CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 27694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 8 giugno 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone del 13 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello e con riguardo alla prova della penale responsabilità, oltre a tendere ad ottenere enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli, è aspecifico e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 sulla infondatezza delle censure difensive in relazione al consapevole contributo concorsuale dell'imputato, logicamente desunto dagli elementi indiziari indicati); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 4, dove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali); osservato che anche l'ultima censura, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 7 sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C