 del 13 maggio 2022,ha fatto pervenirea questa Corte, in data 26/2/2024, un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a seguito di intervenuta transazione della controversia.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara ilgiudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20112/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -ricorrente-- Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2022 depositata il 17/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.Premesso che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ricorrente in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 184 del 13 maggio 2022,ha fatto pervenirea questa Corte, in data 26/2/2024, un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a seguito di intervenuta transazione della controversia. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara ilgiudizio di cassazione estinto per rinunzia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 5
Sentenza Cassazione n. 09987/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris