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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08954/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene alla valutazione di una quaestio facti, riguardante la presunta contiguità temporale e spaziale tra il reato presupposto e la contestata condotta di ricettazione, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità; che, tenuto conto che il suddetto profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito con l'atto di appello, deve ribadirsi che: «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla mancata conclusione del giudizio di bilanciamento con criterio di prevalenza di tale circostanza aggravante sull'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., non è consentito in questa sede per un duplice ordine di ragioni; che, preliminarmente deve evidenziarsi che tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; che, inoltre, giova ribadire che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene alla valutazione di una quaestio facti, riguardante la presunta contiguità temporale e spaziale tra il reato presupposto e la contestata condotta di ricettazione, che è invero avulsa dal sindacato di legittimità; che, tenuto conto che il suddetto profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito con l'atto di appello, deve ribadirsi che: «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla mancata conclusione del giudizio di bilanciamento con criterio di prevalenza di tale circostanza aggravante sull'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., non è consentito in questa sede per un duplice ordine di ragioni; che, preliminarmente deve evidenziarsi che tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; che, inoltre, giova ribadire che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3
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