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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 28768/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento emessa in data 01/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e l'annullamento con rinvio della medesima sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FA7TO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trento in composizione monocratica in data 07/04/2021 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 581, 610, 612, 659, in Trento il 29/03/2017, con la recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen. - riduceva la pena nei confronti dell'imputato.

2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, aw.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enundati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 659 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento alla contravvenzione ascrittagli, unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa e dal teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di fatti collocati in una fase successiva, non sussistendo, in ogni caso, nessun elemento che consenta di qualificare intollerabili i rumori prodotti dal Toller, alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 581 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento al reato ascrittogli, unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa e dal teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di fatti collocati in una fase successiva al narrato della persona offesa, la cui contraddittoria versione è priva di riscontri; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 612 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento al reato ascrittogli, senza considerare come, in riferimento all'uso del bastone, le dichiarazioni della persona offesa non convergessero con quelle del teste [OSCURATO:PERSONA]; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 610 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento al reato ascrittogli, senza considerare come il teste [OSCURATO:PERSONA] non avesse affatto assistito alla scena di costringimento, non avendo egli neanche mai riferito minacce di morte, ma solo insulti; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha erroneamente considerato le circostanze attenuanti generiche sub valenti rispetto alla recidiva, anche alla luce delle condizioni familiari dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

Le deduzioni difensive risultano, evidentemente, del tutto versate in fatto, esondando palesemente dal perimetro del giudizio di legittimità.

Quanto al primo motivo, va ricordato che "L'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato." (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948); inoltre, "Ai fini della con figurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio." (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216).

Alla luce di tali principi ermeneutici risulta palese come la ricostruzione della vicenda - secondo cui, come emerge dalla sentenza di primo grado, dall'interno dell'appartamento del Toller fuoriuscivano grida talmente forti che avevano costretto la persona offesa ad andare a verificare cosa stesse accadendo, con l'intento di farle cessare vista l'ora tarda e che tali grida avessero attirato anche l'attenzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era affacciato e, quindi, aveva assistito a quanto verificatosi - appare assolutamente compatibile con la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 659 cod. pen.

Peraltro, la Corte di merito ha ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] dormiva in una camera insonorizzata e, ciò nonostante, era stato allertato dalle grida.

Le successiva condotte dell'imputato - che aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA] con uno schiaffo senza alcun motivo, apostrofandolo con la frase "negro di merda", spingendolo dal lato opposto delle scale, minacciandolo di morte mentre impugnava un bastone e persino sputandogli in viso, aggiungendo la frase "Come ti sei permesso di suonare il mio campanello? Negro di merda, domani sei morto" - sono state riferite non solo dalla persona offesa, ma anche dal [OSCURATO:PERSONA] che, affacciatosi alla finestra, aveva sentito gli insulti ed aveva visto la condotta minacciosa con l'uso del bastone.

Il ricorso, quindi, prescinde non solo dalla considerazione che, in assenza di elementi tali da inficiare la credibilità della persona offesa, la sentenza può fondarsi anche sulle solo dichiarazioni della stessa, ma anche dal fatto che le doglianze sottoposte a questa Corte hanno formato già oggetto di valutazione da parte della Corte di merito, in quanto proposte con i motivi di appello, che hanno ricevuto più che adeguata risposta.

Quanto alle circostanza attenuanti generiche, la Corte di merito ha valutato corretta la decisione del primo giudice - che aveva ritenuto dette circostanze sub valenti - alla luce delle complessive modalità della condotta, dell'intensità del dolo desumibile dalla pervicacia della condotta e dalla presenza di plurimi precedenti penali, oltre che dall'assenza di qualsivoglia impulso di resipiscenza.

Il motivo, peraltro, risulta del tutto generico, nella misura in cui evoca delle condizioni personali del Toller, meramente asserite.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento emessa in data 01/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e l'annullamento con rinvio della medesima sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FA7TO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trento in composizione monocratica in data 07/04/2021 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 581, 610, 612, 659, in Trento il 29/03/2017, con la recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen. - riduceva la pena nei confronti dell'imputato. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, aw.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enundati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 659 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento alla contravvenzione ascrittagli, unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa e dal teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di fatti collocati in una fase successiva, non sussistendo, in ogni caso, nessun elemento che consenta di qualificare intollerabili i rumori prodotti dal Toller, alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 581 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento al reato ascrittogli, unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa e dal teste [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di fatti collocati in una fase successiva al narrato della persona offesa, la cui contraddittoria versione è priva di riscontri; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 612 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento al reato ascrittogli, senza considerare come, in riferimento all'uso del bastone, le dichiarazioni della persona offesa non convergessero con quelle del teste [OSCURATO:PERSONA]; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 610 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in riferimento al reato ascrittogli, senza considerare come il teste [OSCURATO:PERSONA] non avesse affatto assistito alla scena di costringimento, non avendo egli neanche mai riferito minacce di morte, ma solo insulti; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha erroneamente considerato le circostanze attenuanti generiche sub valenti rispetto alla recidiva, anche alla luce delle condizioni familiari dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Le deduzioni difensive risultano, evidentemente, del tutto versate in fatto, esondando palesemente dal perimetro del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, va ricordato che "L'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato." (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948); inoltre, "Ai fini della con figurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio." (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216). Alla luce di tali principi ermeneutici risulta palese come la ricostruzione della vicenda - secondo cui, come emerge dalla sentenza di primo grado, dall'interno dell'appartamento del Toller fuoriuscivano grida talmente forti che avevano costretto la persona offesa ad andare a verificare cosa stesse accadendo, con l'intento di farle cessare vista l'ora tarda e che tali grida avessero attirato anche l'attenzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era affacciato e, quindi, aveva assistito a quanto verificatosi - appare assolutamente compatibile con la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 659 cod. pen. Peraltro, la Corte di merito ha ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] dormiva in una camera insonorizzata e, ciò nonostante, era stato allertato dalle grida. Le successiva condotte dell'imputato - che aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA] con uno schiaffo senza alcun motivo, apostrofandolo con la frase "negro di merda", spingendolo dal lato opposto delle scale, minacciandolo di morte mentre impugnava un bastone e persino sputandogli in viso, aggiungendo la frase "Come ti sei permesso di suonare il mio campanello? Negro di merda, domani sei morto" - sono state riferite non solo dalla persona offesa, ma anche dal [OSCURATO:PERSONA] che, affacciatosi alla finestra, aveva sentito gli insulti ed aveva visto la condotta minacciosa con l'uso del bastone. Il ricorso, quindi, prescinde non solo dalla considerazione che, in assenza di elementi tali da inficiare la credibilità della persona offesa, la sentenza può fondarsi anche sulle solo dichiarazioni della stessa, ma anche dal fatto che le doglianze sottoposte a questa Corte hanno formato già oggetto di valutazione da parte della Corte di merito, in quanto proposte con i motivi di appello, che hanno ricevuto più che adeguata risposta. Quanto alle circostanza attenuanti generiche, la Corte di merito ha valutato corretta la decisione del primo giudice - che aveva ritenuto dette circostanze sub valenti - alla luce delle complessive modalità della condotta, dell'intensità del dolo desumibile dalla pervicacia della condotta e dalla presenza di plurimi precedenti penali, oltre che dall'assenza di qualsivoglia impulso di resipiscenza. Il motivo, peraltro, risulta del tutto generico, nella misura in cui evoca delle condizioni personali del Toller, meramente asserite. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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