CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnatalimitatamente agli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile, che ha chiestol'accoglimento del ricorso e insiste sui motivi ai fini civili;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2025 la Corte di appello di Cagliari, inriforma della sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari dell’8 ottobre 2024,appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva l’imputato dai reati ascritti di cui agli artt.572 e 81, 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 5), 609-septies comma 4, n. 1), cod.pen. per avere maltrattato la compagna XXXXXXXXXX nonché, nel corso dellaloro relazione, in tempi diversi, costretto la stessa subire atti sessuali, anchequando era ancora minorenne, con la formula “perché il fatto non sussiste” erevocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laparte civile XXXXXXXXXX, per il tramite del suo difensore e procuratore speciale,[OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito sinteticamenteriportati.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in quantola Corte d'appello ha omesso di confutare adeguatamente la valenzadimostrativa delle prove, valorizzate dal Tribunale, costituenti oggettivi riscontrialle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, in particolare con riguardo ai13 messaggi vocali contenenti esplicite ammissioni di violenza, alle percezionidirette della teste XXXXX, madre della vittima, che non si è limitata a deporre inordine alle confidenze ricevute, alla relazione sanitaria del 21 settembre 2023, dacui emerge che alcuni tratti della personalità della XXXXX sono compatibili epossono essere la conseguenza di un vissuto di maltrattamenti.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il travisamento della prova per omessa valutazione e pererronea percezione del significante, con riguardo: alla fotografia ritraente alcunigraffi sull’addome dell'imputato, prova decisiva idonea a documentare il tentativodi difesa e dunque la natura costrittiva del rapporto sessuale consumato; allatestimonianza di XXXXXXXXXXXXXXX; alle dichiarazioni della persona offesa inordine al consenso prestato, atteso che la vittima ha distinto nettamente tra ilcontesto generale e specifici episodi di violenza per i quali ha negato il consenso.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge per omessa qualificazione dell'episodio del21 maggio 2021 nel reato di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen., invirtù dello stato di ebbrezza in cui versava la persona offesa al momento dellaconsumazione del rapporto sessuale, tale da indurre una condizione di inferioritàfisica e psichica della quale l'imputato avrebbe approfittato.Si assume che l'aver emesso un giudizio assolutorio laddove la condottaera inquadrabile nella predetta norma penale sostanziale, costituisce un'ipotesi dierror in iudicando puro e non già una valutazione di merito.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 609-bis cod. pen. e la illogicitàdella motivazione, per aver erroneamente interpretato il concetto di consenso neldelitto di violenza sessuale, altresì svalutando il clima di sistematica coazionepsicologica, atteso che la capacità stessa di esprimere un valido dissenso erastata erosa da un processo di soggiogamento.La Corte, nel richiedere una manifestazione energica di dissenso, non hafatto buon governo dei principi consolidati della Corte di legittimità in virtù deiquali non sussiste alcun onere per la vittima di esprimere il dissenso (si cita Sez.3, n. 9801 del 2025) tanto più quando la volontà risulta coartata dal timore diconseguenze pregiudizievoli (si cita Sez. 3, n. 29.655 del 2025). Inoltre, èillogico e contraddittorio ipotizzare una ragionevole convinzione del consenso incapo a chi ha attivamente creato e mantenuto il clima di intimidazione e, in ognicaso, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art.609-bis cod. pen. è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza che non siastato chiaramente manifestato il consenso (si cita Sez. 3, n. 39.762 del 2022).2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione,concretamente decisiva, in relazione alla valutazione dei messaggi vocali, inspecie quello in cui l'imputato ammette di essere stato “esageratamente”violento, in quanto l'utilizzo di detto termine esclude che la violenza utilizzatanell'atto sessuale coincidesse, come si assume nella sentenza impugnata, con lemodalità già abitualmente praticate.Inoltre, la motivazione è illogica sia perché ricorre a un ragionamentocircolare per affermare l'inattendibilità della persona offesa e svalutare letestimonianze di riscontro, sia perché interpreta la passività della vittima comeprova del consenso in quanto utilizza l'effetto della violenza, costituito dallaparalisi psicologica della persona offesa, per negare la violenza stessa.2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 572 cod. pen. erroneamente escluso invirtù dell'assenza di abitualità.Si deduce l'erronea interpretazione del requisito della abitualità, che nonrichiede affatto una cadenza quotidiana degli atti vessatori ma solo la lororipetizione del tempo (si cita Sez. 6, n. 22384 del 2022), quale appunto quellacomprovata dalle deposizioni testimoniali dei testi XXXXX e XXXXXX, finendo cosìper introdurre un requisito non previsto dalla norma.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare la sentenzaimpugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per un nuovo giudizio algiudice civile competente in grado di appello; in quanto la sentenza non si èragioni per cui abbiamo assunto una valenza dimostrativa completamentediversa, rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, i molteplicimessaggi acquisiti, di inequivocabile tenore violento, minatorio e degradante, ladeposizione della madre della persona offesa, circa la diretta percezione delletumefazioni sulla figlia e degli insulti, le dichiarazioni rese in sede di incidenteprobatorio dalla persona offesa in ordine persistente e libero consenso alleviolenze pratiche sessuali. Si è rilevato altresì che, pur inammissibili i motivi chelamentano l'erronea applicazione degli artt. 609 bis e 572 cod. pen., alla luce deiprincipi posti dalle decisioni della Corte costituzionale n. 182 del 2021, n. 2 del2026 e n. 173 del 2022, osservato che in caso di impugnazione i soli effetti civiliè esclusa la possibilità di statuire sulla responsabilità penale dell'autore perrivalutare il fatto di reato ormai accertato, il ricorso è comunque ammissibilenella parte in cui deduce violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, vizi dimotivazione sul ritenuto consenso e pertanto sull'assenza del dolo, vizi dimotivazione sull'assenza di abitualità di condotte maltrattanti. Inoltre, sul pianoprocessuale, emerge una contraddizione fra la motivazione della assoluzione cheha escluso il dolo dell'art. 609-bis cod. pen. e il dispositivo adottato con laformula perché il fatto non sussiste.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con laquale ha analiticamente confutato le censure di parte ricorrente, in particolareosservando, con riguardo alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata,che in caso di ribaltamento della sentenza di condanna il giudice d'appello puòlimitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative (sicitano Sez. U. n. 14.800 del 2018), e l'osservanza o l'erronea applicazione dellalegge penale è incensurabile su iniziativa della parte civile; infine ha escluso lapresunta contraddizione fra la motivazione e il dispositivo, atteso che la sentenzaimpugnata ha del vero escluso la prova delle condotte materiali e, solo in viaconsequenziale, ad abundantiam, ha rilevato che nessun dissenso era statoesternato dalla persona offesa.5. Il difensore della ricorrente ha depositato note di replica con le qualiha prestato adesione alle conclusioni del Procuratore Generale in ordine allacontraddizione fra la motivazione della sentenza e il dispositivo assolutorio,rimarcando l'interesse concreto della parte civile alla correzione della formula; haaltresì sottolineato l'autonomia dei motivi superstiti concernenti il travisamentodella prova, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e laviolazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, ritenuti ammissibili dallo stessoProcuratore Generale, in quanto miranti esclusivamente a rimuovere gli effettipreclusivi della sentenza impugnata sull'azione civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui allamotivazione.2. Va premesso che la parte civile ha impugnato la sentenza diproscioglimento indicata in epigrafe ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. per isoli interessi civili, secondo quanto previsto, in linea generale, dall’art. 573 cod.proc. pen.2.1. Questa disposizione, nella trama originaria del codice di procedurapenale, si limitava a prevedere, al primo comma, che «[L]’impugnazione per gliinteressi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processopenale». Il secondo comma dell’art. 573 cod. proc. pen. aggiungeva, inoltre,che «[L]’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delledisposizioni penali del provvedimento impugnato».La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato questadisposizione, ritenendo che, in caso di assoluzione dell’imputato perinsussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. e in deroga all’art.538 cod. proc. pen., la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza diproscioglimento, chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, diaffermare la responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, secondo i parametripropri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile (ex plurimis: Sez.3, n. 12255 del 29/11/2018, P., Rv. 275473 – 02; ; Sez. 3, n. 3083 del18/10/2016, Sdolzini, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V.,251061). Secondo questo orientamento, il giudice dell’impugnazione ha, neilimiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i medesimi poteri che avrebbedovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto, se si fosse convinto chetale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato, ben può affermare laresponsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma ildisposto di cui all’art. 622 cod. proc. pen) condannarlo al risarcimento ed allerestituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente- ora perallora- alla condanna di cui all’art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che nonvenne pronunciata per errore (cfr. Sez. U, n. 25083 de 11/07/2006, Negri, Rv.233918 – 01; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, Sdolzini, Rv. 268894; Sez. 6, n.41479 del 25/10/2011, V., 251061; Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano,Rv. 236599 - 01). Nel giudizio, instaurato a seguito di impugnazione propostadalla sola parte civile, il giudice, dunque, ferma restando l’intangibilità dellestatuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilitàdell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazionedi regole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi, Rv.262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751); il giudicedell’impugnazione deve, infatti, formulare, sia pure in via incidentale e al solofine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sullaresponsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusa consentenza passata in giudicato.2.2. Tale interpretazione della disciplina dell’impugnazione per i soliinteressi civili è stata oggetto di un profondo ripensamento a causa del suoobiettivo contrasto con il cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzionedi innocenza riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU (Corte EDU, grandecamera, sentenza 12 luglio 2013, Allen contro [OSCURATO:PERSONA]), dall’art. 48 CDFUE,nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo edel Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti dellapresunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo neiprocedimenti penali. Queste disposizioni, infatti, riconoscono il diritto allapresunzione di innocenza sotto un duplice aspetto; per un verso, attribuisconouna garanzia procedurale nel contesto del processo penale, con implicazioni inordine all’onere della prova, all’applicabilità di presunzioni di fatto e di diritto, alprivilegio contro l’autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alleespressioni premature del convincimento da parte del giudice o di altrifunzionari; per altro verso, una volta che il procedimento penale sia statodefinito con una pronuncia di assoluzione o con proscioglimento in rito (e,dunque, senza che la responsabilità penale sia stata accertata), riconosconoall’imputato il diritto di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubbliciufficiali come persona innocente, impedendo che, nel contesto di unprocedimento successivo, possano essere emessi provvedimenti chepresuppongano la sua responsabilità in ordine al reato che gli era statocontestato e dal quale è stato assolto.2.3. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dallaCorte d’appello di Lecce in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., inrelazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117,primo comma, e all’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE)2016/343, e all’art. 48 CDFUE – dell’art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cuistabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna,anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato,a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato perprescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capidella sentenza che concernono gli interessi civili. In questa sentenza la Cortecostituzionale ha chiarito che la disposizione censurata - che mira a soddisfareun’esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale hasuperato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta digiustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie orestitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento dellaresponsabilità penale dell’imputato - non viola il diritto dell’imputato allapresunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dallagiurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamentodell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reatoestinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice nonè affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio dicolpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o diriforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.La Corte cost ituzionale ha, infatt i , r i levato che i l giudicedell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anzichéverificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla normaincriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecitoaquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato perprescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effettidelle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art.578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del«più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica».2.4. Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Calpitano, hannorecepito questa interpretazione costituzionalmente orientata e hanno rilevatoche «[i]l vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l’art. 578cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l’accertamento dellaresponsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicendapenale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione,sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale» (Sez. U, n. 36208 del28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01). In questa sentenza, dunque, leSezioni unite hanno affermato che, in presenza di prescrizione, la condottadell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e nonpiù come reato, essendo questo ormai estinto.Una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non èpiù consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine allaresponsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilitàcivile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri deldiritto civile.2.5. La disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata,inoltre, profondamente modificata dalla c.d. riforma Cartabia.L’art. 33, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha, infatti,introdotto il comma 1-bis cod. proc. pen., nel corpo dell’art. 573 cod. proc. pen.Questa disposizione prevede che «[Q]uando la sentenza è impugnata per i soliinteressi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazionenon è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice oalla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando leprove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nelgiudizio civile». Il legislatore della riforma, con l’innovativa regola deltrasferimento dell’azione di danno dal giudizio di impugnazione penale algiudice civile - in una situazione in cui, come evidenziato nella relazioneillustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, devono essereverificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmenoincidentalmente la responsabilità penale - ha, dunque, operato unbilanciamento tra la tutela del secondo aspetto del diritto alla presunzione diinnocenza e la tutela della parte civile, per la quale non sarebbe statoragionevole pretendere, dopo la formazione del giudicato assolutorio o diproscioglimento sui capi penali, il rinnovato esercizio dell’azione risarcitoriainnanzi al giudice civile.2.6. La disciplina applicabile al presente ricorso è, tuttavia, quelladelineata dall’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma operata dald.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di tal che il ricorso, non inammissibile, puòessere trattato da questa sezione penaleLe Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, rilevato che l’art. 573,comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamenteai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epocasuccessiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citatadisposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).In tal senso, le Sezioni unite hanno rilevato che i profondi mutamentiintervenuti nella disciplina della costituzione della parte civile per effetto dellac.d. riforma Cartabia escludono l’immediata applicabilità della nuova disposizioneai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022, ovvero alla data dellasua entrata in vigore. Secondo questa pronuncia, dunque, «il necessario rispettodelle ragioni di affidamento dell’impugnante nella non variazione del quadro disistema coesistente al momento dell’impugnazione, ragioni evidentementedirimenti anche nel caso di specie, deve [..] indurre inevitabilmente adindividuare nel momento del deposito dell’atto di costituzione di parte civile lospartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente eimpugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa».Posto, dunque, che, nel caso di specie, la costituzione di parte civile diXXXXXXXXXX, è intervenuta nel corso dell’udienza preliminare, conclusasiall’udienza del 17 ottobre 2022 (e, dunque, anteriormente al 30 dicembre 2022),l’impugnazione proposta deve essere decisa secondo il disposto dell’art. 573 cod.proc. pen., nella formulazione previgente.2.7. Questa disposizione, deve, tuttavia, essere interpretata in sensocostituzionalmente conforme, come indicato dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 182 del 2021. La stessa Corte costituzionale, in questa sentenza, puroccupandosi direttamente di una questione avente ad oggetto l’art. 578 cod.proc. pen., ha chiarito che le argomentazioni sviluppate valgono anche nel casoin cui l’impugnazione sia finalizzata ad ottenere un annullamento delle statuizionicivili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. (v. § 6.3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).La fondatezza dell’impugnazione proposta ai soli effetti civili nel processopenale deve, dunque, accertata, come hanno ritenuto la Corte costituzionale e leSezioni unite nella sentenza Calpitano, con riferimento alla fattispecie civilisticadell’illecito aquiliano e non a quella della responsabilità penale e applicando laregola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quellapenalistica dell’«alto grado di probabilità logica». La giurisprudenza di legittimità,in questa prospettiva interpretativa, ha, peraltro, chiarito che nel giudizio diappello avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto nonsussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente aglieffetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa daparte del pubblico ministero e dell’imputato, il giudice penale, ai finidell’accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione dellaparte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presuppostidella pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto apronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 6, n. 4518 del28/01/2026, Rv. 289331 - 01; Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, P., Rv. 288601– 01, fattispecie in cui ha trovato applicazione, ratione temporis, la disciplina dicui all’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150).Sulla base di questi principi devono essere esaminati i motivi di ricorsodevoluti alla cognizione della Corte.3. Il difensore della parte civile, con il primo motivo proposto, hadedotto la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata.Il motivo è, nei limiti di quanto esposto, fondato ed assorbente rispettoal secondo motivo, con i quale si deduce il travisamento per omessa valutazionedella prova in ordine al contenuto dichiarativo della deposizione della personaoffesa e ad una foto, decisiva, acquisita gli atti, e al quinto motivo, che lamentala contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento aimessaggi vocali acquisiti.3.1. E’ innanzitutto doveroso richiamare il principio espresso dalleSezioni Unite “Troise” secondo il quale «Il giudice d'appello che riformi in sensoassolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovarel'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno resodichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale eadeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusioneadottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez.U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430 – 01).Nella elaborazione giurisprudenziale successiva, il tema dell'oneremotivazionale gravante sul giudice d'appello, in caso di riforma della decisione dicondanna in primo grado, non ha assunto connotazioni uniformi.Una parte della giurisprudenza, muovendo dalle differenze dei canoniprobatori posti a presidio delle diverse decisioni, ha affermato che «Il giudiced'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna diprimo grado, non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenzaassolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in manierarafforzata, ma deve svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosaforza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione percontraddittorietà e illogicità» (ex ceteris: Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv.287634 – 01).Altra parte della giurisprudenza, si è invece chiaramente orientata nelsenso di un obbligo di motivazione rafforzata in termini non dissimili da quelliindividuati per l'ipotesi di riforma di una sentenza assolutoria (in questo senso,cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D'Ambrosio, Rv.289123 - 02, che ha annullato una sentenza di assoluzione emessa in appelloaffermando il principio secondo cui «in tema di giudizio di appello, il giudice cheriforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo di motivazionerafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva,fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su unconfronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essereesplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudiceassumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficiente la meraprospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti». In senso conforme, trale altre, cfr. ad es. Sez. 4 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 -01; Sez. 6 , n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01).Peraltro, come hanno ricordato le sopra richiamate Sezioni Unite“Troise”, non si dubita - al di là di tali oscillazioni sul carattere "rafforzato" dellamotivazione, in ogni caso necessariamente adeguato allo standard probatoriorichiesto - della necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riformadella condanna in assoluzione sul rilievo che il giudice di appello, quando riformain senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza diassoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedentiargomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con lefonti di prova. Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazionegiurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che hastabilito, in linea generale, l'obbligo di una nuova e compiuta strutturamotivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cuiil giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendoall'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato.Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condannapronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsicon le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandonel'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa dellariformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, mariesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primogiudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova ecompiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformiconclusioni assunte.3.2. A tali parametri, ad avviso del Collegio, la Corte territoriale non si èApprofondendo il motivo di ricorso, non può che rilevarsi come ilprovvedimento d'appello non si sia confrontato con le ragioni di condanna dellasentenza di primo grado e con la puntuale valutazione delle prove svolta dalTribunale, frutto di un'analisi specifica delle testimonianze e dei dati documentali.Viceversa, la decisione assolutoria impugnata si fonda su di unaconsiderazione parziale, a tratti travisata, delle prove dichiarative, sia latestimonianza della persona offesa che della teste XXXXX, e documentali, inspecie i messaggi vocali dell'imputato, la foto di alcuni graffi sulla cute dellostesso realizzata all'indomani di uno degli episodi di violenza sessuale, come larelazione medica, su alcuni equivoci interpretativi dei dati di fatto costituenti lapiattaforma probatoria, oltre che su ingiustificati — nel senso di nonadeguatamente spiegati ed approfonditi — sospetti di non credibilità dellavittima del reato.Il Tribunale di Cagliari aveva infatti diffusamente esaminato l'interomateriale acquisito (cfr da pag. 6 a pag. 35), compresa la trascrizione deinumerosi di messaggi, alcuni tecnicamente di contenuto confessorio, inviati dalXXXXXXX alla persona offesa, pervenendo ad una valutazione di pienafondatezza delle ipotesi accusatorie, sia i plurimi episodi di violenza sessuale, percostrizione anche in quanto consumati mentre la persona offesa aveva assuntobevande alcoliche in quantità tale da comportarne l'assoluta incapacità diesprimere un consenso, che i maltrattamenti consumati nel corso della relazionesentimentale, in ragione della piena attendibilità della XXXXX, oltre che deiriscontri acquisiti. Le dichiarazioni della persona offesa in sede di incidenteprobatorio, secondo la valutazione del Tribunale precise, dettagliate e logiche,inequivoche rispetto alla mancanza di consenso alla consumazione dei rapportisessuali in occasione degli episodi denunciati, avevano trovato importantiriscontri: nei messaggi audio del XXXXXXX, contenenti numerose minacce dimorte oltre che l'ammissione di aver usato violenza in occasione di un rapportosessuale; nella foto dei graffi che aveva provocato all'uomo nel tentativo diliberarsi in occasione della violenza del 3 ottobre 2021; nelle testimonianze dellamadre e di una vicina di casa riguardo alle confidenze ricevute dalla personaoffesa, la prima anche teste diretta delle condizioni della figlia, delle tumefazioni,degli insulti e dell'atteggiamento prevaricatorio e maltrattante dal XXXXXXX inminorenne; nella relazione sanitaria, redatta da un'equipe medica, checonfermava il quadro di mesta violenza patito dalla vittima, delineando il fortedisagio che l'aveva segnata e l'incapacità di riconoscere lucidamente la violenzaalla quale era stata per anni sottoposta.3.3. La Corte d'Appello è pervenuta, come già più volte accennato, aduna decisione di integrale riforma della sentenza di primo grado, condividendo irilievi difensivi circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, cui hadiversi episodi di violenza sessuale descritti, traendo tuttavia tali presunteincertezze da elementi relativi alla crisi del rapporto di coppia, ai tentativi diriconciliazione, alle usuali modalità di consumazione dei rapporti sessualiall'interno della coppia, caratterizzati da un atteggiamento dominante e violentodel XXXXXXX, a dispetto dei precisi distinguo operati dalla XXXXX, cui indefinitiva attribuisce, senza meglio disvelarne le ragioni, una rilettura a posteriori“risentita” degli episodi di presunta violenza sessuale; valorizzando il fatto chenon vi sarebbero elementi di riscontro circa l'esercizio di violenza fisica ominaccia da parte dell'imputato e che, comunque, anche con riguardo all'unicoepisodio in cui la donna non avrebbe manifestato incertezze, tuttavia, in assenzadi una manifestazione percepibile del dissenso, XXXXXXX avrebbe agito nellaragionevole convinzione del consenso pieno della donna.Osserva, altresì, il Collegio che lo stesso l'apparato motivazionaledisvela, con riguardo alla contestata violenza sessuale, una significativaperplessità, tale da aver indotto la Procura Generale a denunciare unacontraddizione fra il dispositivo e la parte motiva, questione non sottoposta conla censure di parte ricorrente e, in ogni caso, assorbita dalla ritenuta fondatezzadei motivi sin qui esaminati.3.4. Quanto poi al delitto di maltrattamenti, al di là di alcune citazionigiurisprudenziali, la motivazione della Corte d'appello si limita all'affermazioneche la sentenza impugnata non avrebbe operato una ricostruzione dei contornidella vicenda storico fattuale e che le dichiarazioni della XXXXX non sembranotrovare elementi di riscontro nelle dichiarazioni di altri testimoni, in ogni caso sirileva la totale assenza di condotte tipiche del reato, ulteriore e diversa rispettoai descritti episodi di violenza sessuale, comunque isolati e privi della serialitànecessaria a configurare la fattispecie.3.5. Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, la fondatezza dellecensure formulate dalla ricorrente in ordine al mancato assolvimento, da partedella Corte d'appello, dell'onere motivazionale richiesto, in caso di riforma insenso assolutorio di una sentenza di condanna, dall'elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità inizialmente richiamata.Con riferimento al delitto di violenza sessuale, merita anzitutto pienacondivisione la severa censura formulata, condivisa dal Procuratore Generalepresso questa Corte, con riferimento al fatto che non sono rese intellegibili leragioni per cui abbiano assunto valenza dimostrativa completamente diversarispetto a giudizio operato dal Tribunale, i molteplici messaggi acquisiti - diinequivocabile tenore violento, minatorio degradante, nonché, con riferimento aduno degli episodi di violenza sessuale, parzialmente confessorio - la deposizionedella madre della persona offesa, relegata a mero teste de relato, invece cheteste diretto di plurime circostanze di rilievo, senza minimamente disvelare leragioni di siffatta affermazione, le dichiarazioni della persona offesa che halucidamente distinto le violenze subite dalle pratiche sessuali consensuali,peraltro - secondo la complessiva ricostruzione del giudice di primo grado -anch'esse collocate in un quadro maltrattante e di sistematica prevaricazionepsicologica.Quanto fin qui esposto in ordine alle plurime e non lievi lacunemotivazionali, riscontrate nel percorso argomentativo tracciato a sostegno dellaritenuta sostanziale inattendibilità della XXXXX e alla svalutazione degli elementidi riscontro individuati dal Tribunale, consente di ritenere fondate anche lecensure proposte con riferimento all'assoluzione del XXXXXXX per il delitto dimaltrattamenti, rimarcato in proposito che le violenze sessuali subite e lepratiche sessuali dolorose imposte alla compagna, le manie di controllo cheavevano indotto la vittima non uscire di casa e ad assecondare in tutto ilXXXXXXX pur di non contrariarlo -oltretutto indicative di una limitazione dellalibertà personale apoditticamente esclusa dalla Corte territoriale - costituisconomanifestazioni di una condotta maltrattante al pari delle ingiurie, delle percossecome delle privazioni economiche.3.6. Va da ultimo rimarcato, sotto il profilo della genetica ammissibilitàdei motivi analizzati che, in definitiva, la parte civile, facendo necessarioriferimento alle statuizioni penali, ha chiesto di rimuovere gli effetti preclusividiscendenti dall’efficacia extrapenale del giudicato assolutorio, secondo quantoprevisto dall’art. 652 cod. proc. pen. Questa disposizione, infatti, sancisce che lasentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimentoha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o chel’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimentodi un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile oamministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso daldanneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si siacostituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che ildanneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile.4. Il terzo e il quarto motivo, nella misura in cui rispettivamentededucono l'erronea applicazione dell'art. 609-bis, commi 2 e 6, cod. pen e laviolazione dell'art. 572 cod. pen., sono inammissibili,4.1. La parte civile che impugni la sentenza ai sensi dell’art. 573 cod.proc. pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali, non può,infatti, più dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Una volta divenutaintangibile l’assoluzione o, comunque, il proscioglimento dell’imputato, al giudicedell’impugnazione non è più consentito alcun rilievo neppure incidentale e ai solifini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine allaresponsabilità penale dell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezzadell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale, al fine digarantire il rispetto della presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2,Cost. e dall’art. 6 CEDU, deve essere condotta esclusivamente secondo i criteridel diritto civile.4.2. Va tuttavia rimarcato, ai fini del successivo giudizio di rinvio, che,sotto un profilo squisitamente logico, l’assunzione di sostanze alcoliche ostupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere ilproprio consenso, è incompatibile con la consumazione di un rapporto sessualeconsensuale (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D., Rv. 282834 - 02; Sez. 3, n.38059 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 257374 - 01; analogamente, Sez. 3, n. 31847del 08/05/2025, A., Rv. 288608 - 01; Sez. 3, n. 16046 del 13/02/2018, S., Rv.273056 - 01) e che, d'altro canto, il consenso deve perdurare deve perdurarepacificamente nel corso dell'intero rapporto, né una manifestazione esplicita didissenso può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenticoncludenti di segno contrario (Sez. 3, n. 29356 del 18/04/2024, Rv. 286620 -01), che, infine, l'eventuale errore sul consenso non può basarsi su mericomportamenti concludenti e men che meno può essere tratto, come assume laCorte territoriale, dai pregressi rapporti interpersonali con la vittima, ma èconfigurabile solo laddove si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco,di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (cfr.,tra le tante, Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, S., Rv. 268186-01, e Sez. 3, n.22127 del 23/06/2016, dep. 2017, S. Rv. 270500-01; nonché, con specificoriferimento alla materia degli atti incidenti sulla libertà sessuale compiuti nellosvolgimento della professione sanitaria, Sez. 3, n. 18864 del 22/02/2019, Rv.275743 - 02).5. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod.proc. pen., per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado diappello, che deciderà dell’atto di appello proposto dalla parte civile,uniformandosi ai principi di diritto stabiliti da questa Corte. Il giudice del rinvioprovvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cuirimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimità.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.