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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09046/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad APRILIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 giugno 2021, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Velletri aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione aggravata.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di cinque motivi, con i quali ha dedotto cumulativamente i vizi di violazione della legge penale e della legge processuale e quello motivazionale sotto altrettanti profili, riguardanti: - la mancata traduzione dell'imputato, che al momento della celebrazione della udienza di appello si trovava detenuto in carcere; - l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, difettando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo (non è dimostrato che Marchese fosse a bordo dell'autovettura provento di furto e che avesse la consapevolezza della sua provenienza delittuosa); - l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., con la conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; - il mancato riconoscimento di detta circostanza e delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; - l'erronea individuazione del reato più grave (una volta applicata detta circostanza attenuante) nell'applicazione della disciplina della continuazione esterna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte generici.

2. L'art. 23 -bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone che a decorrere «dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 [termine prorogato - per quanto qui rileva - al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126], fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

Nel caso di specie è pacifico che il giudizio di appello si svolse con rito "cartolare", non avendo alcuna delle parti fatto richiesta di discussione orale; lo stato di detenzione dell'imputato, pertanto, era irrilevante.

Nessuna disposizione prevede che nel decreto di citazione per il giudizio di appello o con altro atto sia dato avviso alle parti e ai loro difensori della facoltà di richiedere la trattazione orale, prevista dalla citata norma.3.

Il secondo motivo, in punto di responsabilità, è del tutto generico, avendo completamente obliterato le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 3-4), secondo la quale, alla luce delle risultanze dibattimentali, è stato dimostrato non solo che Marchese fu identificato insieme al complice sull'autovettura rubata, ma anche che egli fu visto dai Carabinieri alla guida dello stesso mezzo, del quale custodiva una chiave non originale presso la propria abitazione, circostanza indicativa, insieme ad altre specificamente evidenziate, della consapevolezza della sicura provenienza furtiva del veicolo.

Priva di ogni fondamento è la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen., giustificato dalla Corte territoriale non solo con il valore del veicolo, ma anche con la negativa personalità dell'imputato, gravato di molteplici precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Il giudice di appello ha correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, non mass. sul punto; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286).

All'infondatezza del terzo motivo consegue quella sull'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sulla individuazione del reato più grave e sulla prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti della recidiva reiterata (stante la preclusione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.) e del nesso teleologico, considerato che il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281257; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad APRILIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 giugno 2021, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Velletri aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione aggravata. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di cinque motivi, con i quali ha dedotto cumulativamente i vizi di violazione della legge penale e della legge processuale e quello motivazionale sotto altrettanti profili, riguardanti: - la mancata traduzione dell'imputato, che al momento della celebrazione della udienza di appello si trovava detenuto in carcere; - l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, difettando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo (non è dimostrato che Marchese fosse a bordo dell'autovettura provento di furto e che avesse la consapevolezza della sua provenienza delittuosa); - l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., con la conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; - il mancato riconoscimento di detta circostanza e delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; - l'erronea individuazione del reato più grave (una volta applicata detta circostanza attenuante) nell'applicazione della disciplina della continuazione esterna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte generici. 2. L'art. 23 -bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone che a decorrere «dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 [termine prorogato - per quanto qui rileva - al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126], fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». Nel caso di specie è pacifico che il giudizio di appello si svolse con rito "cartolare", non avendo alcuna delle parti fatto richiesta di discussione orale; lo stato di detenzione dell'imputato, pertanto, era irrilevante. Nessuna disposizione prevede che nel decreto di citazione per il giudizio di appello o con altro atto sia dato avviso alle parti e ai loro difensori della facoltà di richiedere la trattazione orale, prevista dalla citata norma.3. Il secondo motivo, in punto di responsabilità, è del tutto generico, avendo completamente obliterato le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 3-4), secondo la quale, alla luce delle risultanze dibattimentali, è stato dimostrato non solo che Marchese fu identificato insieme al complice sull'autovettura rubata, ma anche che egli fu visto dai Carabinieri alla guida dello stesso mezzo, del quale custodiva una chiave non originale presso la propria abitazione, circostanza indicativa, insieme ad altre specificamente evidenziate, della consapevolezza della sicura provenienza furtiva del veicolo. Priva di ogni fondamento è la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen., giustificato dalla Corte territoriale non solo con il valore del veicolo, ma anche con la negativa personalità dell'imputato, gravato di molteplici precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il giudice di appello ha correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, non mass. sul punto; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286). All'infondatezza del terzo motivo consegue quella sull'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sulla individuazione del reato più grave e sulla prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti della recidiva reiterata (stante la preclusione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.) e del nesso teleologico, considerato che il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281257; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f