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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04147/2023

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te ORDINANZA sul ricorso 12004-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ISTIT[io NAZION.11,E D11.,I,A PRI NIDEN1,.\ )(11. \ I i in persona del legale rappresentante pro temporc, clettivamente dorniciliato in ROMA, NTL1 CESARF.

B[CCARI \ 29, preSS() l'AV-[OSCURATO:PERSONA] J7. rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], :n1.1RITX1'0, nIANUHT.

ROSI.

CARI. \ \ )1S1( 5.5 TO \ I \ o SGROL - ricorrente - contro \\(- ) C R )RG10, domiciliato in Rom \zz (1Y( )LR presso la ( \ i UI:\ della CORTI-, di CASS ZIONrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-U0 COPR - controricorrente - avverso la sentenza n. 907/2020 della CORTE D'APPELLO di :\1( ), depositata 1'11 /11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \LAVIORE.

RII,INAT() che: La Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto dall'INPS nei confronti dell'avvocato) [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del locale 'Tribunale che aveva ritenuto prescritto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla l,. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2010; per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell'I.N.P.S., in quanto il dies a quo va computato C( n decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 6 luglio 2011 con la conseguenza che il quinquennio era già decorso al momento in cui fu ricevuta la notifica dell'iscrizione d'ufficio ( 7 luglio 9016); pure infondato stato considerato l'ulteriore rilievo dell'I.N.P.S. in ordine alla assenta sospensione della prescrizione ex art.2941 c.c., n. 8, per l'incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all'omessa individuazione degli obblighi C( ntributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.

"quadro RR" del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario, che il professionista Ric. 2021 n. 12004 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -7- aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio reddito da lavoro autonomo; avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso: e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente C( municata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. (A)NSID1',1Z.V() che: il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo stesso sottese sono state ritenute infimdate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile scz.

VI 11/04/2022, n. 11643); in particolare, con l'unico motivo, si deduce la violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31,

1. n. 335/1995, dell'art. 18, commi I e 2, dl. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011 in relazione ;igli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile.

CO n riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 6106/2020; 5414/ 7020; 19403/7019; n. 9270/2019; n. 27950/2018; n. 19640/2018; n. 23()4()/9()19; 90570/9019; n. 1828/2020), e, quindi, esattamente Ric. 2021 n. 12004 sez.

ML ud. 24-11-2022 -3- interpretando) ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertament(): ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito C( ntributivo: le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte vo)Ite ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'o messa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude; e' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v.

Cass. n. 7951 del 9021: (ass. 35168/2021, e successive conformi); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 9(0 9, richiamata in ricorso a fondamento delle censure') ed e', percio, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in Ric. 2021 n. 12004 sez.

ML ud. 24-11-2022 -4- rehzione all'art. 360 c.p.c., COITiThi 1, n. 5, (v. (ass., S.L. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 3752)); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. 1.a Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna FINPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in k. 1400,00 per compensi ed i'..200,00 per esborsi, oltre alle spese forietarie nella misura del 1,50 e spese accessorie di legge . \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, collima 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 12004-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ISTIT[io NAZION.11,E D11.,I,A PRI NIDEN1,.\ )(11. \ I i in persona del legale rappresentante pro temporc, clettivamente dorniciliato in ROMA, NTL1 CESARF. B[CCARI \ 29, preSS() l'AV-[OSCURATO:PERSONA] J7. rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], :n1.1RITX1'0, nIANUHT. ROSI. CARI. \ \ )1S1( 5.5 TO \ I \ o SGROL - ricorrente - contro \\(- ) C R )RG10, domiciliato in Rom \zz (1Y( )LR presso la ( \ i UI:\ della CORTI-, di CASS ZIONrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-U0 COPR - controricorrente - avverso la sentenza n. 907/2020 della CORTE D'APPELLO di :\1( ), depositata 1'11 /11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \LAVIORE. RII,INAT() che: La Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto dall'INPS nei confronti dell'avvocato) [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del locale 'Tribunale che aveva ritenuto prescritto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla l,. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2010; per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell'I.N.P.S., in quanto il dies a quo va computato C( n decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 6 luglio 2011 con la conseguenza che il quinquennio era già decorso al momento in cui fu ricevuta la notifica dell'iscrizione d'ufficio ( 7 luglio 9016); pure infondato stato considerato l'ulteriore rilievo dell'I.N.P.S. in ordine alla assenta sospensione della prescrizione ex art.2941 c.c., n. 8, per l'incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all'omessa individuazione degli obblighi C( ntributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. "quadro RR" del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario, che il professionista Ric. 2021 n. 12004 sez. ML - ud. 24-11-2022 -7- aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio reddito da lavoro autonomo; avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso: e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente C( municata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. (A)NSID1',1Z.V() che: il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo stesso sottese sono state ritenute infimdate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile scz. VI 11/04/2022, n. 11643); in particolare, con l'unico motivo, si deduce la violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1. n. 335/1995, dell'art. 18, commi I e 2, dl. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011 in relazione ;igli art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. CO n riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 6106/2020; 5414/ 7020; 19403/7019; n. 9270/2019; n. 27950/2018; n. 19640/2018; n. 23()4()/9()19; 90570/9019; n. 1828/2020), e, quindi, esattamente Ric. 2021 n. 12004 sez. ML ud. 24-11-2022 -3- interpretando) ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertament(): ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito C( ntributivo: le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte vo)Ite ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'o messa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude; e' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 7951 del 9021: (ass. 35168/2021, e successive conformi); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 9(0 9, richiamata in ricorso a fondamento delle censure') ed e', percio, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in Ric. 2021 n. 12004 sez. ML ud. 24-11-2022 -4- rehzione all'art. 360 c.p.c., COITiThi 1, n. 5, (v. (ass., S.L. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 3752)); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. 1.a Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna FINPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in k. 1400,00 per compensi ed i'..200,00 per esborsi, oltre alle spese forietarie nella misura del 1,50 e spese accessorie di legge . \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, collima 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no
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