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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1969

Cassazione n. 34938/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1969 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento al caso di specie e, più in particolare, al contenuto della sentenza impugnata e che, di conseguenza, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi nei confronti della decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1969 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento al caso di specie e, più in particolare, al contenuto della sentenza impugnata e che, di conseguenza, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi nei confronti della decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio
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