CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 35532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 13972-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9 – controricorrente – R.G.N.13972/2017 Cron. Rep. C.C. 28/09/2023 giurisdizione Oneri di ricongiunzione e costituzione di posizione assicurativa. -2 - per la cassazione della sentenza n. 985 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 2 4 novembre 201 6 (R.G.N. 848/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Chieti ha accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di determinare, secondo la più favorevole disciplina dell’art. 2, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, gli oneri di ricongiunzione presso il [OSCURATO:PERSONA] dei precedenti periodi contributivi maturati presso l’INPDAP, nella qualità di dipendente del Ministero della Difesa. 2.–Con sentenza n. 985 del 2016, depositata il 24 novembre 2016, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame dell’INPS, incentrato sulla necessità di applicare, in materia di ricongiunzione, la disciplina speciale recata dagli artt. 124 e 125 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato, in punto di fatto, che il signor Lopo ha prestato servizio presso il Ministero della Difesa dal 21 settembre 1978 all’11 settembre 1996, con la conseguente iscrizione all’INPDAP, e poi ha cominciato a lavorare presso una compagnia aerea privata. Il signor Lopo si è quindi iscrittoal [OSCURATO:PERSONA] gestito dall’INPS e ha presentato domanda di ricongiunzione, presso tale Fondo, dei contributi inerenti al lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa. 2.2.–Si controverte sull’ammontare degli oneri di ricongiunzione, che l’INPS ha calcolato in misura più consistente, in quanto ha omesso di tener conto degl’interessi sulla contribuzione da ricongiungere nel [OSCURATO:PERSONA] a carico dell’INPDAP, gestione di provenienza. -3 - I giudici d’appello reputano irrilevante la disciplina invoca ta dall’INPS(artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973) , concernente la diversa ipotesi del dipendente, civile o militare, dello Stato che cessi dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio. In tale ipotesi, si provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. In termini diversi, invece,si atteggia il caso di specie, che non è contraddistinto dalla cessazione dell’attività lavorativa, ma dalla prosecuzionedi tale attività in ambito privato. La fattispecie controversa è regolata, dunque, dall’art. 2 della legge n. 29 del 1979, che si applica indistintamente a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, allorché vantino «posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse» e intenda no « riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere un’unica pensione» (pagina 4 della sentenza impugnata). Né la prospettazione dell’appellante è avvalorata dalla specialità della disciplina di cui al d.P.R. n. 1092 del 1973. Non ha fondamento neppure l’interpretazione restrittiva, che considera inapplicabile tale disciplina nella «sola ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di pubblico impiego» (pagina 5 della pronuncia d’appello). 3.– L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, con impugnazione notificata il 29maggio 2017 e affidata a un unico, complesso, motivo. 4.–Resiste il signor [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, notificato il 6 luglio2017 e illustrato da memoria. -4 - 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’operatività della speciale disciplina di cui al d.P.R. n. 1092 del 1973 in tema di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, applicabile allorché i lavoratori pubblici, come avviene nel caso in esame, cessino dal servizio senza acquisire il diritto a pensione. La normativa richiamata escluderebbe il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa, nella sola ipotesi della «costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico» (pagina 14 del ricorso per cassazione), come confermerebbe la dizione “servizio” di cui all’art. 126, primo comma,lettera b. Ipotesi che, nell’odierna vicenda, non si ravvisa. Alla stregua della disciplina di riferimento, correttamente intesa, gli oneri di ricongiunzione dovrebbero essere determinati con riferimento al passaggio della contribuzione dal [OSCURATO:PERSONA], in cui è confluita la contribuzione pubblica allo scopo di garantire la costituzione di una posizione previdenziale, al Fondo volo, gestione speciale dell’INPS (pagina 17 del ricorso per cassazione). Il passaggio della contribuzione dovrebbe perfezionarsi, pertanto, «senza il pagamento di interesse di sorta maturato sulla contribuzione dal momento del suo versamento al momento del suo trasferimento» (pagina 18 del ricorso). -5 - L’istituto della ricongiunzione sarebbe destinato a operare solo quando la contribuzione accreditata presso forme di previdenza sostitutiva «sia da sola idonea a far sorgere in capo al lavoratore il diritto al trattamento pensionistico liquidato dalla predetta forma previdenziale obbligatoria sostitutiva» (la già citata pagina 18 del ricorso). 2.–Il ricorso è fondato. 3.– Nel controricorso (pagina 12), si richiama, a sostegno del rigetto dell’impugnazione, la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 469 del 2012, che è intervenuta a dirimere una controversia in tutto sovrapponibile a quella odierna. Questa Corte, con l’ordinanza n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019, ha accolto il ricorso dell’INPS, egualmente incentrato sulla violazione e sulla falsa applicazione della legge n. 322 del 1958 e della legge n. 29 del 1979, e ha cassato la pronuncia della Corte d’appello di Venezia, addotta a supportodella prospettazione del controricorrente. 4.– Ai principi enunciati nella menzionata ordinanza, sorretti dall’analitica ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre dare continuità. Le notazioni illustrate nel controricorso e nella memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio non prospettano argomenti decisivi per rimeditare un indirizzo confermato in molteplici occasioni nella successiva evoluzione della giurisprudenza (Cass., sez. lav., 7 agosto 2023, n. 23985, 19 luglio 2023, n. 21214, 12 ottobre 2022, n. 29820, 24 agosto 2020, n. 17611, e 8 luglio 2020, n. 14381), in controversie affini a quella oggetto dell’odierno scrutinio (da ultimo, in termini, Cass., sez. lav., 29 settembre 2023, n. 27623). 5.–Coglie nel segno il rilievo dell’INPS, che valorizza la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina della ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello. -6 - A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa; 5. a differenza della normale ricongiunzione – che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale; 6. inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (ordinanza n. 20522 del 2019, cit.). Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militare dello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata,beneficiando dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui all’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, -7 - che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi. Non viene in rilievo il diverso istituto della ricongiunzione, che opera solo quando la contribuzione accreditata sia da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione (sentenza n. 17611 del 2020, cit.). 6.– La sentenza impugnata ha disatteso i principi enunciati da questa Corte. Nel caso di specie, non è controverso che il controricorrente, al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione (11 novembre 1996), avesse già cessato il servizio, che comportava l’iscrizione all’ordinamento speciale, e non avesse ancora maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza. Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa alla stregua della legge n. 322 del 1958, ratione temporisapplicabile. Né il controricorrente poteva rivendicare una delle cause di esclusione previste dall’art. 126, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che così recita: «Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal serviziosenza aver acquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro» (sentenza n. 14381 del 2020, punto 2.2. delle Ragioni della decisione). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronautica militare per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (sentenza n. 17611 del 2020, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione). -8 - La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente. 7.–Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto ed è cassata la sentenza d’appello. 8.– Come questa Corte ha statuito in precedenti analoghi (ordinanze n. 21214 del 2023 e n. 20522 del 2019, cit., e sentenze n. 17611 e n. 14381 del 2020, cit.), la causa può essere decisa nel merito, in quantonon risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La disputa verte sulla determinazione degli oneri di ricongiunzione e, in particolare, sulla richiesta di applicare gli «interessi al tasso del 4,50% annuo», in luogo della più restrittiva disciplina invocata dall’INPS, che non contempla «alcuna maggiorazione di interessi a carico della gestione previdenziale “cedente”» (pagina 2 della sentenza impugnata). Dev’essere così respinta l’originaria domanda, volta a sollecitare l’applicazione della più favorevole disciplina in tema d’interessi, racchiusa nell’art. 2 della legge n. 29 del 1979. 9.–La particolare complessità del quadro normativo, che, in epoca successiva alla proposizione della domanda e dello stesso ricorso per cassazione, ha imposto a questa Corte di esaminare funditus le questioni dibattute, induce a compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata senten