Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2020
ECLI:EU:T:2020:637
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0037_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑37/20)
«Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica e pubblicazione – Assenza di errore scusabile – Tardività – Irricevibilità»
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Portata – Decisione della Commissione recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR – Notifica – Successiva pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale – Irrilevanza – Questioni relative al funzionamento e all’organizzazione dei servizi del ricorrente – Irrilevanza
(Artt. 263, comma 6, e 297, § 2, comma 3, TFUE)
(v. punti 17‑20)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2019, L 279, pag. 98
), nella parte riguardante alcune spese effettuate dal [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica ceca e della Repubblica francese.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese relative alle loro istanze di intervento.