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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2021

Cassazione n. 36347/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 28 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] e Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto in data 26 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Bari aveva applicato nei confronti del primo la confisca di prevenzione di attività finanziarie, nei confronti dei terzi la confisca delle quote sociali e del compendio aziendale della società anzidetta.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i due difensori di fiducia hanno depositato distinti atti di impugnazione.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato con unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto a fronte di provvedimenti di sequestro eseguiti in data 4 maggio 2016 il Tribunale di Bari aveva emesso il decreto di confisca solo in data 26 febbraio 2020, ben oltre il termine di legge.

Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risultando il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Bari oltre il termine di anni uno e mesi sei dai provvedimenti di sequestro.

Con il secondo motivo viene denunciata la mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dal decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nel procedimento n. 11952/2018 iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'imputazione riguardava la partecipazione a sodalizio, in tesi di accusa, promosso e diretto da [OSCURATO:PERSONA], e dunque il provvedimento di archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'assenza di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], costituiva elemento probatorio decisivo in relazione all'accertamento in ordine alla liceità, o meno, delle risorse economiche investite nell'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA].

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio era stato fondato sul quadro indiziario, a carico del ricorrente, in ordine al ruolo direttivo svolto nel sodalizio cui avrebbero partecipato tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ipotesi di reato iscritta al procedimento n. 13047/2008.

In particolare, era stata valorizzata la circostanza, falsa, secondo la quale il sodale Spezzacatena sarebbe stato fratello di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non era stato considerato che la richiesta di misura cautelare era stata respinta e che nei confronti di alcuni indagati era stata disposta l'archiviazione.

Il compendio accusatorio, costituito dalle dichiarazioni di due collaboratori, non aveva offerto alcun elemento idoneo a giustificare il giudizio di derivazione delle attività economiche da proventi illeciti.

I reati oggetto delle indagini nel procedimento iscritto al n. 7737/14 erano relativi a fatti successivi di cinque anni, di modesta entità e inidonei a consentire accumulazioni di patrimonio.

Il ricorrente da tempo era uscito dalla compagine sociale dell'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che operava su immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nati Con il terzo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione del giudizio sulla attuale pericolosità del ricorrente.

Il provvedimento aveva fatto riferimento a fatti risalenti al periodo tra il 2000 e il 2015, senza alcun riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi della misura disposta.

2.2. Il ricorso presentato nell'interesse dei terzi interessati, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in quanto a fronte di provvedimenti di sequestro eseguiti in data 4 maggio 2016 il Tribunale di Bari aveva emesso il decreto di confisca solo in data 26 febbraio 2020, ben oltre il termine di legge.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine al rapporto di proporzionalità tra i redditi leciti e gli investimenti compiuti.

Il giudizio era stato fondato sul quadro indiziario, a carico del ricorrente, in ordine al ruolo direttivo svolto nel sodalizio cui avrebbero partecipato tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ipotesi di reato iscritta al procedimento n. 13047/2008.

In particolare, era stata valorizzata la circostanza, falsa, secondo la quale il sodale Spezzacatena sarebbe stato fratello di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, non era stato considerato che la richiesta di misura cautelare era stata respinta e che nei confronti di alcuni indagati era stata disposta l'archiviazione.

Il compendio accusatorio, costituito dalle dichiarazioni di due collaboratori, non aveva offerto alcun elemento idoneo a giustificare il giudizio di derivazione delle attività economiche da proventi illeciti.

I reati oggetto delle indagini nel procedimento iscritto al n. 7737/14 erano relativi a fatti successivi di cinque anni, di modesta entità e inidonei a consentire accumulazioni di patrimonio.

L'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita nell'anno 1998, in epoca antecedente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], datata dal 2000.

Tramite deposizioni testimoniali era stata provata l'estraneità del proposto dalla proprietà e gestione dell'azienda agricola, come era provata l'attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di beni immobili che immotivatamente sono stati ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Nella determinazione del reddito disponibile, non era stata adeguatamente valutata la redditività dell'azienda agricola né i proventi delle vendite immobiliari. [OSCURATO:PERSONA] da tempo era uscito dalla compagine sociale dell'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che operava su immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento aveva fatto riferimento a fatti risalenti al periodo tra il 2000 e il 2015, senza alcun riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi della misura disposta.

3. L'Avvocato Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono inammissibili perché in parte manifestamente infondati, in parte non consentiti.

1. Tutti i ricorsi denunciano la violazione dell'art. 24 d.lgs n. 159/2011, essendo intervenuto il decreto di confisca oltre il termine di un anno e sei mesi dai provvedimenti di sequestro.

La disposizione stabilisce che "Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario", la norma prevede, poi, la possibilità di proroga del termine nel caso di indagini complesse e casi di sospensione del decorso del termine.

Il Tribunale di Bari ha pronunciato la confisca con decreto depositato in data 29 luglio 2020, rilevando, sul punto, che i provvedimenti di sequestro avevano avuto esecuzione dal 10 novembre 2017 e che il termine di efficacia era stato sospeso in ragione della sospensione feriale dei termini processuali, per richieste di rinvio della difesa (dal 10 aprile 2019 al 27 novembre 2019), per il tempo occorrente per la perizia (giorni sessanta), ed era stato prorogato di ulteriori mesi sei all'udienza in data 29 gennaio 2020.

Nel giudizio di appello, sul punto, le difese avevano evidenziato che l'immissione nel possesso dei beni era risalente al 4 maggio 2016, in forza di un decreto di sequestro emesso in data 28 aprile 2016 dal Tribunale di Trani, che successivamente aveva dichiarato la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Tribunale di Bari che aveva emesso nuovo decreto di sequestro in data 27 ottobre 2017.

Il secondo giudice ha respinto la relativa eccezione, osservando che il termine di efficacia del sequestro doveva essere computato dalla immissione nel possesso dei beni avente titolo dal sequestro disposto dal Tribunale di Bari, confermando così la legittimità della decisione di primo grado.

I ricorsi hanno articolato la censura di violazione di legge sia in relazione alla individuazione del dies a quo, sia in relazione alla legittimità dei provvedimenti di proroga e sospensione del termine, sia, infine, in relazione al difetto di competenza del Tribunale di Bari, cui non era stata presentata richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, funzionalmente competente.

I motivi sono manifestamente infondati.

Quanto alla competenza del Tribunale di Bari a disporre la confisca, si deve rilevare che il procedimento aveva avuto origine proprio da richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, originariamente, indirizzata al Tribunale di Trani che, quindi, dichiaratosi incompetente, l'aveva trasmessa al Tribunale di Bari.

La confisca risulta quindi emessa su richiesta del Procuratore della Repubblica funzionalmente competente.

Quanto alla denunciata violazione del termine di efficacia del sequestro, la giurisprudenza ha chiarito che "il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca" (Cass. Sez. 5, n. 49149 del 11/9/2019, Strano, Rv. 277652).

Dunque, la questione posta dalle difese - l'inefficacia del sequestro per decorso del termine - non determina l'invalidità del provvedimento di confisca.

Si deve aggiungere che, pacificamente, l'originario decreto di sequestro era stato seguito da altro sequestro, emesso dal Tribunale di Bari, sui medesimi beni.

Le difese avevano sostenuto l'intervenuta inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di Bari, e dunque correttamente il relativo termine di efficacia era stato computato dalla immissione nel possesso dei beni che aveva avuto titolo da detto sequestro.

Infine, va evidenziato come il provvedimento del tribunale di bari avesse già specificamente indicato che il termine era stato oggetto di una proroga per sei mesi e di ulteriori periodi di sospensione, determinati da ragioni processuali, pure specificamente indicate.

La diversa natura degli istituti della proroga e della sospensione del decorso del termine preclude che i periodi di sospensione possano essere computati come periodi di proroga del termine.

2. Nell'interesse del proposto [OSCURATO:PERSONA], il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto altri motivi, uno, il secondo, relativo alla mancata acquisizione di un decreto di archiviazione e gli altri, il terzo e il quarto, relativi alla motivazione del giudizio di pericolosità riferito al periodo anteriore all'anno 2008 e all'attualità.

I motivi risultano non consentiti e generici.

Quanto alla denuncia di mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva, si deve, innanzitutto, rilevare che la giurisprudenza ha precisato che "Nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva" (Cass. Sez. 1, n. 8641 del 10/2/2009, Giuliana, Rv. 242887).

Si deve aggiungere che la doglianza proposta dà atto che sulla richiesta si era pronunciata la Corte di appello di Bari e deduce che la motivazione della specifica decisione sarebbe errata, così sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del carattere decisivo della prova non assunta, valutazione che va al di là dei limiti del giudizio di legittimità.Per di più, si tratta di un decreto di archiviazione relativo ad una posizione diversa dal ricorrente, e dunque documento che non prova i fatti in esso accertati, bensì propone argomentazioni, e non può essere ritenuto prova decisiva.

Gli ulteriori motivi denunciano difetto di motivazione del giudizio di pericolosità.

Innanzitutto, si deve rilevare che "Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Cass. Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulé, Rv. 279284), e dunque il terzo motivo, che censura la motivazione del giudizio di pericolosità riferito al periodo antecedente all'anno 2008, non è consentito.

Sul punto, la difesa concentra i rilievi critici nei confronti delle argomentazioni svolte dal giudice dell'appello, e dunque dà atto che il tema è stato esaminato e la decisione oggetto di motivazione.

La doglianza, che comunque appare articolata nella prospettiva di una rivisitazione del giudizio di merito, risulta dunque non consentita nel procedimento di prevenzione.

Con riguardo al giudizio sulla pericolosità riferita all'attualità, il quarto motivo denuncia l'assenza di motivazione, ma è generico in quanto non si confronta con la specifica ragione, esplicitata alla pagina sette del provvedimento impugnato, del mancato esame del punto: si trattava di questione che la parte appellante non aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello.

3. Quanto alla posizione dei terzi interessati, il ricorso propone ulteriore motivo, rubricato come "Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'errata motivazione circa il giudizio di proporzione delle fonti legittime e degli investimenti", che articola censura motivazionale in relazione a plurimi punti della decisione: la pericolosità del proposto; il carattere reddituale dell'attività criminosa commessa dal proposto, l'insussistenza di correlazione temporale tra pericolosità del proposto e costituzione dell'azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]., la non riferibilità dell'azienda agricola medesima e dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] alla disponibilità del proposto, la valutazione della capacità reddituale da fonti lecite, "l'appartenenza dei proposti ad una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011", la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto, il requisito dell'attualità della pericolosità sociale.Il motivo viene dunque presentato come attinente alla motivazione del provvedimento impugnato, vizio che non è denunciabile con ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione.

Inoltre, i ricorrenti, nella posizione di terzi interessati, avrebbero potuto proporre questioni in ordine alla loro effettiva ed esclusiva proprietà dei beni confiscati, tema che non è stato esaminato.

Infine, si deve aggiungere che si tratta di una doglianza genericamente formulata, prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato che ha specificamente evidenziato sia che la pericolosità del proposto era accertata sin dall'anno 2000 e con riguardo ad attività criminose ad elevata redditività (stupefacenti, usura, estorsione, reati finanziari), sia che i beni confiscati erano stati acquistati nel periodo di pericolosità, sia la riferibilità dell'azienda agricola alla disponibilità, per interposizione dei familiari, del proposto.

4. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 28 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] e Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto in data 26 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Bari aveva applicato nei confronti del primo la confisca di prevenzione di attività finanziarie, nei confronti dei terzi la confisca delle quote sociali e del compendio aziendale della società anzidetta. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] i due difensori di fiducia hanno depositato distinti atti di impugnazione. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato con unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto a fronte di provvedimenti di sequestro eseguiti in data 4 maggio 2016 il Tribunale di Bari aveva emesso il decreto di confisca solo in data 26 febbraio 2020, ben oltre il termine di legge. Il ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risultando il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Bari oltre il termine di anni uno e mesi sei dai provvedimenti di sequestro. Con il secondo motivo viene denunciata la mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dal decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nel procedimento n. 11952/2018 iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputazione riguardava la partecipazione a sodalizio, in tesi di accusa, promosso e diretto da [OSCURATO:PERSONA], e dunque il provvedimento di archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'assenza di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], costituiva elemento probatorio decisivo in relazione all'accertamento in ordine alla liceità, o meno, delle risorse economiche investite nell'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio era stato fondato sul quadro indiziario, a carico del ricorrente, in ordine al ruolo direttivo svolto nel sodalizio cui avrebbero partecipato tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ipotesi di reato iscritta al procedimento n. 13047/2008. In particolare, era stata valorizzata la circostanza, falsa, secondo la quale il sodale Spezzacatena sarebbe stato fratello di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non era stato considerato che la richiesta di misura cautelare era stata respinta e che nei confronti di alcuni indagati era stata disposta l'archiviazione. Il compendio accusatorio, costituito dalle dichiarazioni di due collaboratori, non aveva offerto alcun elemento idoneo a giustificare il giudizio di derivazione delle attività economiche da proventi illeciti. I reati oggetto delle indagini nel procedimento iscritto al n. 7737/14 erano relativi a fatti successivi di cinque anni, di modesta entità e inidonei a consentire accumulazioni di patrimonio. Il ricorrente da tempo era uscito dalla compagine sociale dell'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che operava su immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nati Con il terzo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione del giudizio sulla attuale pericolosità del ricorrente. Il provvedimento aveva fatto riferimento a fatti risalenti al periodo tra il 2000 e il 2015, senza alcun riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi della misura disposta. 2.2. Il ricorso presentato nell'interesse dei terzi interessati, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in quanto a fronte di provvedimenti di sequestro eseguiti in data 4 maggio 2016 il Tribunale di Bari aveva emesso il decreto di confisca solo in data 26 febbraio 2020, ben oltre il termine di legge. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine al rapporto di proporzionalità tra i redditi leciti e gli investimenti compiuti. Il giudizio era stato fondato sul quadro indiziario, a carico del ricorrente, in ordine al ruolo direttivo svolto nel sodalizio cui avrebbero partecipato tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ipotesi di reato iscritta al procedimento n. 13047/2008. In particolare, era stata valorizzata la circostanza, falsa, secondo la quale il sodale Spezzacatena sarebbe stato fratello di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, non era stato considerato che la richiesta di misura cautelare era stata respinta e che nei confronti di alcuni indagati era stata disposta l'archiviazione. Il compendio accusatorio, costituito dalle dichiarazioni di due collaboratori, non aveva offerto alcun elemento idoneo a giustificare il giudizio di derivazione delle attività economiche da proventi illeciti. I reati oggetto delle indagini nel procedimento iscritto al n. 7737/14 erano relativi a fatti successivi di cinque anni, di modesta entità e inidonei a consentire accumulazioni di patrimonio. L'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita nell'anno 1998, in epoca antecedente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], datata dal 2000. Tramite deposizioni testimoniali era stata provata l'estraneità del proposto dalla proprietà e gestione dell'azienda agricola, come era provata l'attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di beni immobili che immotivatamente sono stati ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Nella determinazione del reddito disponibile, non era stata adeguatamente valutata la redditività dell'azienda agricola né i proventi delle vendite immobiliari. [OSCURATO:PERSONA] da tempo era uscito dalla compagine sociale dell'Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che operava su immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento aveva fatto riferimento a fatti risalenti al periodo tra il 2000 e il 2015, senza alcun riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi della misura disposta. 3. L'Avvocato Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono inammissibili perché in parte manifestamente infondati, in parte non consentiti. 1. Tutti i ricorsi denunciano la violazione dell'art. 24 d.lgs n. 159/2011, essendo intervenuto il decreto di confisca oltre il termine di un anno e sei mesi dai provvedimenti di sequestro. La disposizione stabilisce che "Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario", la norma prevede, poi, la possibilità di proroga del termine nel caso di indagini complesse e casi di sospensione del decorso del termine. Il Tribunale di Bari ha pronunciato la confisca con decreto depositato in data 29 luglio 2020, rilevando, sul punto, che i provvedimenti di sequestro avevano avuto esecuzione dal 10 novembre 2017 e che il termine di efficacia era stato sospeso in ragione della sospensione feriale dei termini processuali, per richieste di rinvio della difesa (dal 10 aprile 2019 al 27 novembre 2019), per il tempo occorrente per la perizia (giorni sessanta), ed era stato prorogato di ulteriori mesi sei all'udienza in data 29 gennaio 2020. Nel giudizio di appello, sul punto, le difese avevano evidenziato che l'immissione nel possesso dei beni era risalente al 4 maggio 2016, in forza di un decreto di sequestro emesso in data 28 aprile 2016 dal Tribunale di Trani, che successivamente aveva dichiarato la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Tribunale di Bari che aveva emesso nuovo decreto di sequestro in data 27 ottobre 2017. Il secondo giudice ha respinto la relativa eccezione, osservando che il termine di efficacia del sequestro doveva essere computato dalla immissione nel possesso dei beni avente titolo dal sequestro disposto dal Tribunale di Bari, confermando così la legittimità della decisione di primo grado. I ricorsi hanno articolato la censura di violazione di legge sia in relazione alla individuazione del dies a quo, sia in relazione alla legittimità dei provvedimenti di proroga e sospensione del termine, sia, infine, in relazione al difetto di competenza del Tribunale di Bari, cui non era stata presentata richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, funzionalmente competente. I motivi sono manifestamente infondati. Quanto alla competenza del Tribunale di Bari a disporre la confisca, si deve rilevare che il procedimento aveva avuto origine proprio da richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, originariamente, indirizzata al Tribunale di Trani che, quindi, dichiaratosi incompetente, l'aveva trasmessa al Tribunale di Bari. La confisca risulta quindi emessa su richiesta del Procuratore della Repubblica funzionalmente competente. Quanto alla denunciata violazione del termine di efficacia del sequestro, la giurisprudenza ha chiarito che "il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca" (Cass. Sez. 5, n. 49149 del 11/9/2019, Strano, Rv. 277652). Dunque, la questione posta dalle difese - l'inefficacia del sequestro per decorso del termine - non determina l'invalidità del provvedimento di confisca. Si deve aggiungere che, pacificamente, l'originario decreto di sequestro era stato seguito da altro sequestro, emesso dal Tribunale di Bari, sui medesimi beni. Le difese avevano sostenuto l'intervenuta inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di Bari, e dunque correttamente il relativo termine di efficacia era stato computato dalla immissione nel possesso dei beni che aveva avuto titolo da detto sequestro. Infine, va evidenziato come il provvedimento del tribunale di bari avesse già specificamente indicato che il termine era stato oggetto di una proroga per sei mesi e di ulteriori periodi di sospensione, determinati da ragioni processuali, pure specificamente indicate. La diversa natura degli istituti della proroga e della sospensione del decorso del termine preclude che i periodi di sospensione possano essere computati come periodi di proroga del termine. 2. Nell'interesse del proposto [OSCURATO:PERSONA], il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto altri motivi, uno, il secondo, relativo alla mancata acquisizione di un decreto di archiviazione e gli altri, il terzo e il quarto, relativi alla motivazione del giudizio di pericolosità riferito al periodo anteriore all'anno 2008 e all'attualità. I motivi risultano non consentiti e generici. Quanto alla denuncia di mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva, si deve, innanzitutto, rilevare che la giurisprudenza ha precisato che "Nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva" (Cass. Sez. 1, n. 8641 del 10/2/2009, Giuliana, Rv. 242887). Si deve aggiungere che la doglianza proposta dà atto che sulla richiesta si era pronunciata la Corte di appello di Bari e deduce che la motivazione della specifica decisione sarebbe errata, così sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del carattere decisivo della prova non assunta, valutazione che va al di là dei limiti del giudizio di legittimità.Per di più, si tratta di un decreto di archiviazione relativo ad una posizione diversa dal ricorrente, e dunque documento che non prova i fatti in esso accertati, bensì propone argomentazioni, e non può essere ritenuto prova decisiva. Gli ulteriori motivi denunciano difetto di motivazione del giudizio di pericolosità. Innanzitutto, si deve rilevare che "Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Cass. Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulé, Rv. 279284), e dunque il terzo motivo, che censura la motivazione del giudizio di pericolosità riferito al periodo antecedente all'anno 2008, non è consentito. Sul punto, la difesa concentra i rilievi critici nei confronti delle argomentazioni svolte dal giudice dell'appello, e dunque dà atto che il tema è stato esaminato e la decisione oggetto di motivazione. La doglianza, che comunque appare articolata nella prospettiva di una rivisitazione del giudizio di merito, risulta dunque non consentita nel procedimento di prevenzione. Con riguardo al giudizio sulla pericolosità riferita all'attualità, il quarto motivo denuncia l'assenza di motivazione, ma è generico in quanto non si confronta con la specifica ragione, esplicitata alla pagina sette del provvedimento impugnato, del mancato esame del punto: si trattava di questione che la parte appellante non aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello. 3. Quanto alla posizione dei terzi interessati, il ricorso propone ulteriore motivo, rubricato come "Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'errata motivazione circa il giudizio di proporzione delle fonti legittime e degli investimenti", che articola censura motivazionale in relazione a plurimi punti della decisione: la pericolosità del proposto; il carattere reddituale dell'attività criminosa commessa dal proposto, l'insussistenza di correlazione temporale tra pericolosità del proposto e costituzione dell'azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]., la non riferibilità dell'azienda agricola medesima e dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] alla disponibilità del proposto, la valutazione della capacità reddituale da fonti lecite, "l'appartenenza dei proposti ad una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011", la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto, il requisito dell'attualità della pericolosità sociale.Il motivo viene dunque presentato come attinente alla motivazione del provvedimento impugnato, vizio che non è denunciabile con ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione. Inoltre, i ricorrenti, nella posizione di terzi interessati, avrebbero potuto proporre questioni in ordine alla loro effettiva ed esclusiva proprietà dei beni confiscati, tema che non è stato esaminato. Infine, si deve aggiungere che si tratta di una doglianza genericamente formulata, prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato che ha specificamente evidenziato sia che la pericolosità del proposto era accertata sin dall'anno 2000 e con riguardo ad attività criminose ad elevata redditività (stupefacenti, usura, estorsione, reati finanziari), sia che i beni confiscati erano stati acquistati nel periodo di pericolosità, sia la riferibilità dell'azienda agricola alla disponibilità, per interposizione dei familiari, del proposto. 4. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tr
Decreto Cassazione n. 36347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris