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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2020

ECLI:EU:T:2020:637
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0037_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑37/20) «Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica e pubblicazione – Assenza di errore scusabile – Tardività – Irricevibilità» Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Portata – Decisione della Commissione recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR – Notifica – Successiva pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale – Irrilevanza – Questioni relative al funzionamento e all’organizzazione dei servizi del ricorrente – Irrilevanza (Artt. 263, comma 6, e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punti 17‑20) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2019, L 279, pag. 98 ), nella parte riguardante alcune spese effettuate dal [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica ceca e della Repubblica francese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese relative alle loro istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0037_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑37/20) «Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica e pubblicazione – Assenza di errore scusabile – Tardività – Irricevibilità» Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Portata – Decisione della Commissione recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR – Notifica – Successiva pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale – Irrilevanza – Questioni relative al funzionamento e all’organizzazione dei servizi del ricorrente – Irrilevanza (Artt. 263, comma 6, e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punti 17‑20) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2019, L 279, pag. 98 ), nella parte riguardante alcune spese effettuate dal [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica ceca e della Repubblica francese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese relative alle loro istanze di intervento.
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