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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19126/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 17 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Brindisi il 17 giugno 2022, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), perché il fatto non sussiste, e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), revocando la confisca disposta relativamente al capo a) e confermando la confisca diretta del profitto di euro 589.444 disposta in ordine al capo b).

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la ritenuta configurabilità del delitto di cui al capo b (art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, hanno diffusamente spiegato le ragioni per le quali non poteva attribuirsi efficacia scriminante alla crisi aziendale della società SI.TEC. amministrata dall'imputato (cfr. in proposito le pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa censura la conferma della sola confisca diretta disposta rispetto al reato di cui al capo b, dichiarato prescritto in appello, è anch'esso inammissibile, in quanto la confisca diretta è stata disposta nei confronti della società, per cui l'odierno ricorrente, che ha proposto ricorso in proprio, risulta privo di legittimazione al riguardo.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 27 4G226 Furrze,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 17 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Brindisi il 17 giugno 2022, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), perché il fatto non sussiste, e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), revocando la confisca disposta relativamente al capo a) e confermando la confisca diretta del profitto di euro 589.444 disposta in ordine al capo b). Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la ritenuta configurabilità del delitto di cui al capo b (art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, hanno diffusamente spiegato le ragioni per le quali non poteva attribuirsi efficacia scriminante alla crisi aziendale della società SI.TEC. amministrata dall'imputato (cfr. in proposito le pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa censura la conferma della sola confisca diretta disposta rispetto al reato di cui al capo b, dichiarato prescritto in appello, è anch'esso inammissibile, in quanto la confisca diretta è stata disposta nei confronti della società, per cui l'odierno ricorrente, che ha proposto ricorso in proprio, risulta privo di legittimazione al riguardo. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 27 4G226 Furrze,
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