Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26554/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta; letta la rinuncia al ricorso depositata in data 02/05/2023 dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 17 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicare l'istituto della continuazione tra il reato di bancarotta giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/09/2019 e divenuta irrevocabile il 24/02/2021, e analogo reato giudicato con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 18/07/2019 e divenuta definitiva il 22/03/2022.

Secondo il giudice, nonostante l'analoga natura dei reati commessi, la distanza temporale tra i fatti, compiuti i primi tra il 12/05/2012 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] agendo quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA], e i secondi tra il 27/01/2015 e il 29/06/2017 agendo quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] srl, è incompatibile con una ideazione unica e originaria.

Inoltre il Peviani non ha commesso dei meri errori, ma si è prestato consapevolmente ad assumere il ruolo di liquidatore di società decotte e private di ogni risorsa ma gravate di ingenti debiti tributari, contribuendo al loro dissesto omettendo di agire per il recupero dei loro crediti e violando le norme relative alla tenuta delle scritture contabili.

Dalle condotte contestate emerge, quindi, non una continuazione tra reati ma una ben diversa propensione del condannato a delinquere.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), c), ed e) cod.proc.pen.

La motivazione è illogica perché l'applicazione dell'istituto della continuazione non richiede una vicinanza temporale tra i diversi reati, e quindi la distanza tra questi non può, da sola, essere valorizzata in senso negativo né può giustificare il rigetto della relativa richiesta.

Il giudice ha inoltre trascurato altri elementi, quali l'identità delle condotte, la violazione delle medesime norme, la vicinanza di tempo e luogo dei vari reati.

Non ha poi tenuto conto dei più recenti principi giurisprudenziali, secondo cui per applicare l'istituto della continuazione non è necessario che tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, essendo sufficiente la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte solo delineate in vista di un unico fine.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, con cui lamenta che l'ordinanza allegata al ricorso e a lui trasmessa non è quella impugnata, e chiede che essa venga acquisita.4.

Con atto inviato in data 02 maggio 2023 il condannato, sempre per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile.

L'art. 591, primo comma, lett. d) cod.proc.pen. -stabilisce, infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione quando vi è rinuncia ad essa.

La dichiarazione di rinuncia è correttamente formata ed efficace, in quanto proviene da condannato stesso, che l'ha firmata con sottoscrizione autenticata dal suo difensore di fiducia.

Essa produce quindi l'effetto stabilito dalla norma.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta; letta la rinuncia al ricorso depositata in data 02/05/2023 dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicare l'istituto della continuazione tra il reato di bancarotta giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/09/2019 e divenuta irrevocabile il 24/02/2021, e analogo reato giudicato con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 18/07/2019 e divenuta definitiva il 22/03/2022. Secondo il giudice, nonostante l'analoga natura dei reati commessi, la distanza temporale tra i fatti, compiuti i primi tra il 12/05/2012 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] agendo quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA], e i secondi tra il 27/01/2015 e il 29/06/2017 agendo quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] srl, è incompatibile con una ideazione unica e originaria. Inoltre il Peviani non ha commesso dei meri errori, ma si è prestato consapevolmente ad assumere il ruolo di liquidatore di società decotte e private di ogni risorsa ma gravate di ingenti debiti tributari, contribuendo al loro dissesto omettendo di agire per il recupero dei loro crediti e violando le norme relative alla tenuta delle scritture contabili. Dalle condotte contestate emerge, quindi, non una continuazione tra reati ma una ben diversa propensione del condannato a delinquere. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), c), ed e) cod.proc.pen. La motivazione è illogica perché l'applicazione dell'istituto della continuazione non richiede una vicinanza temporale tra i diversi reati, e quindi la distanza tra questi non può, da sola, essere valorizzata in senso negativo né può giustificare il rigetto della relativa richiesta. Il giudice ha inoltre trascurato altri elementi, quali l'identità delle condotte, la violazione delle medesime norme, la vicinanza di tempo e luogo dei vari reati. Non ha poi tenuto conto dei più recenti principi giurisprudenziali, secondo cui per applicare l'istituto della continuazione non è necessario che tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, essendo sufficiente la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte solo delineate in vista di un unico fine. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, con cui lamenta che l'ordinanza allegata al ricorso e a lui trasmessa non è quella impugnata, e chiede che essa venga acquisita.4. Con atto inviato in data 02 maggio 2023 il condannato, sempre per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile. L'art. 591, primo comma, lett. d) cod.proc.pen. -stabilisce, infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione quando vi è rinuncia ad essa. La dichiarazione di rinuncia è correttamente formata ed efficace, in quanto proviene da condannato stesso, che l'ha firmata con sottoscrizione autenticata dal suo difensore di fiducia. Essa produce quindi l'effetto stabilito dalla norma. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il