Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:183
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 marzo 2022 (
1
)
Causa C
‑
22/21
SRS,
AA
contro
[OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Aventi diritto – Altri familiari – Familiare convivente del cittadino dell’Unione europea – Cugino di primo grado cittadino di uno Stato terzo convivente con un cittadino dell’Unione – Dipendenza – Condizioni – Esame da parte delle autorità nazionali – Criteri – Discrezionalità – Limiti»
I.
Introduzione
1.
SRS è nato nel 1978, è originario del Pakistan e dal 1997 risiedeva con la sua famiglia nel [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2013 egli otteneva la cittadinanza britannica. AA, cittadino pachistano nato nel 1986, è suo cugino di primo grado. Dopo aver frequentato l’università in Pakistan, nel 2010 AA proseguiva gli studi nel [OSCURATO:PERSONA]. All’epoca, egli era titolare di un visto per motivi di studio, scaduto il 28 dicembre 2014. Per tutta la durata del suo soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], AA ha vissuto a Londra con SRS, con i genitori di quest’ultimo e con altri suoi familiari in un’abitazione che apparterrebbe al fratello di SRS, al quale quest’ultimo versava un canone di locazione. L’11 febbraio 2014, SRS e AA stipulavano un contratto di locazione congiunto di un anno con detto fratello.
2.
Nel gennaio 2015, SRS si trasferiva in [OSCURATO:PERSONA] per motivi di lavoro. Nel marzo 2015, egli veniva raggiunto nel territorio irlandese da AA, che da quel momento vive con lui. Il 24 giugno 2015, mentre soggiornava in [OSCURATO:PERSONA] privo di visto, AA chiedeva alle autorità irlandesi il rilascio di una carta di soggiorno quale familiare di un cittadino dell’Unione europea in forza dello [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] of Persons) (No. 2) Regulations 2006 (regolamento irlandese del 2006 sulla libera circolazione delle persone nelle Comunità europee) (in prosieguo: il «regolamento irlandese del 2006») (
2
), che ha recepito nel diritto irlandese la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
3
). L’articolo 7 del regolamento irlandese del 2006 consentiva, infatti, al «familiare autorizzato» di un cittadino dell’Unione che soggiorna in [OSCURATO:PERSONA] da più di tre mesi di chiedere una carta di soggiorno.
3.
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento irlandese del 2006 definiva i «familiari autorizzati» di un cittadino dell’Unione, come «qualsiasi familiare, a prescindere dalla sua nazionalità, che non sia un familiare riconosciuto del cittadino dell’Unione e che nel suo paese d’origine o nel paese in cui ha la residenza abituale o in cui risiedeva in precedenza a) sia a carico del cittadino dell’Unione, b) sia un familiare convivente del cittadino dell’Unione, c) per gravi motivi di salute necessiti comunque che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente».
4.
AA non sosteneva quindi di rientrare nella categoria dei familiari del cittadino dell’Unione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38 (
4
). Egli faceva invece valere di essere a carico di SRS e, in ogni caso, di essere un familiare convivente di SRS.
5.
Orbene, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, «[s]enza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente».
6.
Il 21 dicembre 2015, il [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality ([OSCURATO:PERSONA] della Giustizia e delle Pari opportunità, [OSCURATO:PERSONA]) respingeva la domanda di AA, ritenendo, sostanzialmente, che AA non avesse adeguatamente dimostrato di essere a carico di SRS o di essere un suo familiare convivente. Il ministro considerava, in particolare, che il periodo in cui SRS e AA avevano effettivamente coabitato nel [OSCURATO:PERSONA] dopo l’acquisto, da parte di SRS, dello status di cittadino dell’Unione era inferiore a due anni, che i genitori di SRS, suo fratello e sua sorella condividevano lo stesso indirizzo a Londra e che, benché AA alloggiasse effettivamente a tale indirizzo, ciò non era sufficiente per ritenere che egli fosse un familiare convivente di SRS. Quanto alla dipendenza finanziaria di AA da SRS, essa non era, a suo parere, sufficientemente documentata.
7.
Dopo aver prodotto elementi di prova aggiuntivi, SRS e AA chiedevano il riesame della decisione del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia e delle Pari opportunità. Il 21 dicembre 2016 quest’ultimo confermava la sua decisione del 21 dicembre 2015 per i medesimi motivi ritenendo che, benché risiedessero allo stesso indirizzo nel [OSCURATO:PERSONA], non era stato dimostrato che SRS fosse effettivamente il «capofamiglia» nel periodo in cui AA viveva con lui a Londra, come esigerebbe l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38.
8.
AA e SRS proponevano un ricorso di annullamento avverso detta decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]). Dinanzi a detto organo giurisdizionale, SRS illustrava nuovamente in dettaglio il sostegno finanziario offerto a suo cugino di primo grado nel corso della loro coabitazione a Londra e sosteneva di essere l’unico del suo nucleo familiare a lavorare, vista l’età avanzata dei suoi genitori e la permanenza prolungata di suo fratello in Pakistan. Con la sentenza del 25 luglio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e AA poiché quest’ultimo non poteva essere considerato né a carico di SRS, né parte di un nucleo familiare facente capo a SRS e ciò pur riconoscendo che si trattava di una nozione poco chiara e priva di qualsivoglia definizione.
9.
AA e SRS proponevano appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA]) sostenendo che il giudice di primo grado aveva adottato un’interpretazione troppo restrittiva della nozione di «familiare convivente» di un cittadino dell’Unione. Con la sentenza del 19 dicembre 2019, pur sottolineando ancora una volta le difficoltà nell’interpretare la nozione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) dichiarava tuttavia che la mera coabitazione a uno stesso indirizzo non poteva essere giudicata sufficiente per ritenere che AA e SRS appartenessero a uno stesso nucleo familiare facente capo a SRS. Esso osservava che, per ritenere che un familiare conviva con un cittadino dell’Unione, egli avrebbe dovuto essere parte integrante del nucleo familiare e continuare ad esserlo per un futuro prevedibile o ragionevolmente prevedibile. Inoltre, egli non avrebbe dovuto coabitare con il cittadino dell’Unione per semplici ragioni di convenienza, ma anche in virtù di un legame affettivo e sociale.
10.
Non avendo ancora ottenuto l’accoglimento delle loro richieste, AA e SRS decidevano di proporre dinanzi al giudice del rinvio un ricorso in ultima istanza, che veniva autorizzato il 20 luglio 2020, vertente, precisamente, sulla definizione di «familiare convivente» di un cittadino dell’Unione e sulla questione se detto cittadino dell’Unione debba necessariamente essere il capofamiglia (
5
).
11.
Per quanto attiene alla condizione relativa all’appartenenza al nucleo familiare facente capo al cittadino dell’Unione, il [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia e delle Pari opportunità continua a sostenere che la mera coabitazione del familiare, se del caso accompagnata da un sostegno finanziario accordato dal cittadino dell’Unione, non è sufficiente per ritenere che detto familiare, in tal modo ospitato e aiutato, sia convivente con il cittadino dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il soggiorno di AA sul territorio dell’Unione era limitato al periodo degli studi e che anche la locazione conclusa con il fratello di SRS ai fini dell’occupazione dell’abitazione di proprietà di quest’ultimo era limitata. Non vi sarebbe quindi alcun elemento che faccia ritenere che la convivenza dovesse perdurare oltre la conclusione degli studi di AA. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 dovrebbe essere interpretato tenendo a mente gli effetti di un’eventuale decisione di diniego del titolo di soggiorno sull’effettivo esercizio della libertà di circolazione di cui il cittadino dell’Unione gode. Orbene, è dimostrato che SRS si è trasferito in [OSCURATO:PERSONA] senza AA. Occorrerebbe, inoltre, garantire una certa coerenza interpretativa onde evitare, nell’interpretare l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, di riconoscere in definitiva una situazione più favorevole ai familiari considerati dalla disposizione di cui trattasi – benché, in linea di principio, meno tutelati da tale direttiva – rispetto ai familiari della famiglia nucleare considerati all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva.
12.
Dal canto loro, AA e SRS sostengono che le versioni linguistiche dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 divergono e che la versione in lingua inglese conterrebbe una condizione aggiuntiva legata alla qualità di «capo» del nucleo familiare che non sarebbe presente nella maggior parte delle altre versioni linguistiche. Essi continuano inoltre ad addurre una vicinanza sviluppata sin dalla più giovane età quando vivevano ancora entrambi in Pakistan ed evocano legami familiari stretti che dovrebbero essere sufficienti a riconoscere AA quale «familiare» di SRS ai sensi della disposizione di cui trattasi, senza che venga accertato anche lo status di capofamiglia di SRS.
13.
Da parte sua, il giudice del rinvio dubita che sia possibile accogliere una definizione universale della nozione di «familiare convivente» di un cittadino dell’Unione. Esso riconosce che il ricorso alla nozione di «capofamiglia» consente di distinguere le situazioni di semplice condivisione di un’abitazione, ad esempio, da quelle più vicine a una vita familiare, ma ammette, nel contempo, che si tratta di una nozione di difficile definizione. Inoltre, non tutte le versioni linguistiche dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 sembrano contenere un siffatto riferimento. Esso si chiede quindi quale significato vada riconosciuto a detta nozione in un contesto in cui occorre tener conto anche della situazione dei familiari considerati all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38. Esso menziona, da ultimo, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/38 e si chiede come detto obiettivo possa utilmente chiarire l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. Inoltre, qualora non sia possibile pervenire a una definizione universale, il giudice del rinvio propone una serie di criteri sui quali gli organi giurisdizionali nazionali potrebbero basarsi per pervenire a un’interpretazione uniforme della suddetta nozione. Tra i criteri succitati figurano, segnatamente, la durata della convivenza e la sua finalità. Esso ritiene, in ogni caso, che sia necessario un chiarimento a livello dell’Unione.
14.
È in tale contesto che la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre, con decisione di rinvio pervenuta alla cancelleria della Corte il 14 gennaio 2021, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di familiare convivente di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva [2004/38] possa essere definita in modo da essere applicata universalmente in tutta l’Unione e, in caso di risposta affermativa, quale sia tale definizione.
2) Se tale nozione non può essere definita, quali siano i criteri in base ai quali i giudici devono esaminare le prove per consentire agli organi giurisdizionali nazionali di decidere, sulla base di un elenco consolidato di elementi, chi è o chi non è un familiare convivente di un cittadino dell’Unione ai fini della libertà di circolazione».
15.
SRS e AA, il [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia e delle Pari opportunità, i governi ceco, danese, dei [OSCURATO:PERSONA] e norvegese nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.
II.
Analisi
A.
Osservazioni preliminari
16.
Prima di esaminare le due questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, devo precisare due aspetti concernenti la controversia principale.
17.
In primo luogo, osservo che il cittadino dell’Unione che desidera mantenere una determinata condizione di convivenza con il proprio cugino di primo grado ha la cittadinanza britannica. Tuttavia, posto che i fatti si sono verificati prima del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione, una volta che la Corte avrà pronunciato la sua sentenza pregiudiziale, il giudice del rinvio dovrà valutare la legittimità della decisione del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia e delle Pari opportunità e verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle valutazioni svolte in tale decisione per dichiarare che, all’atto del suo ingresso nel territorio irlandese nel 2015, AA non era un familiare convivente di SRS ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38. AA dovrà quindi essere considerato come rientrante tra le «persone di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva [2004/38] che hanno chiesto un’agevolazione per l’ingresso e il soggiorno prima della fine del periodo di transizione» (
6
). In tal caso, e se le autorità irlandesi dovessero decidere di agevolare retroattivamente il soggiorno di AA per il periodo compreso tra il 2015 e il 2020, ricordo che quest’ultimo manterrebbe il proprio diritto di soggiorno anche al termine del periodo di transizione in forza dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’accordo di recesso (
7
).
18.
In secondo luogo, le parti ricorrenti nel procedimento principale hanno sostenuto che, nel valutare la situazione individuale di AA alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, le autorità nazionali non avrebbero deliberatamente preso in considerazione il periodo di coabitazione di SRS e AA anteriore all’acquisizione della cittadinanza dell’Unione da parte di SRS. Dette parti ne deducono che, in tal modo, all’atto della valutazione delle domande di soggiorno proposte dai loro familiari, intesi in senso lato, a norma della direttiva 2004/38, i cittadini dell’Unione naturalizzati sarebbero svantaggiati rispetto alle persone che hanno la cittadinanza dell’Unione dalla nascita. Da parte sua, la convenuta sostiene che nessun motivo concernente la questione della precedente coabitazione e della determinazione del momento in cui detta coabitazione ha avuto inizio è stato sollevato dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali intervenuti nel quadro della contestazione della decisione del 21 dicembre 2015. Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], questo contrasto tra le parti nel procedimento principale solleva la questione se il periodo di condivisione di vita familiare anteriore all’acquisto della cittadinanza dell’Unione possa o debba essere preso in considerazione. Si deve constatare che, per quanto interessante essa sia, la Corte non è chiamata a pronunciarsi su detta questione (
8
). Le considerazioni che seguono verteranno pertanto unicamente sulle due questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte senza che esse possano essere interpretate come una conferma o una smentita di detta prassi decisionale nazionale secondo cui la condivisione della vita familiare da parte del cittadino dell’Unione e del suo familiare, in senso lato, che richiede un titolo di soggiorno è presa in considerazione soltanto a partire dall’acquisto dello status di cittadino dell’Unione.
B.
Sulle questioni pregiudiziali
19.
Con le sue due questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, che, a mio avviso, occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, sostanzialmente, di precisare se la nozione di «ogni altro familiare (...) [che] convive (...) con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, possa essere definita in maniera da essere «applicata universalmente» e, in caso di risposta negativa, di indicargli i criteri che consentono di stabilire se un familiare debba essere considerato come «convivente» del cittadino dell’Unione a norma della suddetta disposizione.
1.
Impossibilità di fornire una definizione universale di familiare convivente del cittadino dell
’
Unione
20.
Per quanto concerne un’eventuale definizione universalmente applicabile della nozione di «familiare (...) convivente del cittadino dell’Unione», al di là del fatto che ciò che è ritenuto universale può peraltro rivelarsi del tutto relativo, una siffatta definizione non mi sembra né ipotizzabile, né auspicabile. La formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/38 è molto più aperta – per non dire imprecisa – rispetto a quella dell’articolo 2 di tale direttiva che, nel suo paragrafo 2, definisce i membri della famiglia «nucleare» del cittadino dell’Unione. Tale carenza di precisione è imputabile al fatto che i familiari considerati nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 rappresentano una categoria residuale di familiari per i quali l’ingresso e il soggiorno devono soltanto essere agevolati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Posto che gli obblighi gravanti sugli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti di questi familiari sono di minor intensità rispetto ai membri della famiglia nucleare (
9
), la definizione di questa prima categoria di familiari non deve essere precisa quanto per la seconda. Tale considerazione vale, a mio avviso, per tutte le ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38. Questa vaghezza lasciata nel tracciare i contorni della nozione di «familiare convivente del cittadino dell’Unione» può essere positiva, in quanto autorizza a interpretarne la definizione con una certa flessibilità. Cercare di definire in maniera universale una nozione così mutevole, sia dal punto di vista sociologico, sia dal punto di vista culturale, come quella di «familiare (...) convivente del cittadino dell’Unione», non solo potrebbe rivelarsi pericoloso, ma, come osservato dalla convenuta nel procedimento principale, potrebbe contrastare con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/38 vista l’incapacità di cogliere tutta la realtà multidimensionale e proteiforme delle diverse sfumature che una vita familiare in senso lato può presentare.
21.
A mio avviso, non è pertanto possibile dare una definizione universale della nozione di familiare convivente di un cittadino dell’Unione.
22.
Alcune delle parti intervenute nella fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte hanno interpretato la prima questione pregiudiziale nel senso che il giudice del rinvio cercherebbe di sapere se la nozione di «familiare convivente del cittadino dell’Unione» sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione. Da parte mia, non intendo in tal modo la prima questione pregiudiziale, formulata peraltro in maniera piuttosto chiara. Inoltre, se dovesse essere letta nel senso suggerito da dette parti, tale prima questione si rivelerebbe più problematica di quanto non appaia a prima vista, benché la sua definizione non mi sembri necessaria per aiutare il giudice del rinvio a definire la controversia dinanzi ad esso pendente.
23.
Mi limiterò quindi a ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, «dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio d’uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme» (
10
).
24.
Nelle sue osservazioni scritte, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sostiene che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/38 contiene un rinvio esplicito alle normative nazionali e che la Corte ha peraltro già riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di discrezionalità quando sono chiamati a valutare se una situazione individuale sottoposta al loro esame ricada in una delle situazioni considerate da detta disposizione (
11
). [OSCURATO:PERSONA] sostiene la posizione opposta, osservando che il rinvio alle normative nazionali operato da detto articolo 3, paragrafo 2, riguarderebbe unicamente le condizioni in cui uno Stato membro deve agevolare l’ingresso e il soggiorno di persone rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi e non la definizione stessa di dette persone.
25.
Il quadro alla luce della giurisprudenza della Corte dedicata alla suddetta disposizione sembra contrastante, considerato, segnatamente, l’ampio spazio lasciato alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla disposizione di cui trattasi, spazio su cui tornerò poco più avanti (
12
). Una difficoltà emerge, infatti, evidentemente, dalla lettura della sentenza Rahman e a., in cui la Corte ha dichiarato che, «[n]ell’ambito [dell’]esame della situazione personale del richiedente [di un titolo di soggiorno fondato sull’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38], l’autorità competente deve tenere conto dei vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiare e il cittadino dell’Unione che egli desidera accompagnare o raggiungere» (
13
). La Corte continua aggiungendo che «[a]lla luce tanto dell’
assenza di norme più precise
nella direttiva 2004/38 quanto dell’
utilizzo dei termini
“
conformemente alla sua legislazione nazionale
” all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima, è necessario constatare che ogni Stato membro dispone di un
ampio potere discrezionale
quanto alla
scelta degli elementi
da prendere in considerazione. In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevola”
nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2
, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile» (
14
).
26.
Quanto precede contrasta nettamente, ad esempio, con le affermazioni contenute nella sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) con riferimento all ’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, secondo cui tale disposizione «non contiene alcun rinvio esplicito ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri» (
15
), aprendo così la strada a un’interpretazione uniforme della nozione autonoma di diritto dell’Unione che essa contiene (
16
). Tuttavia, è altresì vero che questa sentenza ha ripetuto solo in parte il punto 24 della sentenza Rahman e a., omettendo di riprendere il riferimento ai termini relativi alla dipendenza (
17
).
27.
In ogni caso, e come ho osservato sopra, la questione se la nozione di «familiare (...) convivente del cittadino dell ’Unione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione non mi sembra essere quella sollevata dal giudice del rinvio e non mi sembra nemmeno determinante ai fini della risposta che la Corte sarà chiamata a dare alla seconda questione che le è stata sottoposta (
18
). Infatti, in particolare nelle sentenze Rahman e a. e SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina), la Corte, pur senza stabilire se le nozioni contenute nell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 fossero o meno nozioni autonome di diritto dell’Unione, ha saputo essere validamente d’ausilio ai giudici nazionali che l’avevano adita chiarendo loro il significato comune delle disposizioni di cui era stata chiesta l’interpretazione.
2.
F
amiliare convivente del cittadino dell
’
Unione come terza ipotesi di dipendenza considerata dall
’
articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38
28.
Una volta constatata l’impossibilità di una definizione universale e anche ammettendo che non si tratti di una nozione autonoma di diritto dell’Unione, resta il fatto che la Corte non è liberata dal suo obbligo di assistere il giudice del rinvio e di chiarire cosa si intenda per «familiare (...) convivente del cittadino dell’Unione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38. Per farlo, è opportuno tornare per un istante, in termini più generali, sul regime introdotto da detta direttiva.
a)
P
ortata dell
’
obbligo gravante sugli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell
’
articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38
29.
La direttiva 2004/38 «mira a facilitare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ed essa ha segnatamente l’obiettivo di rafforzare il suddetto diritto (...). Alla luce di tali obiettivi, le disposizioni della direttiva 2004/38 (...) devono essere interpretate estensivamente» (
19
). Detto regime, finalizzato anche ad agevolare il ricongiungimento familiare tra il cittadino dell’Unione e i suoi familiari, si fonda, come ho ricordato sopra, su una dicotomia fondamentale.
30.
I familiari più stretti, definiti nell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, si vedono riconoscere, in maniera automatica, un diritto d’ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell’Unione. L’ingresso e il soggiorno degli «altri» familiari – quelli considerati all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/38 – devono soltanto essere agevolati da detto Stato membro (
20
).
31.
Da tale semplice obbligo di «favorire» l’ingresso e il soggiorno di detti «altri» familiari risulta che la direttiva 2004/38 non obbliga quindi gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad accogliere qualsiasi domanda di ingresso o di soggiorno presentata da persone che dimostrano di essere familiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva di cui trattasi (
21
). Una siffatta interpretazione trova peraltro conferma nel considerando 6 della direttiva 2004/38 (
22
), da cui si evince che l’obiettivo di tale disposizione consiste nel preservare l’unità della famiglia in senso più ampio (
23
). La Corte ha precisato gli obblighi gravanti sugli [OSCURATO:PERSONA] membri ospitanti nell’esaminare una domanda di ingresso o di soggiorno fondata sull’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38. Pur non essendovi alcun obbligo di riconoscere un diritto di ingresso o di soggiorno a detti membri della famiglia allargata, «nondimeno (...) [l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38] impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di
dipendenza particolare
nei confronti di un cittadino dell’Unione» (
24
). Detto vantaggio consiste essenzialmente nell’obbligo previsto a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri di «prevedere la possibilità (...) di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto» (
25
). La Corte indica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a «tenere conto dei vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiare e il cittadino dell’Unione» (
26
). Per il resto, la mancanza di precisione della direttiva 2004/38, unita al rinvio alla normativa nazionale, porta a riconoscere l’esistenza di un «ampio margine discrezionale» (
27
) quanto alla scelta degli elementi da prendere in considerazione. Tuttavia, detto ampio margine discrezionale deve essere esercitato nel rispetto di un duplice limite: il rispetto del significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza contenuti nell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, da una parte, e il mantenimento dell’effetto utile della disposizione di cui trattasi, dall’altra (
28
). Nell’esercizio di detto margine discrezionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, in particolare, prevedere «nelle loro legislazioni particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza, segnatamente al fine di assicurarsi che detta situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l’ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante» (
29
). Infine, detto margine discrezionale deve essere esercitato «alla luce e nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» (
30
).
32.
Benché la portata degli obblighi gravanti sugli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 abbia potuto così essere precisata dalla Corte, occorre riconoscere che la nozione stessa di «familiare convivente di un cittadino dell’Unione», ai sensi di detta disposizione non è stata ancora oggetto di interpretazione.
b)
I
nterpretazione letterale integrata necessariamente da un
’
analisi contestuale e teleologica
33.
Il giudice del rinvio ha evidenziato che una delle difficoltà sollevate dall’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 è imputabile alle divergenze presenti tra le diverse versioni linguistiche disponibili. In particolare, la versione in lingua inglese («members of the household of the Union citizen») suggerisce, al pari della versione in lingua francese, che il cittadino dell’Unione e l’altro familiare siano parte, quantomeno, di uno stesso nucleo familiare. Questo elemento avrebbe indotto le autorità irlandesi a interpretare detta condizione nel senso che il cittadino dell’Unione deve essere il
capo
famiglia del nucleo familiare cui appartiene anche l’altro membro. Per contro, ad esempio, la versione in lingua italiana («convive») sembra accontentarsi di una semplice convivenza (
31
). Pertanto, da un confronto rapido e non esaustivo di talune versioni linguistiche emerge che non tutte contengono detto requisito rafforzato relativo all’appartenenza al «nucleo familiare» del cittadino dell’Unione, poiché alcune di esse sembrano limitarsi a esigere una mera coabitazione.
34.
Malgrado le evidenti differenze tra le versioni linguistiche, ritengo fin d’ora che la condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 non possa essere interpretata, come fanno le autorità irlandesi, nel senso che il cittadino dell’Unione interessato deve essere necessariamente il capofamiglia. Oltre al fatto che la funzione di «capofamiglia» mi sembra incarnare una gerarchia familiare oltremodo datata e del tutto superata, trattandosi di norma dell’attributo riconosciuto all’uomo, visto come epicentro inamovibile di un modello coniugale e familiare patriarcale (
32
), esigere dall’altro familiare che appartenga al nucleo familiare del cittadino dell’Unione di cui quest’ultimo sarebbe anche il capofamiglia, equivale ad aggiungere una condizione supplementare, non prevista dalla direttiva, nemmeno, a mio avviso, nella sua versione in lingua inglese (
33
).
35.
Ricordo inoltre che, secondo una ben nota giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono, infatti, essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le differenti versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
34
).
36.
A questo punto dell’analisi, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 emerge, in ogni caso, che il familiare convivente del cittadino dell’Unione può essere definito, quantomeno, in termini negativi: egli non rientra evidentemente, nella cerchia dei familiari stretti ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38; egli non è, inoltre, a carico da un punto di vista meramente materiale (condizione legata alla dipendenza materiale e finanziaria), non è affetto nemmeno da gravi problemi di salute (condizione legata alla dipendenza fisica) e non è neppure il partner stabile non registrato di detto cittadino. Questa analisi letterale ci insegna, inoltre, che il tratto comune dei tre casi considerati nell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 è l’esistenza di una forma di dipendenza (
35
), materiale («a carico») o fisica (per «gravi motivi di salute»). Il familiare «convivente» del cittadino dell’Unione si trova quindi in una situazione di «dipendenza particolare» (
36
) nei suoi confronti, come conferma l’analisi compiuta dalla giurisprudenza della Corte (
37
), ma una dipendenza che non sarebbe quindi né puramente materiale, né unicamente umanitaria e che deve essere ancora definita.
37.
Nel suo significato comune, il quale come richiesto dalla giurisprudenza (
38
) è quello che deve essere preso in considerazione, un nucleo familiare designa di norma una coppia che vive insieme e costituisce una comunione domestica. Da un punto di vista etimologico, il termine francese «ménage» si ricollega al vocabolo latino
mansio
, che significa dimora (
39
). Se ci si attiene a detta definizione, il riferimento a tale nozione di «nucleo familiare», segnatamente, nelle versioni in lingua inglese e francese dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, non sarebbe così lontana dalle versioni linguistiche che si accontentano di esigere unicamente una semplice convivenza nel senso meramente geografico del termine, introducendo tuttavia una sfumatura aggiuntiva concernente la comunione domestica, che può non sussistere necessariamente nel caso di una semplice coabitazione sotto lo stesso tetto. Infatti, un’analisi del testo dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, arricchita dall’analisi contestuale e sistematica della direttiva 2004/38, consente di escludere definitivamente la tesi de[i] ricorrent[i] nel procedimento principale secondo cui la mera condivisione di una stessa abitazione sarebbe sufficiente per qualificare il familiare di cui trattasi come «convivente» del cittadino dell’Unione (
40
). La condivisione di una stessa abitazione è, certamente, una condizione necessaria, ma non è sufficiente per poter pretendere di ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), seconda ipotesi, della direttiva 2004/38.
38.
Benché il significato comune di «nucleo familiare» rinvii alla nozione di «coppia» e a quella di «comunione domestica», mi sembra tuttavia che, intesa nel contesto dalla direttiva 2004/38, detta definizione debba necessariamente essere ampliata, posto che le parti di una coppia sono già coperte, in linea di principio, dall’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38. Il «nucleo familiare» deve pertanto essere qui inteso in termini più ampi, nel senso piuttosto di «focolare domestico» (
41
). Le persone appartenenti a tale focolare contribuiscono alla sua vita domestica con modalità diverse.
39.
Il nucleo familiare o il focolare domestico sono nozioni che introducono, oltre a una volontà puramente pragmatica di organizzare una vita in comune e di parteciparvi, un
sentimento
di appartenenza e un
affetto
particolare che uniscono tra loro le persone che lo compongono. Proprio questo sentimento e questo affetto consentono, ad esempio, di distinguere una situazione di semplice condivisione di spazi alla reale appartenenza a un nucleo familiare o a un focolare domestico.
40.
Ne consegue che, per rientrare nel nucleo familiare del cittadino dell’Unione, l’altro familiare deve, per definizione, avere un legame di parentela con il cittadino con cui vive. Tra i due deve inoltre esistere un legame affettivo consolidato (
42
) nel corso di una coabitazione di durata non trascurabile organizzata per ragioni diverse dalla pura convenienza. Questo legame affettivo deve presentare, a mio avviso, un’intensità tale per cui, ove il familiare interessato dovesse non essere più parte del nucleo familiare del cittadino dell’Unione, quest’ultimo ne sarebbe personalmente toccato (
43
), cosicché si può parlare di una situazione di dipendenza reciproca di carattere affettivo.
41.
Competerebbe così alle autorità nazionali valutare la stabilità del rapporto, esaminando, in particolare ma non esclusivamente, la durata della vita in comune e l’intensità del legame familiare manifestato nel quadro di una convivenza che presenta le caratteristiche di una vita familiare (
44
). Il modo di vivere della struttura che si afferma avere il carattere di una famiglia allargata deve essere valutato, nella sua totalità, globalmente e caso per caso, in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna configurazione sulla base di tutti gli elementi di fatto pertinenti.
42.
Per contro, a mio avviso, tra detti elementi pertinenti non rientrano le intenzioni del familiare interessato. Da una parte, è sempre difficile dimostrare cosa accadrà in futuro. Dall’altra, tali intenzioni possono mutare e nulla può realmente opporvisi. Infine, non è questo il senso della giurisprudenza (
45
).
43.
Pertanto, a mio avviso, dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che concerne una situazione in cui i membri della famiglia allargata intrattengono con il cittadino dell’Unione interessato legami familiari stretti e stabili in ragione di circostanze di fatto specifiche connesse all’appartenenza al medesimo nucleo familiare di quest’ultimo. Tale appartenenza si manifesta in una vita comune stabile, condotta all’interno di una stessa abitazione, dettata dalla volontà di vivere insieme e avente le caratteristiche di una vita familiare. Compete alle autorità nazionali effettuare un esame approfondito, caso per caso, di ciascuna situazione individuale tenendo conto dei differenti elementi potenzialmente pertinenti quali il grado di parentela, la durata della vita in comune, il livello di intimità del rapporto e l’intensità del legame affettivo. Nell’esercizio della discrezionalità loro riconosciuta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prescrivere particolari requisiti concernenti la dimostrazione dell’appartenenza al nucleo familiare del cittadino dell’Unione al fine di assicurare l’effettività e la stabilità della situazione di fatto sottoposta all’esame delle loro autorità, alla duplice condizione, tuttavia, che detti requisiti restino conformi al significato comune del verbo «agevolare» e dell’espressione «convivente del cittadino dell’Unione» e non privino l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 del suo effetto utile.
III.
Conclusione
44.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]):
L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che concerne una situazione in cui i membri della famiglia allargata intrattengono con il cittadino dell’Unione europea interessato legami familiari stretti e stabili in ragione di circostanze di fatto specifiche connesse all’appartenenza al medesimo nucleo familiare di quest’ultimo. Tale appartenenza si manifesta in una vita comune stabile, condotta all’interno di una stessa abitazione, dettata dalla volontà di vivere insieme e avente le caratteristiche di una vita familiare.
Compete alle autorità nazionali effettuare un esame approfondito, caso per caso, di ciascuna situazione individuale tenendo conto dei diversi elementi potenzialmente pertinenti quali il grado di parentela, la durata della vita in comune, il livello di intimità del rapporto e l’intensità del legame affettivo.
Nell’esercizio della discrezionalità loro riconosciuta, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prescrivere particolari requisiti concernenti la dimostrazione dell’appartenenza al nucleo familiare del cittadino dell’Unione al fine di assicurare l’effettività e la stabilità della situazione di fatto sottoposta all’esame delle loro autorità, tuttavia, alla duplice condizione che detti requisiti restino conformi al significato comune del verbo «agevolare» e dell’espressione «convivente del cittadino dell’Unione» e non privino l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 del suo effetto utile.
1
Lingua originale: il francese.
2
S.I. n. 656 del 2006.
3
GU 2004, L 158, pag. 77.
4
Ai sensi della disposizione di cui trattasi, devono essere considerati come «familiari» di un cittadino dell’Unione il coniuge o il partner registrato del cittadino dell’Unione, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico del cittadino dell’Unione, nonché quelli del suo coniuge o del suo partner registrato e, infine, gli ascendenti diretti del cittadino dell’Unione che sono a suo carico e quelli del suo coniuge o del suo partner registrato. Sono questi i familiari detti «riconosciuti» ai sensi della normativa irlandese.
5
La questione se AA debba essere considerato «a carico» ai sensi della prima ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 non è oggetto di discussione dinanzi al giudice del rinvio (v. punto 21 della domanda di pronuncia pregiudiziale).
6
Articolo 10, paragrafo 3, dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2019, C 384 I, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di recesso»).
7
In combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale accordo.
8
La convenuta nel procedimento principale contesta anche che si tratti di un motivo di diniego della domanda da parte del [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 44 delle osservazioni della convenuta nel procedimento principale). Tuttavia, per completezza, occorre osservare che la sintesi dei motivi della decisione di diniego opposta ad AA di cui al punto 6 della domanda di pronuncia pregiudiziale contiene, nel suo punto 2, un riferimento alla norma nazionale secondo cui «si deve valutare il regime abitativo del cittadino dell’Unione da quando è diventato cittadino dell’Unione, ovunque ciò sia avvenuto».
9
V., ad esempio, sentenza del 5 settembre 2012, Rahman e a. (C‑83/11; in prosieguo: la «sentenza Rahman e a.», EU:C:2012:519, punti 18, 19 e 21).
10
V. sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, EU:C:2011:866, punto 32 e giurisprudenza citata). V., nello stesso senso, sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) [C‑129/18; in prosieguo: la «sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina)», EU:C:2019:248, punto 50].
11
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fonda la sua valutazione, in particolare, sulla giurisprudenza derivante delle sentenze Rahman e a. e SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina).
12
Ho già avuto occasione di sottolineare detto ampio spazio lasciato alla valutazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri: si vedano le mie conclusioni nella causa Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:681, paragrafi da 57 a 62). V., inoltre, paragrafo 31 delle presenti conclusioni.
13
Sentenza Rahman e a. (punto 23). È utile ricordare che la Corte era ivi chiamata a precisare l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), prima ipotesi, della direttiva 2004/38 e che non viene fatto cenno al fatto che si tratterebbe di una nozione autonoma del diritto dell’Unione. A contrario, in un contesto diverso ma sempre a proposito della nozione «essere a carico», v. sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punti 44 e 45).
14
Sentenza Rahman e a. (punto 24). Il corsivo è mio.
15
Sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 50).
16
V. sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punti 50 e segg.).
17
È altresì interessante osservare che, nelle considerazioni dedicate nella sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina), all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, la Corte si è astenuta dal precisare a quale delle ipotesi previste nella disposizione di cui trattasi potesse essere ricondotta la situazione oggetto del procedimento principale (v., in particolare, punti 58 e 59 di tale sentenza).
18
Si potrebbe, infatti, anche sostenere una via intermedia, consistente nell’ammettere il carattere autonomo della nozione di cui trattasi, continuando tuttavia a riconoscere – come sembrerebbe inevitabile vista la natura dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 – un ampio margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri nel fissare i requisiti specifici affinché il criterio di ammissibilità, enunciato in termini generali dalla disposizione in questione, sia considerato soddisfatto.
19
Sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 53 e giurisprudenza citata). La sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 49) sembra, dal canto suo, porre l’accento sull’obiettivo diretto «a garantire o a favorire, in seno allo Stato membro ospitante, il ricongiungimento familiare dei cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri o di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante». Sui limiti all’interpretazione estensiva della direttiva 2004/38, v. sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 55).
20
V. sentenza Rahman e a. (punto 19).
21
V. sentenza Rahman e a. (punto 18).
22
Ai sensi del quale «[p]er preservare l’unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione».
23
V. sentenza Rahman e a. (punto 32). V., altresì, sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 60).
24
Sentenza Rahman e a. (punto 21). Il corsivo è mio. V., altresì, sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 61).
25
Sentenza Rahman e a. (punto 22). V., altresì, sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 62). Ciò risulterebbe già dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38.
26
Sentenza Rahman e a. (punto 23). La Corte preciserà poco dopo che la situazione di dipendenza, costituita dall’esistenza di vincoli familiari stretti e stabili in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un’appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute, deve sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico [v. sentenza Rahman e a. (punti 32 e 33)].
27
Sentenza Rahman e a. (punto 24). V., altresì, sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 63).
28
Sentenza Rahman e a. (punto 24). V., altresì, sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 63).
29
Sentenza Rahman e a. (punto 38).
30
Sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 64). L’operato delle autorità nazionali chiamate a pronunciarsi su una domanda di ingresso o di soggiorno proposta da un «altro familiare», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, viene in tal modo guidato da indicazioni un po’ più precise fornite dalla Corte, che si attende da loro, in particolare ove assuma rilievo l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, che «proced[ano] a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, tenendo conto di tutti gli interessi presenti e, in particolare, dell’interesse superiore del minore interessato» [sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 68)]. La Corte precisa poi gli elementi da considerare e la valutazione dei rischi da compiere. Il margine discrezionale riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri è ridotto a ben poca cosa nel momento in cui la Corte stabilisce che – se, alla luce di una siffatta analisi, risulta che i familiari in questione, che comprendono un minore, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e tale minore dipende dai suoi tutori cittadini dell’Unione – allora «i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore,
esigono, in linea di principio
, che sia concesso un diritto di ingresso e di soggiorno a detto minore in quanto altro familiare di cittadini dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38» [(sentenza SM (Minore posto sotto il regime della kafala algerina) (punto 71). Il corsivo è mio].
31
Sembra essere così anche nel caso delle versioni nelle lingue spagnola («viva con el ciudadano»), tedesca («oder der mit ihm im Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat»), neerlandese («inwonen») o, ancora, portoghese («com este viva em comunhão de habitacão»).
32
V., ad esempio, sul ricorso alla nozione di «capofamiglia» nelle statistiche e sulle difficoltà che tale nozione comporta, [OSCURATO:PERSONA], T., Deney, A., e Monso, O., «Ménage et chef de ménage: deux notions bien ancrées»,
Travail, genre et sociétés,
2004,
vol. 1, n. 11, pagg. da 63 a 78.
33
Infatti, a mio avviso, l’espressione «household of the Union citizen» potrebbe ben indicare la semplice appartenenza del cittadino dell’Unione al nucleo familiare. Inoltre, come osservato dai ricorrenti nel procedimento principale, il «capofamiglia» è di frequente concepito come la persona che garantisce il sostegno materiale alla sua cerchia familiare. Orbene, quello del «familiare convivente» del cittadino dell’Unione rappresenta un caso ben distinto da quello del familiare «a carico» di detto cittadino.
34
V., tra le tante, sentenze del 3 aprile 2008, Endendijk (C‑187/07, EU:C:2008:197, punti 22 e segg.); del 18 settembre 2019, VIPA (C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 37 e giurisprudenza citata), e del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑772/19, EU:C:2021:141, punto 26).
35
Come conferma il punto 21 della sentenza Rahman e a.
36
Sentenza Rahman e a. (punto 21).
37
V. sentenza Rahman e a. (punti 36, 38, 39).
38
V., segnatamente, sentenza Rahman e a. (punto 24).
39
Fonte: dizionario Larousse consultabile online (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ménage/50418).
40
È vero che gli atti anteriori codificati con la direttiva 2004/38 non sembrano contenere detto riferimento al «nucleo familiare», richiamando piuttosto all’esigenza di «vivere sotto lo stesso tetto» [v., ad esempio, articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2) o, ancora, articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU 1973, L 172, pag. 14)]. I ricorrenti nel procedimento principale ne deducono che, visto il suo considerando 3, a norma del quale essa intende «semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione», la direttiva 2004/38 non può essere interpretata in maniera più restrittiva rispetto al quadro normativo anteriore alla sua entrata in vigore.
41
La nozione di focolare domestico meglio rispecchia, a mio avviso, questa idea di famiglia allargata riunita sotto uno stesso tetto.
42
A mio avviso, non è possibile presumere sempre che un legame di parentela determini necessariamente un legame tra i due membri di una stessa famiglia, senza che occorra compiere ulteriori verifiche, salvo difendere un’interpretazione particolarmente generosa dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38.
43
In considerazione della fondamentale dicotomia ricordata al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, non sono convinto che occorra dimostrare che, in caso di diniego di ingresso e di soggiorno dell’«altro familiare» del cittadino dell’Unione, quest’ultimo rinuncerebbe ad esercitare la propria libertà di circolazione. Una siffatta condizione sfocerebbe, inoltre, in un’interpretazione particolarmente restrittiva dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38.
44
Penso, a titolo esemplificativo, alla situazione del cittadino dell’Unione che ha perso i propri genitori ed è stato affidato ai suoi zii. Tale comunione di vita può protrarsi sin nell’età adulta, senza che tali zii, se autonomi dal punto di vista materiale, possano essere considerati a carico del cittadino dell’Unione. Tuttavia, in considerazione del loro coinvolgimento, in particolare affettivo, detti «altri» familiari dovrebbero essere considerati conviventi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38. Penso anche al discendente diretto del cittadino dell’Unione di età superiore ai 21 anni ed economicamente indipendente, che inizi una vita professionale continuando però a risiedere presso i suoi genitori.
45
Ricordo che, ai sensi del punto 33 della sentenza Rahman e a., «la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato (...) nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico» [v., altresì, sentenza del 16 gennaio 2014, Reyes (C‑423/12, EU:C:2014:16, punto 30)].