CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 23985 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta edifende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 656/10/16 depositata in data 14 marzo 2016, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l'appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti d e ll'Agenzia delle entrate avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza n. 109 / 03/2012 che aveva rigettato il ricorso proposto da l contribuentecontro l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 37,terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto considerato soggettointerponente, cui imputare quindi il reddito, nell'ambito della cessione di partecipazioni societarie, trasferite ai propri figli, attraverso la costituzione dellasocietà semplice Cano s.s., per la somma di euro 2.288.663,22, il 27 luglio 2006, e rivendute nello stesso giorno dalla società Cano s.s. alla [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di euro 3.794.999,04, con somme poi confluite, tramite girocontifinanziari, a favore dei soci, ossia dei figli del Marcotti; -il giudice d'appello rilevava che l'avviso di accertamento muoveva dal presupposto che, mediante la cessione delle quote sociali possedute nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato ad una operazione condotta mediante interposizione fittizia di persona, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, avvenuta tramiteinterposizione della società Cano s.s. e dei figli. L'Agenzia delle entrate non avrebbe fornito la prova che il contribuente fosse l'effettivo possessore del r eddito per interposta persona; in particolare, non era stata fornita la prova che il ricavato della cessione delle quote delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stato ricevuto proprio da [OSCURATO:PERSONA] essendo stata data dimostrazione, al contrario, con gli estratti conto bancari che i figli del ricorrente avessero intascato tale somma; -avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; resiste con controricorso il contribuente; Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volere avvalersidella definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22fino alla data del 10 ottobre 2023 e rinvia la caus