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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 27945/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * * –* * Consigliere * – *** * Consigliere * 04/07/2023–CC* * Consigliere * 14422/2021* * Consigliere rel. *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 14422/2021promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via XX settembre 3presso lo studio dell avv. prof. * * che la rappresenta edifende in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma piazza * 15presso lo studio dell avv. * * che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n. 506/2020 della Corte d Appello di Perugiapubblicata il 16/11/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023Con sentenza n. 506/2020 pubblicata il 16/11/2020 la Corted Appello di Perugia ha confermato la statuizione di primo grado che aseguito dello scioglimento del matrimonio non aveva ritenutosussistenti i presupposti per l attribuzione di un assegno divorzile infavore della ex moglie.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ** affidato ad un unico motivo di ricorso.L intimato si è difeso con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 ai sensi e per glieffetti dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudicedi merito ha respinto la richiesta di attribuzione dell assegno divorzileformulata dalla ricorrente.* ultima ha prima di tutto affermato che la sentenzaimpugnata reputando irrilevante la situazione di palese disparitàreddituale tra gli ex coniugi ha finito per giustificare erroneamentecon l autosufficienza economica della richiedente il rigetto delladomanda di attribuzione dell assegno mentre invece tenendo contodella funzione perequativo compensativa dello stesso avrebbe dovutoeffettuare una valutazione in concreto in ordine all adeguatezza delreddito della ricorrente rapportandolo al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare.Secondo la ricorrente pur in presenza dei presupposti perl attribuzione dell assegno vale a dire l impegno familiare conseguenteall abbandono del lavoro professionale extrafamiliare e la durata delmatrimonio per più di trent anni – il giudice di merito ha respinto larelativa domanda ritenendo non provati requisiti sconosciuti all istitutoin questione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In particolare la * ha dedotto che il giudice di merito haerroneamente dato rilievo alla ritenuta mancanza di prova del fatto chel incremento del patrimonio immobiliare del coniuge avveratosi nelcorso di matrimonio avesse “esclusiva giustificazione” nell attivitàfamiliare della ricorrente perché la norma non richiede tale esclusivitàessendo necessario e sufficiente che sia stato prestato un contributopersonale e duraturo alle esigenze della famiglia.Ha inoltre censurato la medesima decisione nella parte in cui hanegato l assegno a causa della ritenuta assenza di prova del fatto chel abbandono da parte della donna dell incarico di amministratoredell azienda di famiglia dopo la nascita del secondo figlio avesse avutoorigine in una “scelta forzata” in ragione dell esigenza di provvederealle incombenze familiari come dedotto da parte appellante e non chefosse stato originato da contrasti interni alla medesima aziendafamiliare come invece sostenuto da parte appellata .

Le ragioni ditale scelta secondo la ricorrente non devono essere accertate perchésono irrilevanti essendo invece decisivo il fatto che la donna avessededicato il proprio tempo alle incombenze familiari a seguito dellaremissione di incarichi professionali esterni.Ha infine criticato la stessa decisione nella parte in cui il giudicedi merito accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare aseguito della rinuncia all incarico di amministratore dell azienda difamiglia ha rigettato la domanda di attribuzione dell assegno inassenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesseassunto la connotazione di “dedizione esclusiva” evidenziando chel assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l assunzionedi un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo.2.

Il motivo è fondato.2.1. * è noto la giurisprudenza più recente di questa Corte * * U Sentenza n. 18287 dell 11/07/2018 ha stabilito che il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023riconoscimento dell assegno di divorzio cui deve attribuirsi unafunzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativaai sensi dell art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 richiedel accertamento dell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante edell impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi icriteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i qualicostituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullaI criteri attributivi e determinativi dell assegno divorzile nondipendono pertanto dal tenore di vita godibile durante il matrimoniooperando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamentecome precondizione fattuale il cui accertamento è necessario perl applicazione dei parametri di cui all art. 5 comma 6 prima parte l.n. 898 del 1970 in ragione della finalità composita assistenziale eperequativo compensativa di detto assegno * * 1 Sentenzan. 32398 del 11/12/2019 .Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazionecomparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti inconsiderazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonchédi quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla duratadel matrimonio ed all età dell avente diritto.La natura perequativo compensativa poi discende direttamentedalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduceal riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economica sullabase di un parametro astratto ma il raggiungimento in concreto di unlivello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione dellavita familiare tenendo conto in particolare delle aspettativeprofessionali sacrificate.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In altre parole il giudice del merito è chiamato ad accertare lanecessità di compensare il coniuge economicamente più debole per ilparticolare contributo dato durante la vita matrimoniale allaformazione del patrimonio comune o dell altro coniuge nella constatatasussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che troviragione nelle scelte fatte durante il matrimonio idonee a condurrel istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali reddituali lacui prova in giudizio spetta al richiedente * * 1 Ordinanza n.9144 del 31/03/2023 * * 1 Sentenza n. 23583 del28/07/2022 * * 1 Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 .2.2.

Con particolare riferimento all onere della prova assumefondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questaCorte la quale nell affermare che l instaurazione di una stabileconvivenza di fatto con una terza persona non necessariamenteesclude la possibilità per l ex coniuge di ottenere l attribuzione di unassegno divorzile sia pure limitatamente alla componenteperequativo compensativa ha precisato che a tal fine il richiedentedeve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiaredell eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescitaprofessionale in costanza di matrimonio dell apporto fornito allarealizzazione del patrimonio familiare e personale dell ex coniuge * * U Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 .2.3. * che deve essere dimostrato dunque è che il coniugeeconomicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o dicrescita professionale per dedicarsi alla famiglia senza che sianecessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali edeventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta checomunque è stata accettata e quindi condivisa dal coniuge.La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente oprevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge ma* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altreragioni ma tali motivi non rilevano perché l assegno sotto l aspettoin esame mira a compensare lo squilibrio economico conseguente allascelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famigliapiuttosto che in attività lavorative o in occasioni di crescitaprofessionale produttive di reddito.* pertanto e deve essere dimostrato soltanto che l exconiuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale allaconduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o diquello personale dell altro coniuge a scapito del tempo e delle energieche poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.Si tratta di un “contributo” che in quanto tale non è l unicoapporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell altroconiuge poiché la condivisione di vita all interno della famiglia è fruttodei contributi diversificati per natura ed entità di tutti i componenti.* può ritenersi che per giustificare l attribuzionedell assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare ilsacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famigliapoiché la legge non richiede una dedizione esclusiva essendonecessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l attivitàlavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più allafamiglia.L entità di tale sacrificio è semmai rilevante ai fini dellaquantificazione dell assegno sempre se sussistono i presupposti per lasua erogazione.In altre parole per ottenere l attribuzione dell assegno divorzilenon è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbiaabbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoicari assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o dioccasioni professionali come ad esempio la scelta di lavorare part time* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altroche però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge i figli ela casa come pure la decisione di rinunciare per gli stessi motivi apromozioni a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.2.4.

La pronuncia impugnata non risulta conforme ai principiappena riportati.La Corte d appello ha infatti ritenuto che non vi fosse la prova cheil contributo della moglie alla vita comune avesse comportato serierinunce ad attività professionali dipendenti esclusivamente dalla sceltadi dedicare maggior tempo ai figli e a lasciare più libero il maritonell esplicazione della professione medica e di quella parallela di politico p. 3 della sentenza impugnata .Come appena evidenziato tuttavia è irrilevante quale sia il motivosotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia operata dauno dei coniugi e accettata dall altro né rileva che tale scelta comportio meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli.La Corte d appello ha anche fondato la decisione sul fatto che nonha considerato provato che la scelta della ricorrente di lasciarel incarico di amministratore dell azienda di famiglia fosse una sceltaforzata dalla necessità di provvedere ai bisogni della famiglia e nonfosse determinata da altre ragioni p. 4 della sentenza impugnata .Ma ancora una volta ai fini dell attribuzione dell assegno divorzilenon rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famigliaa scapito degli impegni o delle occasioni professionali ma solo il fattooggettivo del sacrificio dell attività lavorativa.Infine la menzionata Corte d appello ha ritenuto che non vi fossela prova che l incremento del patrimonio immobiliare delcontroricorrente trovasse esclusiva giustificazione nell apportopressoché esclusivo della moglie alla famiglia dato che quest ultima ha* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023sempre potuto svolgere attività lavorativa p. 4 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si è in precedenza evidenziato che ai fini dell attribuzionedell assegno in questione ciò che conta è il sacrificio lavorativo oprofessionale per dedicarsi alla famiglia senza che sia necessario chetale sacrificio si sostanzi in un abbandono “totale” del lavoro al di fuoridella famiglia né che il patrimonio familiare e quello dell altro coniugesiano incrementati “esclusivamente” grazie al contributo del coniugeche ha operato tale sacrificio essendo sufficiente un contributo diquest ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimoniodi ciascuno e di quello comune a scapito delle sue occupazionilavorative o di avanzamenti di carriera.È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l assegno didivorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcunrilievo essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione delsacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attivitàlavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsimaggiormente alla famiglia.3.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto ed il giudicedel rinvio deve attenersi ai principi esposti.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Perugia in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del presente giudizio di legittimità.4.

In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52d.lgs. n. 196 del 2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * * –* * Consigliere * – *** * Consigliere * 04/07/2023–CC* * Consigliere * 14422/2021* * Consigliere rel. *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 14422/2021promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via XX settembre 3presso lo studio dell avv. prof. * * che la rappresenta edifende in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma piazza * 15presso lo studio dell avv. * * che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n. 506/2020 della Corte d Appello di Perugiapubblicata il 16/11/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023Con sentenza n. 506/2020 pubblicata il 16/11/2020 la Corted Appello di Perugia ha confermato la statuizione di primo grado che aseguito dello scioglimento del matrimonio non aveva ritenutosussistenti i presupposti per l attribuzione di un assegno divorzile infavore della ex moglie.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ** affidato ad un unico motivo di ricorso.L intimato si è difeso con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 ai sensi e per glieffetti dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudicedi merito ha respinto la richiesta di attribuzione dell assegno divorzileformulata dalla ricorrente.* ultima ha prima di tutto affermato che la sentenzaimpugnata reputando irrilevante la situazione di palese disparitàreddituale tra gli ex coniugi ha finito per giustificare erroneamentecon l autosufficienza economica della richiedente il rigetto delladomanda di attribuzione dell assegno mentre invece tenendo contodella funzione perequativo compensativa dello stesso avrebbe dovutoeffettuare una valutazione in concreto in ordine all adeguatezza delreddito della ricorrente rapportandolo al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare.Secondo la ricorrente pur in presenza dei presupposti perl attribuzione dell assegno vale a dire l impegno familiare conseguenteall abbandono del lavoro professionale extrafamiliare e la durata delmatrimonio per più di trent anni – il giudice di merito ha respinto larelativa domanda ritenendo non provati requisiti sconosciuti all istitutoin questione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In particolare la * ha dedotto che il giudice di merito haerroneamente dato rilievo alla ritenuta mancanza di prova del fatto chel incremento del patrimonio immobiliare del coniuge avveratosi nelcorso di matrimonio avesse “esclusiva giustificazione” nell attivitàfamiliare della ricorrente perché la norma non richiede tale esclusivitàessendo necessario e sufficiente che sia stato prestato un contributopersonale e duraturo alle esigenze della famiglia.Ha inoltre censurato la medesima decisione nella parte in cui hanegato l assegno a causa della ritenuta assenza di prova del fatto chel abbandono da parte della donna dell incarico di amministratoredell azienda di famiglia dopo la nascita del secondo figlio avesse avutoorigine in una “scelta forzata” in ragione dell esigenza di provvederealle incombenze familiari come dedotto da parte appellante e non chefosse stato originato da contrasti interni alla medesima aziendafamiliare come invece sostenuto da parte appellata .

Le ragioni ditale scelta secondo la ricorrente non devono essere accertate perchésono irrilevanti essendo invece decisivo il fatto che la donna avessededicato il proprio tempo alle incombenze familiari a seguito dellaremissione di incarichi professionali esterni.Ha infine criticato la stessa decisione nella parte in cui il giudicedi merito accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare aseguito della rinuncia all incarico di amministratore dell azienda difamiglia ha rigettato la domanda di attribuzione dell assegno inassenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesseassunto la connotazione di “dedizione esclusiva” evidenziando chel assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l assunzionedi un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo.2.

Il motivo è fondato.2.1. * è noto la giurisprudenza più recente di questa Corte * * U Sentenza n. 18287 dell 11/07/2018 ha stabilito che il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023riconoscimento dell assegno di divorzio cui deve attribuirsi unafunzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativaai sensi dell art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 richiedel accertamento dell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante edell impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi icriteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i qualicostituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullaI criteri attributivi e determinativi dell assegno divorzile nondipendono pertanto dal tenore di vita godibile durante il matrimoniooperando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamentecome precondizione fattuale il cui accertamento è necessario perl applicazione dei parametri di cui all art. 5 comma 6 prima parte l.n. 898 del 1970 in ragione della finalità composita assistenziale eperequativo compensativa di detto assegno * * 1 Sentenzan. 32398 del 11/12/2019 .Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazionecomparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti inconsiderazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonchédi quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla duratadel matrimonio ed all età dell avente diritto.La natura perequativo compensativa poi discende direttamentedalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduceal riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economica sullabase di un parametro astratto ma il raggiungimento in concreto di unlivello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione dellavita familiare tenendo conto in particolare delle aspettativeprofessionali sacrificate.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In altre parole il giudice del merito è chiamato ad accertare lanecessità di compensare il coniuge economicamente più debole per ilparticolare contributo dato durante la vita matrimoniale allaformazione del patrimonio comune o dell altro coniuge nella constatatasussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che troviragione nelle scelte fatte durante il matrimonio idonee a condurrel istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali reddituali lacui prova in giudizio spetta al richiedente * * 1 Ordinanza n.9144 del 31/03/2023 * * 1 Sentenza n. 23583 del28/07/2022 * * 1 Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 .2.2.

Con particolare riferimento all onere della prova assumefondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questaCorte la quale nell affermare che l instaurazione di una stabileconvivenza di fatto con una terza persona non necessariamenteesclude la possibilità per l ex coniuge di ottenere l attribuzione di unassegno divorzile sia pure limitatamente alla componenteperequativo compensativa ha precisato che a tal fine il richiedentedeve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiaredell eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescitaprofessionale in costanza di matrimonio dell apporto fornito allarealizzazione del patrimonio familiare e personale dell ex coniuge * * U Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 .2.3. * che deve essere dimostrato dunque è che il coniugeeconomicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o dicrescita professionale per dedicarsi alla famiglia senza che sianecessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali edeventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta checomunque è stata accettata e quindi condivisa dal coniuge.La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente oprevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge ma* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altreragioni ma tali motivi non rilevano perché l assegno sotto l aspettoin esame mira a compensare lo squilibrio economico conseguente allascelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famigliapiuttosto che in attività lavorative o in occasioni di crescitaprofessionale produttive di reddito.* pertanto e deve essere dimostrato soltanto che l exconiuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale allaconduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o diquello personale dell altro coniuge a scapito del tempo e delle energieche poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.Si tratta di un “contributo” che in quanto tale non è l unicoapporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell altroconiuge poiché la condivisione di vita all interno della famiglia è fruttodei contributi diversificati per natura ed entità di tutti i componenti.* può ritenersi che per giustificare l attribuzionedell assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare ilsacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famigliapoiché la legge non richiede una dedizione esclusiva essendonecessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l attivitàlavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più allafamiglia.L entità di tale sacrificio è semmai rilevante ai fini dellaquantificazione dell assegno sempre se sussistono i presupposti per lasua erogazione.In altre parole per ottenere l attribuzione dell assegno divorzilenon è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbiaabbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoicari assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o dioccasioni professionali come ad esempio la scelta di lavorare part time* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altroche però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge i figli ela casa come pure la decisione di rinunciare per gli stessi motivi apromozioni a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.2.4.

La pronuncia impugnata non risulta conforme ai principiappena riportati.La Corte d appello ha infatti ritenuto che non vi fosse la prova cheil contributo della moglie alla vita comune avesse comportato serierinunce ad attività professionali dipendenti esclusivamente dalla sceltadi dedicare maggior tempo ai figli e a lasciare più libero il maritonell esplicazione della professione medica e di quella parallela di politico p. 3 della sentenza impugnata .Come appena evidenziato tuttavia è irrilevante quale sia il motivosotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia operata dauno dei coniugi e accettata dall altro né rileva che tale scelta comportio meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli.La Corte d appello ha anche fondato la decisione sul fatto che nonha considerato provato che la scelta della ricorrente di lasciarel incarico di amministratore dell azienda di famiglia fosse una sceltaforzata dalla necessità di provvedere ai bisogni della famiglia e nonfosse determinata da altre ragioni p. 4 della sentenza impugnata .Ma ancora una volta ai fini dell attribuzione dell assegno divorzilenon rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famigliaa scapito degli impegni o delle occasioni professionali ma solo il fattooggettivo del sacrificio dell attività lavorativa.Infine la menzionata Corte d appello ha ritenuto che non vi fossela prova che l incremento del patrimonio immobiliare delcontroricorrente trovasse esclusiva giustificazione nell apportopressoché esclusivo della moglie alla famiglia dato che quest ultima ha* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023sempre potuto svolgere attività lavorativa p. 4 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si è in precedenza evidenziato che ai fini dell attribuzionedell assegno in questione ciò che conta è il sacrificio lavorativo oprofessionale per dedicarsi alla famiglia senza che sia necessario chetale sacrificio si sostanzi in un abbandono “totale” del lavoro al di fuoridella famiglia né che il patrimonio familiare e quello dell altro coniugesiano incrementati “esclusivamente” grazie al contributo del coniugeche ha operato tale sacrificio essendo sufficiente un contributo diquest ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimoniodi ciascuno e di quello comune a scapito delle sue occupazionilavorative o di avanzamenti di carriera.È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l assegno didivorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcunrilievo essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione delsacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attivitàlavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsimaggiormente alla famiglia.3.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto ed il giudicedel rinvio deve attenersi ai principi esposti.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Perugia in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del presente giudizio di legittimità.4.

In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52d.lgs. n. 196 del 2003. *[OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte d appello di Perugia in diversa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio dilegittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione il 4 luglio 2023.Il Presidente* ** **[OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte d appello di Perugia in diversa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio dilegittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione il 4 luglio 2023.Il Presidente* ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * * –* * Consigliere * – *** * Consigliere * 04/07/2023–CC* * Consigliere * 14422/2021* * Consigliere rel. *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 14422/2021promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via XX settembre 3presso lo studio dell avv. prof. * * che la rappresenta edifende in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma piazza * 15presso lo studio dell avv. * * che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n. 506/2020 della Corte d Appello di Perugiapubblicata il 16/11/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023Con sentenza n. 506/2020 pubblicata il 16/11/2020 la Corted Appello di Perugia ha confermato la statuizione di primo grado che aseguito dello scioglimento del matrimonio non aveva ritenutosussistenti i presupposti per l attribuzione di un assegno divorzile infavore della ex moglie.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ** affidato ad un unico motivo di ricorso.L intimato si è difeso con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 ai sensi e per glieffetti dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudicedi merito ha respinto la richiesta di attribuzione dell assegno divorzileformulata dalla ricorrente.* ultima ha prima di tutto affermato che la sentenzaimpugnata reputando irrilevante la situazione di palese disparitàreddituale tra gli ex coniugi ha finito per giustificare erroneamentecon l autosufficienza economica della richiedente il rigetto delladomanda di attribuzione dell assegno mentre invece tenendo contodella funzione perequativo compensativa dello stesso avrebbe dovutoeffettuare una valutazione in concreto in ordine all adeguatezza delreddito della ricorrente rapportandolo al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare.Secondo la ricorrente pur in presenza dei presupposti perl attribuzione dell assegno vale a dire l impegno familiare conseguenteall abbandono del lavoro professionale extrafamiliare e la durata delmatrimonio per più di trent anni – il giudice di merito ha respinto larelativa domanda ritenendo non provati requisiti sconosciuti all istitutoin questione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In particolare la * ha dedotto che il giudice di merito haerroneamente dato rilievo alla ritenuta mancanza di prova del fatto chel incremento del patrimonio immobiliare del coniuge avveratosi nelcorso di matrimonio avesse “esclusiva giustificazione” nell attivitàfamiliare della ricorrente perché la norma non richiede tale esclusivitàessendo necessario e sufficiente che sia stato prestato un contributopersonale e duraturo alle esigenze della famiglia.Ha inoltre censurato la medesima decisione nella parte in cui hanegato l assegno a causa della ritenuta assenza di prova del fatto chel abbandono da parte della donna dell incarico di amministratoredell azienda di famiglia dopo la nascita del secondo figlio avesse avutoorigine in una “scelta forzata” in ragione dell esigenza di provvederealle incombenze familiari come dedotto da parte appellante e non chefosse stato originato da contrasti interni alla medesima aziendafamiliare come invece sostenuto da parte appellata . Le ragioni ditale scelta secondo la ricorrente non devono essere accertate perchésono irrilevanti essendo invece decisivo il fatto che la donna avessededicato il proprio tempo alle incombenze familiari a seguito dellaremissione di incarichi professionali esterni.Ha infine criticato la stessa decisione nella parte in cui il giudicedi merito accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare aseguito della rinuncia all incarico di amministratore dell azienda difamiglia ha rigettato la domanda di attribuzione dell assegno inassenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesseassunto la connotazione di “dedizione esclusiva” evidenziando chel assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l assunzionedi un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo.2. Il motivo è fondato.2.1. * è noto la giurisprudenza più recente di questa Corte * * U Sentenza n. 18287 dell 11/07/2018 ha stabilito che il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023riconoscimento dell assegno di divorzio cui deve attribuirsi unafunzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativaai sensi dell art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 richiedel accertamento dell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante edell impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi icriteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i qualicostituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullaI criteri attributivi e determinativi dell assegno divorzile nondipendono pertanto dal tenore di vita godibile durante il matrimoniooperando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamentecome precondizione fattuale il cui accertamento è necessario perl applicazione dei parametri di cui all art. 5 comma 6 prima parte l.n. 898 del 1970 in ragione della finalità composita assistenziale eperequativo compensativa di detto assegno * * 1 Sentenzan. 32398 del 11/12/2019 .Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazionecomparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti inconsiderazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonchédi quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla duratadel matrimonio ed all età dell avente diritto.La natura perequativo compensativa poi discende direttamentedalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduceal riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economica sullabase di un parametro astratto ma il raggiungimento in concreto di unlivello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione dellavita familiare tenendo conto in particolare delle aspettativeprofessionali sacrificate.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In altre parole il giudice del merito è chiamato ad accertare lanecessità di compensare il coniuge economicamente più debole per ilparticolare contributo dato durante la vita matrimoniale allaformazione del patrimonio comune o dell altro coniuge nella constatatasussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che troviragione nelle scelte fatte durante il matrimonio idonee a condurrel istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali reddituali lacui prova in giudizio spetta al richiedente * * 1 Ordinanza n.9144 del 31/03/2023 * * 1 Sentenza n. 23583 del28/07/2022 * * 1 Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 .2.2. Con particolare riferimento all onere della prova assumefondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questaCorte la quale nell affermare che l instaurazione di una stabileconvivenza di fatto con una terza persona non necessariamenteesclude la possibilità per l ex coniuge di ottenere l attribuzione di unassegno divorzile sia pure limitatamente alla componenteperequativo compensativa ha precisato che a tal fine il richiedentedeve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiaredell eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescitaprofessionale in costanza di matrimonio dell apporto fornito allarealizzazione del patrimonio familiare e personale dell ex coniuge * * U Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 .2.3. * che deve essere dimostrato dunque è che il coniugeeconomicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o dicrescita professionale per dedicarsi alla famiglia senza che sianecessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali edeventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta checomunque è stata accettata e quindi condivisa dal coniuge.La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente oprevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge ma* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altreragioni ma tali motivi non rilevano perché l assegno sotto l aspettoin esame mira a compensare lo squilibrio economico conseguente allascelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famigliapiuttosto che in attività lavorative o in occasioni di crescitaprofessionale produttive di reddito.* pertanto e deve essere dimostrato soltanto che l exconiuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale allaconduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o diquello personale dell altro coniuge a scapito del tempo e delle energieche poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.Si tratta di un “contributo” che in quanto tale non è l unicoapporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell altroconiuge poiché la condivisione di vita all interno della famiglia è fruttodei contributi diversificati per natura ed entità di tutti i componenti.* può ritenersi che per giustificare l attribuzionedell assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare ilsacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famigliapoiché la legge non richiede una dedizione esclusiva essendonecessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l attivitàlavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più allafamiglia.L entità di tale sacrificio è semmai rilevante ai fini dellaquantificazione dell assegno sempre se sussistono i presupposti per lasua erogazione.In altre parole per ottenere l attribuzione dell assegno divorzilenon è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbiaabbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoicari assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o dioccasioni professionali come ad esempio la scelta di lavorare part time* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altroche però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge i figli ela casa come pure la decisione di rinunciare per gli stessi motivi apromozioni a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.2.4. La pronuncia impugnata non risulta conforme ai principiappena riportati.La Corte d appello ha infatti ritenuto che non vi fosse la prova cheil contributo della moglie alla vita comune avesse comportato serierinunce ad attività professionali dipendenti esclusivamente dalla sceltadi dedicare maggior tempo ai figli e a lasciare più libero il maritonell esplicazione della professione medica e di quella parallela di politico p. 3 della sentenza impugnata .Come appena evidenziato tuttavia è irrilevante quale sia il motivosotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia operata dauno dei coniugi e accettata dall altro né rileva che tale scelta comportio meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli.La Corte d appello ha anche fondato la decisione sul fatto che nonha considerato provato che la scelta della ricorrente di lasciarel incarico di amministratore dell azienda di famiglia fosse una sceltaforzata dalla necessità di provvedere ai bisogni della famiglia e nonfosse determinata da altre ragioni p. 4 della sentenza impugnata .Ma ancora una volta ai fini dell attribuzione dell assegno divorzilenon rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famigliaa scapito degli impegni o delle occasioni professionali ma solo il fattooggettivo del sacrificio dell attività lavorativa.Infine la menzionata Corte d appello ha ritenuto che non vi fossela prova che l incremento del patrimonio immobiliare delcontroricorrente trovasse esclusiva giustificazione nell apportopressoché esclusivo della moglie alla famiglia dato che quest ultima ha* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023sempre potuto svolgere attività lavorativa p. 4 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si è in precedenza evidenziato che ai fini dell attribuzionedell assegno in questione ciò che conta è il sacrificio lavorativo oprofessionale per dedicarsi alla famiglia senza che sia necessario chetale sacrificio si sostanzi in un abbandono “totale” del lavoro al di fuoridella famiglia né che il patrimonio familiare e quello dell altro coniugesiano incrementati “esclusivamente” grazie al contributo del coniugeche ha operato tale sacrificio essendo sufficiente un contributo diquest ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimoniodi ciascuno e di quello comune a scapito delle sue occupazionilavorative o di avanzamenti di carriera.È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l assegno didivorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcunrilievo essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione delsacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attivitàlavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsimaggiormente alla famiglia.3. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto ed il giudicedel rinvio deve attenersi ai principi esposti.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Perugia in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del presente giudizio di legittimità.4. In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52d.lgs. n. 196 del 2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * * –* * Consigliere * – *** * Consigliere * 04/07/2023–CC* * Consigliere * 14422/2021* * Consigliere rel. *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 14422/2021promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via XX settembre 3presso lo studio dell avv. prof. * * che la rappresenta edifende in virtù di procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma piazza * 15presso lo studio dell avv. * * che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n. 506/2020 della Corte d Appello di Perugiapubblicata il 16/11/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023Con sentenza n. 506/2020 pubblicata il 16/11/2020 la Corted Appello di Perugia ha confermato la statuizione di primo grado che aseguito dello scioglimento del matrimonio non aveva ritenutosussistenti i presupposti per l attribuzione di un assegno divorzile infavore della ex moglie.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ** affidato ad un unico motivo di ricorso.L intimato si è difeso con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 ai sensi e per glieffetti dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudicedi merito ha respinto la richiesta di attribuzione dell assegno divorzileformulata dalla ricorrente.* ultima ha prima di tutto affermato che la sentenzaimpugnata reputando irrilevante la situazione di palese disparitàreddituale tra gli ex coniugi ha finito per giustificare erroneamentecon l autosufficienza economica della richiedente il rigetto delladomanda di attribuzione dell assegno mentre invece tenendo contodella funzione perequativo compensativa dello stesso avrebbe dovutoeffettuare una valutazione in concreto in ordine all adeguatezza delreddito della ricorrente rapportandolo al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare.Secondo la ricorrente pur in presenza dei presupposti perl attribuzione dell assegno vale a dire l impegno familiare conseguenteall abbandono del lavoro professionale extrafamiliare e la durata delmatrimonio per più di trent anni – il giudice di merito ha respinto larelativa domanda ritenendo non provati requisiti sconosciuti all istitutoin questione.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In particolare la * ha dedotto che il giudice di merito haerroneamente dato rilievo alla ritenuta mancanza di prova del fatto chel incremento del patrimonio immobiliare del coniuge avveratosi nelcorso di matrimonio avesse “esclusiva giustificazione” nell attivitàfamiliare della ricorrente perché la norma non richiede tale esclusivitàessendo necessario e sufficiente che sia stato prestato un contributopersonale e duraturo alle esigenze della famiglia.Ha inoltre censurato la medesima decisione nella parte in cui hanegato l assegno a causa della ritenuta assenza di prova del fatto chel abbandono da parte della donna dell incarico di amministratoredell azienda di famiglia dopo la nascita del secondo figlio avesse avutoorigine in una “scelta forzata” in ragione dell esigenza di provvederealle incombenze familiari come dedotto da parte appellante e non chefosse stato originato da contrasti interni alla medesima aziendafamiliare come invece sostenuto da parte appellata . Le ragioni ditale scelta secondo la ricorrente non devono essere accertate perchésono irrilevanti essendo invece decisivo il fatto che la donna avessededicato il proprio tempo alle incombenze familiari a seguito dellaremissione di incarichi professionali esterni.Ha infine criticato la stessa decisione nella parte in cui il giudicedi merito accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare aseguito della rinuncia all incarico di amministratore dell azienda difamiglia ha rigettato la domanda di attribuzione dell assegno inassenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesseassunto la connotazione di “dedizione esclusiva” evidenziando chel assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l assunzionedi un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo.2. Il motivo è fondato.2.1. * è noto la giurisprudenza più recente di questa Corte * * U Sentenza n. 18287 dell 11/07/2018 ha stabilito che il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023riconoscimento dell assegno di divorzio cui deve attribuirsi unafunzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativaai sensi dell art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 richiedel accertamento dell inadeguatezza dei mezzi dell ex coniuge istante edell impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi icriteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i qualicostituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sullaI criteri attributivi e determinativi dell assegno divorzile nondipendono pertanto dal tenore di vita godibile durante il matrimoniooperando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamentecome precondizione fattuale il cui accertamento è necessario perl applicazione dei parametri di cui all art. 5 comma 6 prima parte l.n. 898 del 1970 in ragione della finalità composita assistenziale eperequativo compensativa di detto assegno * * 1 Sentenzan. 32398 del 11/12/2019 .Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazionecomparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti inconsiderazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzionedella vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonchédi quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla duratadel matrimonio ed all età dell avente diritto.La natura perequativo compensativa poi discende direttamentedalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduceal riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economica sullabase di un parametro astratto ma il raggiungimento in concreto di unlivello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione dellavita familiare tenendo conto in particolare delle aspettativeprofessionali sacrificate.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023In altre parole il giudice del merito è chiamato ad accertare lanecessità di compensare il coniuge economicamente più debole per ilparticolare contributo dato durante la vita matrimoniale allaformazione del patrimonio comune o dell altro coniuge nella constatatasussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che troviragione nelle scelte fatte durante il matrimonio idonee a condurrel istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali reddituali lacui prova in giudizio spetta al richiedente * * 1 Ordinanza n.9144 del 31/03/2023 * * 1 Sentenza n. 23583 del28/07/2022 * * 1 Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 .2.2. Con particolare riferimento all onere della prova assumefondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questaCorte la quale nell affermare che l instaurazione di una stabileconvivenza di fatto con una terza persona non necessariamenteesclude la possibilità per l ex coniuge di ottenere l attribuzione di unassegno divorzile sia pure limitatamente alla componenteperequativo compensativa ha precisato che a tal fine il richiedentedeve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiaredell eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescitaprofessionale in costanza di matrimonio dell apporto fornito allarealizzazione del patrimonio familiare e personale dell ex coniuge * * U Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 .2.3. * che deve essere dimostrato dunque è che il coniugeeconomicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o dicrescita professionale per dedicarsi alla famiglia senza che sianecessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali edeventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta checomunque è stata accettata e quindi condivisa dal coniuge.La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente oprevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge ma* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altreragioni ma tali motivi non rilevano perché l assegno sotto l aspettoin esame mira a compensare lo squilibrio economico conseguente allascelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famigliapiuttosto che in attività lavorative o in occasioni di crescitaprofessionale produttive di reddito.* pertanto e deve essere dimostrato soltanto che l exconiuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale allaconduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o diquello personale dell altro coniuge a scapito del tempo e delle energieche poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.Si tratta di un “contributo” che in quanto tale non è l unicoapporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell altroconiuge poiché la condivisione di vita all interno della famiglia è fruttodei contributi diversificati per natura ed entità di tutti i componenti.* può ritenersi che per giustificare l attribuzionedell assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare ilsacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famigliapoiché la legge non richiede una dedizione esclusiva essendonecessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l attivitàlavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più allafamiglia.L entità di tale sacrificio è semmai rilevante ai fini dellaquantificazione dell assegno sempre se sussistono i presupposti per lasua erogazione.In altre parole per ottenere l attribuzione dell assegno divorzilenon è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbiaabbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoicari assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o dioccasioni professionali come ad esempio la scelta di lavorare part time* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altroche però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge i figli ela casa come pure la decisione di rinunciare per gli stessi motivi apromozioni a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.2.4. La pronuncia impugnata non risulta conforme ai principiappena riportati.La Corte d appello ha infatti ritenuto che non vi fosse la prova cheil contributo della moglie alla vita comune avesse comportato serierinunce ad attività professionali dipendenti esclusivamente dalla sceltadi dedicare maggior tempo ai figli e a lasciare più libero il maritonell esplicazione della professione medica e di quella parallela di politico p. 3 della sentenza impugnata .Come appena evidenziato tuttavia è irrilevante quale sia il motivosotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia operata dauno dei coniugi e accettata dall altro né rileva che tale scelta comportio meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli.La Corte d appello ha anche fondato la decisione sul fatto che nonha considerato provato che la scelta della ricorrente di lasciarel incarico di amministratore dell azienda di famiglia fosse una sceltaforzata dalla necessità di provvedere ai bisogni della famiglia e nonfosse determinata da altre ragioni p. 4 della sentenza impugnata .Ma ancora una volta ai fini dell attribuzione dell assegno divorzilenon rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famigliaa scapito degli impegni o delle occasioni professionali ma solo il fattooggettivo del sacrificio dell attività lavorativa.Infine la menzionata Corte d appello ha ritenuto che non vi fossela prova che l incremento del patrimonio immobiliare delcontroricorrente trovasse esclusiva giustificazione nell apportopressoché esclusivo della moglie alla famiglia dato che quest ultima ha* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023sempre potuto svolgere attività lavorativa p. 4 della sentenzaimpugnata .Tuttavia si è in precedenza evidenziato che ai fini dell attribuzionedell assegno in questione ciò che conta è il sacrificio lavorativo oprofessionale per dedicarsi alla famiglia senza che sia necessario chetale sacrificio si sostanzi in un abbandono “totale” del lavoro al di fuoridella famiglia né che il patrimonio familiare e quello dell altro coniugesiano incrementati “esclusivamente” grazie al contributo del coniugeche ha operato tale sacrificio essendo sufficiente un contributo diquest ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimoniodi ciascuno e di quello comune a scapito delle sue occupazionilavorative o di avanzamenti di carriera.È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l assegno didivorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcunrilievo essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione delsacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attivitàlavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsimaggiormente alla famiglia.3. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto ed il giudicedel rinvio deve attenersi ai principi esposti.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Perugia in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del presente giudizio di legittimità.4. In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52d.lgs. n. 196 del 2003. *[OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte d appello di Perugia in diversa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio dilegittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione il 4 luglio 2023.Il Presidente* ** **[OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte d appello di Perugia in diversa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14422/2021Numero sezionale 3547/2023Numero di raccolta generale 27945/2023Data pubblicazione 04/10/2023composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio dilegittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione il 4 luglio 2023.Il Presidente* ** *
Sentenza Cassazione n. 27945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris