CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13044-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1309 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso LA F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 13044/2020 [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 14665/2022 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] SANTONI, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 275/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 479/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 275 depositata il 25.10.2019, la Corte d'appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. accogliendo la domanda degli originari ricorrenti in sede monitoria, ex dipendenti delle società, di liquidazione dell’assegno personale pensionabile (inclusivo dell’elemento distinto della retribuzione-E.D.R.) di cui all’art. 82 del CCNL 96/99 e dell’indennità di buonuscita (da calcolarsi sulla base dell’importo dell’ultima retribuzione erogata alla data di cessazione del rapporto di lavoro);F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 2. la Corte territoriale, per quel che interessa, Numero registro generale 13044/2020 ha escluso ogni duplicazione di pagamento (rispetto Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 14665/2022 al T.F.R. corrisposto per il periodo successivo al Data pubblicazione 09/05/2022 dicembre 1995) rilevando che le differenze retributive pretese rappresentavano il differenziale tra quanto percepito a titolo di buonuscita (calcolata in base alla mensilità di dicembre 1995) rispetto al maggior importo calcolato sulle voci pertinenti all’ultima retribuzione maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in esecuzione della sentenza n. 527/2012 della medesima Corte territoriale – passata in giudicato – di condanna generica alle “differenze a saldo”; del pari, il computo dell’E.D.R. nell’assegno personale pensionabile era stato sancito dalla sentenza passata in giudicato, che – coprendo il dedotto e il deducibile – non poteva più consentire di accogliere i rilievi della società circa la non computabilità di tale emolumento a partire dal 2004; 3. avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura, illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la sentenza di condanna generica emessa dalla stessa Corte di appello di F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 13044/2020 Ancona n. 527/2012 che non si è occupata delle Numero sezionale 1309/2022 modalità di calcolo del credito ma si è limitata a Numero di raccolta generale 14665/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 riconoscere “una somma pari alla differenza tra l’Assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 del COD.CIV.N.L. 69/99 il maggior importo risultante dal computo comprensivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Retribuzione previsto dall’accordo congiunto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con interessi legali e rivalutazione maturati sui singoli ratei scaduti, e le condanne altresì al pagamento dell’Indennità di buonuscita nell’ammontare risultante dall’importo dell’ultima retribuzione pagata”. Invero, la società ha già versato al lavoratore le somme dovute a titolo di buonuscita mediante la corresponsione del T.F.R., che ha sostituito la buonuscita a seguito della privatizzazione di Ferrovie dello Stato; 2. il motivo di ricorso è inammissibile; 3. pur tralasciando i profili di inammissibilità del ricorso elaborato con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione dettato dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ. (secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto integrale della sentenza n. 527/2012, al fine di far comprendere esattamente la domanda ivi proposta dal lavoratore nonché il supporto argomentativo posto dal giudice alla base dell’accoglimento del diritto retributivo, in modo da ricostruire esattamente gli effetti prodotti oltre i confini della specifica fattispecie; cfr. sulla rilevanza della conoscenza delle argomentazioni sviluppate, F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Cass. n.18041 del 2009), la sentenza impugnata ha Numero registro generale 13044/2020 correttamente valutato i limiti oggettivi del Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 14665/2022 giudicato, costituiti dai suoi elementi Data pubblicazione 09/05/2022 costitutivi, ossia il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne formava oggetto (petitum mediato); 4. il giudicato esplicito, invero, come trascritto (parzialmente) dalla sentenza impugnata, copre l'accertamento del diritto ad una differenza a saldo tra la buonuscita erogata ai lavoratori (calcolata in base alla mensilità di dicembre 1995) e il T.F.R. liquidato nel 2006 nonchè il computo dell’E.D.R. (previsto dall’Accordo congiunto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nell’Assegno personale pensionabile; 5. le questioni dell’inclusione delle voci retributive (E.R.I. e E.D.R.) nell’indennità di buonuscita (nonostante la loro considerazione nel calcolo del T.F.R. e la eventuale duplicazione di erogazione) e della non computabilità dell’E.D.R. a partire dal 2004 non attengono al mero calcolo delle somme accertate con sentenza di condanna generica bensì rientrano nell’ambito del giudicato esplicito (delineando il fatto giuridico su cui l’azione si fondava) che ha accertato il diritto dei lavoratori alla corresponsione di tali emolumenti, senza limitazioni temporali e quali diritti a somme differenziale rispetto agli importi già erogati dalla società (nello stesso senso e sulla medesima questione, cfr. Cass. 36620 del 2021, Cass. n. 4042 del 2022); 6. la Corte territoriale ha correttamente interpretato i confini del giudicato della sentenza F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 13044/2020 n. 527/2012 rilevando che oggetto di quell’azione Numero sezionale 1309/2022 giudiziaria erano le “differenze a saldo” tra Numero di raccolta generale 14665/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 quanto erogato a titolo di buonuscita e di T.F.R. in ragione del mancato computo di alcuni istituti retributivi pertinenti all’ultima mensilità percepita (nel 2006), dovendosi ritenere ormai preclusa ogni questione relativa all’inclusione o meno dell’E.D.R. nel conteggio in forza dell’applicazione di Accordi sindacali e COD.CIV.N.L. che ne avevano delimitato il computo solamente a determinati anni, non potendosi più mettere in discussione il diritto già accertato a favore del lavoratore; 7. invero il giudicato "fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (ai sensi dell'articolo 2909 cod.civ.) entro i limiti oggettivi, che sono segnati - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze nn. 11483 del 2004, 14414 del 2002, 14477 del 1999) - dagli elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione, dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma; 8. in conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite sono regolate in base al criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; non sussistono i requisiti della mala fede e della colpa grave per procedere alla condanna della parte soccombente ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ.; 9. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 13044/2020 P. Q. M. Numero sezionale 1309/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e Numero di raccolta generale 14665/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione del 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b