CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 agosto 1962
Cassazione n. 16964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 07/08/1962, avverso la sentenza in data 26/05/2020 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'inammissibilità del ricorso per il resto, letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e letta l'ulteriore memoria in replica alla requisitoria generale con cui ha insistito nelle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 10 marzo 2018 del Tribunale di Ancona che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di titolare dell'omonimo studio tecnico, aveva utilizzato nella dichiarazione dei redditi fatture per operazioni inesistenti. 2. L'imputato presenta quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo eccepisce l'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, della deposizione del professionista e del teste [OSCURATO:PERSONA], e il travisamento della prova. Precisa che non si occupava della tenuta della contabilità e della registrazione delle fatture della sua attività. Lamenta il mancato espletamento della perizia calligrafica. Nega che le fatture dell'impresa di pulizie e dell'impresa edile fossero a lui riconducibili. Ammette invece le fatture della copisteria che erano coerenti con l'attività espletata, sebbene avesse preso in leasing una fotocopiatrice multifunzione a colori. Aggiunge che per il 2010 aveva avuto accesso all'istituto dell'accertamento con adesione, che per il 2011 aveva versato le somme richieste dall'Erario, che per il 2012 aveva presentato la domanda di definizione agevolata delle liti fiscali, che per il 2013 aveva sottoscritto l'atto di adesione con l'Agenzia delle entrate. Con il secondo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, cioè la perizia grafologica, e la violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Non v'era il dolo specifico dell'evasione né della frode fiscale, come dimostrato dalla condotta collaborativa con l'Agenzia delle entrate. Con il terzo eccepisce l'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte e l'omessa applicazione della circostanza attenuante dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con il quarto lamenta la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 e dell'attenuante dell'art. 62 n. 6, in particolare per non aver considerato la Corte territoriale lo stato d'incensuratezza, la regolarizzazione della posizione tributaria, il lucro e l'evento dannoso come di speciale tenuità. Ritiene sussistano i presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi due motivi attengono all'accertamento di responsabilità che poggia su solide basi argomentative. Marinelli e Mennelli, da cui provenivano alcune delle fatture ritenute false, hanno negato di conoscere l'imputato e di aver emesso le fatture. In particolare, la fattura di Marinelli per il servizio di pulizia risultava emessa quando la società era già cessata e riportava una cifra di gran lunga superiore a quella pagata per lo stesso servizio ad altre ditte; la fattura di Mennelli ha invece a oggetto un'attività, la prestazione per corsi di formazione in materia di privacy, che esula dall'oggetto sociale di tinteggiatura e posa in opera di vetri. Correttamente i Giudici hanno ritenuto irrilevante la perizia grafologica, poiché, seppur non aveva compilato le fatture, l'imputato le aveva comunque utilizzate nella propria dichiarazione ai fini di evasione. Né vale in senso contrario insistere sull'affidamento del servizio di registrazione delle fatture e di tenuta della contabilità a terzi perché si tratta di attività riferibili in ogni caso all'imputato che ne ha tratto indebiti vantaggi. Analoghe considerazioni valgono per i servizi di copisteria pagati a cifre superiori a quelle di mercato e comunque con versamento in contanti della somma di euro 3.500,00 a fronte dell'emissione della fattura. Né l'imputato né la coimputata non ricorrente, titolare della copisteria, hanno dato spiegazione delle ragioni per cui nelle fatture sarebbero stati omessi i presunti servizi effettivamente erogati. A fronte di tale motivazione, è irrilevante la testimonianza del Trau, secondo cui lo Stacchiotti faceva molte fotocopie in copisteria. Infatti, tale dato è subvalente rispetto ad altri dati, e cioè proprio alla scelta di rivolgersi alla copisteria, nonostante potesse provvedere agli incombenti da solo allo studio professionale, al prezzo spropositato di ciascuna fotocopia alla scelta di pagare una cospicua somma in contanti all'emissione della fattura. Quanto al dolo specifico, non è richiesta una motivazione approfondita, perché connaturato alla presentazione della dichiarazione in cui sono state usate le fatture false. La giurisprudenza ha chiarito che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Cass., Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01). Destituita di fondamento è la tesi difensiva secondo cui la mancanza del dolo si desumerebbe dalla condotta successiva di definizione agevolata del debito tributario, che, non solo non elide l'elemento psicologico, ma non può considerarsi ontologicamente incompatibile con questo, siccome funzionale a ottenere vantaggi di diversa natura, sia sul piano civile, sia eventualmente sul piano penale. Il terzo e il quarto motivo presuppongono l'esame di questioni di fatto non sottoposte all'attenzione della Corte territoriale. Più precisamente, il ricorrente ha lamentato che i Giudici avevano ignorato la consulenza tecnica di parte relativa alle fatture false. L'eccezione sollevata era tuttavia funzionale solo a ottenere la perizia grafologica, istanza, come si è detto, motivatamente disattesa. Per il resto, il ricorrente non ha indicato di aver sottoposto alla Corte le condotte transattive del debito tributario, il cui esame è quindi precluso al giudice di legittimità. Peraltro, la stessa prospettazione difensiva è carente ai fini dell'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, che richiede il pagamento estintivo in una fase molto precoce rispetto alla contestazione del reato. Non consta che il ricorrente abbia rappresentato ai Giudici di appello elementi di giudizio utili ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti specifiche e generiche, mentre adeguata è la motivazione del diniego dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della rilevanza del fatto, avuto riguardo all'entità del danno, argomento che si aggiunge al limite di pena, evidenziato dal difensore che si duole della sfavorevole modifica normativa derivante dall'abrogazione del comma 3 dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, pochi giorni prima della commissione del primo episodio criminoso. Peraltro, va ulteriormente rimarcato che l'imputato è stato condannato per plurimi reati avvinti dalla continuazione, per dichiarazioni fraudolente commesse il 28 settembre 2011, il 27 settembre 2012 e il 30 settembre 2013. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della