CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 45996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Modena del 30 marzo 2017, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 866,00 di multa, in ordine a due ipotesi di reato ex artt. 81, cpv., cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento dell'avvenuta estinzione dei reati ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 per intervenuta prescrizione del reato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato. Non risulta corretta, infatti, la doglianza eccepita da parte del ricorrente per cui il termine di prescrizione dei due reati ascrittigli sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Tali delitti, infatti, sono stati commessi: in epoca antecedente e prossima al luglio 2013 (capo A), e dall'estate 2012 sino al giugno 2013 (capo B). Conseguentemente, il termine di maturazione massimo della prescrizione risulterebbe, rispettivamente, scaduto in data 31 gennaio 2021 (capo A), ovvero - a seconda del termine che si intende prendere in considerazione -21 dicembre 2019 o 31 dicembre 2020 (capo B). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, rileva come rispetto a tali date assuma rilievo, e debba quindi essere computato, anche il periodo di sospensione della prescrizione - pari ad un anno, otto mesi e quindici giorni - derivante dal disposto rinvio del processo per consentire la messa alla prova dell'imputato. Ciò si conforma all'interpretazione resa da questa Corte di legittimità, per cui il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (così, espressamente, Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001-01).Ne consegue, allora, che il termine massimo di prescrizione previsto per i reati contestati debba essere, definitivamente, individuato nel 15 ottobre 2022 (capo A), ovvero nel 5 settembre 2021 o nel 15 settembre 2022 (capo B), e cioè, comunque, in una data successiva rispetto a quella di emissione della sentenza di appello (4 marzo 2021). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere