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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01429/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22129/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Benevento avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campania n. 699/23/2019 depositata il 29/01/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22129/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Benevento avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campania n. 699/23/2019 depositata il 29/01/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La
Decreto Cassazione n. 01429/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris