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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 1965

Cassazione n. 38131/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1965 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per fatti collegati alla cessione di sostanze stupefacenti e per la sua partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di droga, che importava la sostanza dal sud America, essendo stato tra l'altro condannato per l'introduzione di 44 kg. di cocaina dall'Ecuador, sottoposta a sequestro a Roma il 3/8/2011.

Ancora, un episodio precedente del 2002 era relativo all'importazione di 330 kg. di cocaina.

Con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino, valorizzando la positiva esperienza offerta dalla fruizione di permessi premio, Fiorentino era stato ammesso' al regime di semilibertà avendo la disponibilità di un lavoro a Roma presso l'esercizio della compagna [OSCURATO:PERSONA], esercizio denominato borse e caffè.

Ammesso al regime di affidamento in prova al servizio sociale la misura alternativa è stata sospesa in ragione dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] commessa il 3/7/2021.

La vicenda si sostanziava in una minaccia che Fiorentino avrebbe posto in essere verso l'anzidetta Messina che aveva rinvenuto l'ingresso alle sue proprietà ostruito dalla vettura di Fiorentino.

Ne era derivato uno scontro con la compagna, [OSCURATO:PERSONA], cui aveva preso parte anche Fiorentino.

Il Tribunale di sorveglianza non ha ritenuto che costui fosse meritevole di proseguire l'affidamento in atto.

Ciò per il comportamento tenuto nel contesto complessivo, legato alla condotta vero Messina in occasione della vicenda che aveva visto la dura contrapposizione tra Manfré e la stessa Messina, comportamento di cui davano atto gli stessi testi escussi.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e lamenta quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si duole della violazione di legge per l'intervenuta revoca della misura in ragione del comportamento tenuto non dall'affidato, ma da terzi.

Avendo la revoca carattere sanzionatorio il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto individuare i comportamenti contrari alle prescrizioni che determinavano la revoca della misura stessa.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine ai motivi fondanti la revoca della misura.

Oltre alla mancanza di motivazione sulla gravità della violazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni di Messina, contenute nell'atto di querela dichiarazioni infondate e che avevano determinato la sospensione in via provvisoria della misura alternativa.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 51-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, in ordine alla possibilità di procedere alla sostituzione della misura alternativa.

Nulla escludeva che pur a fronte della revoca dell'affidamento in prova si potessero ritenere sussistenti i presupposti per applicare la semilibertà o la detenzione domiciliare.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge in ordine ai presupposti per procedere alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con indebita sovrapposizione della dichiarazione di revoca a quella di cessazione della misura.

Nella specie il problema era legato alla inidoneità dell'attività lavorativa svolta da Fiorentino presso l'esercizio della compagna e ciò avrebbe comportato la cessazione dell'affidamento e non la sua revoca.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta l'illogicità della motivazione nella determinazione del dies a quo di decorrenza della revoca della misura con valorizzazione del comportamento tenuto da soggetti terzi rispetto all'interessato in assenza di comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura da parte di Fiorentino.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Appaiono tali, in primo luogo, le articolate doglianze in merito alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale.

I motivi di doglianza possono essere, innanzitutto, trattati congiuntamente esponendo questioni strettamente connesse in collegamento le une con le altre.

Ciò posto deve osservarsi come risulta giustificato e ben motivato, secondo un percorso logico ed esauriente oltre che corretto in diritto, l'esercizio del potere del Tribunale di Sorveglianza di revocare il detto affidamento, alla luce dei seguenti elementi: a) l'ammissione al beneficio in esame era avvenuta in data 8/7/2021, dopo la fruizione della semilibertà (disposta con provvedimento del 27/5/2020), valorizzandosi a sostegno di entrambi i benefici, tra l'altro, l'opportunità lavorativa presso l'esercizio commerciale della compagna "[OSCURATO:PERSONA] e Caffè", quale occasione di reinserimento sociale del Fiorentino (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato); b) la rilevanza della comunicazione della notizia di reato avente ad oggetto "la violenta aggressione" ai danni di [OSCURATO:PERSONA], posta in essere proprio dinanzi al suddetto esercizio commerciale e in relazione alle attività che ivi si svolgevano.

Tale notizia di reato era stata valutata autonomamente dal Tribunale di Sorveglianza rispetto agli esiti della denuncia in sede penale, tenendo conto (diversamente dal Magistrato di Sorveglianza in sede di sospensione della misura alternativa) anche del carteggio, prodotto dal difensore ed avente ad oggetto sia la denuncia sporta dalla Manfrè contro la Messina, con allegati referto medico (dal quale emergerebbero lesioni con prognosi di due giorni più lunga rispetto alle lesioni patite dalla Messina), sia l'esito delle indagini difensive.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza -diversamente da quanto afferma il ricorrente- appare aver considerato gli elementi introdotti dalla difesa ai fini della valutazione dell'attendibilità complessiva del racconto della Messina: e ciò, alla luce del certificato medico delle lesioni dalla stessa subite, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a conferma indiretta del racconto della Messina, oltre che della versione desumibile dai verbali di s.i.t. dei soggetti di cui erano state acquisite le dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p.: cfr. in part. p. 2 e 3 del provvedimento impugnato, nelle parti in cui si evidenziano le divergenze tra il racconto della Manfrè e quello del citato Ruggieri, con constatazione altresì della "elusione della domanda rivolta" in udienza al Fiorentino in merito alla negazione da parte della Manfrè della circostanza che l'auto [OSCURATO:PERSONA] potesse essere di loro proprietà; e si richiamano, tra le altre, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma di aver assistito ad un mero "diverbio tra donne", in occasione del quale sarebbero stati "tirati i capelli", in sé incompatibile con le lesioni invece refertate alla Messina e constatate dal Ruggieri; c) la persistente rilevanza del comportamento del Fiorentino (per come desumibile dalla denuncia della Messina) il quale avrebbe, comunque, aggredito anch'egli la Messina, sia pure nel contesto di un'aggressione più ampia e dei particolari illustrati a p. 3 cit.; donde il motivato convincimento, a seguito di argomentazioni che non appaiono né illogiche né contraddittorie, della sopravenuta incompatibilità della vicenda con la prosecuzione della prova, a fronte della stretta correlazione della stessa con l'attività lavorativa che era stata l'occasione della stessa; tanto in considerazione sia della gravità della condotta riferibile al Fiorentino e sia della sua incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento: con conseguente revoca in conformità al disposto dell'art. 47 co. 11 L. n. 354/75.

Quanto alla violazione dell'art. 51-ter L. n. 354/75, sotto il profilo della impossibilità di disporre, in luogo della revoca, la sostituzione dell'affidamento in prova con la semilibertà, si rileva che l'art. 51 ter citato si riferisce alla sospensione cautelativa e che il Tribunale di sorveglianza, senza porre in essere erroneo automatismo, appare aver rispettato i canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità, sia in punto di delibazione della necessità della revoca, (cfr. di recente C. Cost. n. 173/2021 avente ad oggetto l'art. 58 quater L. n. 354/75), sia in punto di determinazione delle conseguenze della revoca quanto alla pena residua, facendo risalire gli effetti della revoca al giorno dell'ammissione al beneficio (il 21/7/21), in quanto di poco precedente rispetto al giorno del grave comportamento di cui sopra, ritenuto indice sintomatico dell'incompatibilità con l'affidamento.

Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile dricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1965 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per fatti collegati alla cessione di sostanze stupefacenti e per la sua partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di droga, che importava la sostanza dal sud America, essendo stato tra l'altro condannato per l'introduzione di 44 kg. di cocaina dall'Ecuador, sottoposta a sequestro a Roma il 3/8/2011. Ancora, un episodio precedente del 2002 era relativo all'importazione di 330 kg. di cocaina. Con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino, valorizzando la positiva esperienza offerta dalla fruizione di permessi premio, Fiorentino era stato ammesso' al regime di semilibertà avendo la disponibilità di un lavoro a Roma presso l'esercizio della compagna [OSCURATO:PERSONA], esercizio denominato borse e caffè. Ammesso al regime di affidamento in prova al servizio sociale la misura alternativa è stata sospesa in ragione dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] commessa il 3/7/2021. La vicenda si sostanziava in una minaccia che Fiorentino avrebbe posto in essere verso l'anzidetta Messina che aveva rinvenuto l'ingresso alle sue proprietà ostruito dalla vettura di Fiorentino. Ne era derivato uno scontro con la compagna, [OSCURATO:PERSONA], cui aveva preso parte anche Fiorentino. Il Tribunale di sorveglianza non ha ritenuto che costui fosse meritevole di proseguire l'affidamento in atto. Ciò per il comportamento tenuto nel contesto complessivo, legato alla condotta vero Messina in occasione della vicenda che aveva visto la dura contrapposizione tra Manfré e la stessa Messina, comportamento di cui davano atto gli stessi testi escussi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e lamenta quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si duole della violazione di legge per l'intervenuta revoca della misura in ragione del comportamento tenuto non dall'affidato, ma da terzi. Avendo la revoca carattere sanzionatorio il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto individuare i comportamenti contrari alle prescrizioni che determinavano la revoca della misura stessa.2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine ai motivi fondanti la revoca della misura. Oltre alla mancanza di motivazione sulla gravità della violazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni di Messina, contenute nell'atto di querela dichiarazioni infondate e che avevano determinato la sospensione in via provvisoria della misura alternativa. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 51-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, in ordine alla possibilità di procedere alla sostituzione della misura alternativa. Nulla escludeva che pur a fronte della revoca dell'affidamento in prova si potessero ritenere sussistenti i presupposti per applicare la semilibertà o la detenzione domiciliare. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge in ordine ai presupposti per procedere alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con indebita sovrapposizione della dichiarazione di revoca a quella di cessazione della misura. Nella specie il problema era legato alla inidoneità dell'attività lavorativa svolta da Fiorentino presso l'esercizio della compagna e ciò avrebbe comportato la cessazione dell'affidamento e non la sua revoca. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta l'illogicità della motivazione nella determinazione del dies a quo di decorrenza della revoca della misura con valorizzazione del comportamento tenuto da soggetti terzi rispetto all'interessato in assenza di comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura da parte di Fiorentino. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Appaiono tali, in primo luogo, le articolate doglianze in merito alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. I motivi di doglianza possono essere, innanzitutto, trattati congiuntamente esponendo questioni strettamente connesse in collegamento le une con le altre. Ciò posto deve osservarsi come risulta giustificato e ben motivato, secondo un percorso logico ed esauriente oltre che corretto in diritto, l'esercizio del potere del Tribunale di Sorveglianza di revocare il detto affidamento, alla luce dei seguenti elementi: a) l'ammissione al beneficio in esame era avvenuta in data 8/7/2021, dopo la fruizione della semilibertà (disposta con provvedimento del 27/5/2020), valorizzandosi a sostegno di entrambi i benefici, tra l'altro, l'opportunità lavorativa presso l'esercizio commerciale della compagna "[OSCURATO:PERSONA] e Caffè", quale occasione di reinserimento sociale del Fiorentino (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato); b) la rilevanza della comunicazione della notizia di reato avente ad oggetto "la violenta aggressione" ai danni di [OSCURATO:PERSONA], posta in essere proprio dinanzi al suddetto esercizio commerciale e in relazione alle attività che ivi si svolgevano. Tale notizia di reato era stata valutata autonomamente dal Tribunale di Sorveglianza rispetto agli esiti della denuncia in sede penale, tenendo conto (diversamente dal Magistrato di Sorveglianza in sede di sospensione della misura alternativa) anche del carteggio, prodotto dal difensore ed avente ad oggetto sia la denuncia sporta dalla Manfrè contro la Messina, con allegati referto medico (dal quale emergerebbero lesioni con prognosi di due giorni più lunga rispetto alle lesioni patite dalla Messina), sia l'esito delle indagini difensive. In particolare, il Tribunale di sorveglianza -diversamente da quanto afferma il ricorrente- appare aver considerato gli elementi introdotti dalla difesa ai fini della valutazione dell'attendibilità complessiva del racconto della Messina: e ciò, alla luce del certificato medico delle lesioni dalla stessa subite, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a conferma indiretta del racconto della Messina, oltre che della versione desumibile dai verbali di s.i.t. dei soggetti di cui erano state acquisite le dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p.: cfr. in part. p. 2 e 3 del provvedimento impugnato, nelle parti in cui si evidenziano le divergenze tra il racconto della Manfrè e quello del citato Ruggieri, con constatazione altresì della "elusione della domanda rivolta" in udienza al Fiorentino in merito alla negazione da parte della Manfrè della circostanza che l'auto [OSCURATO:PERSONA] potesse essere di loro proprietà; e si richiamano, tra le altre, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma di aver assistito ad un mero "diverbio tra donne", in occasione del quale sarebbero stati "tirati i capelli", in sé incompatibile con le lesioni invece refertate alla Messina e constatate dal Ruggieri; c) la persistente rilevanza del comportamento del Fiorentino (per come desumibile dalla denuncia della Messina) il quale avrebbe, comunque, aggredito anch'egli la Messina, sia pure nel contesto di un'aggressione più ampia e dei particolari illustrati a p. 3 cit.; donde il motivato convincimento, a seguito di argomentazioni che non appaiono né illogiche né contraddittorie, della sopravenuta incompatibilità della vicenda con la prosecuzione della prova, a fronte della stretta correlazione della stessa con l'attività lavorativa che era stata l'occasione della stessa; tanto in considerazione sia della gravità della condotta riferibile al Fiorentino e sia della sua incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento: con conseguente revoca in conformità al disposto dell'art. 47 co. 11 L. n. 354/75. Quanto alla violazione dell'art. 51-ter L. n. 354/75, sotto il profilo della impossibilità di disporre, in luogo della revoca, la sostituzione dell'affidamento in prova con la semilibertà, si rileva che l'art. 51 ter citato si riferisce alla sospensione cautelativa e che il Tribunale di sorveglianza, senza porre in essere erroneo automatismo, appare aver rispettato i canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità, sia in punto di delibazione della necessità della revoca, (cfr. di recente C. Cost. n. 173/2021 avente ad oggetto l'art. 58 quater L. n. 354/75), sia in punto di determinazione delle conseguenze della revoca quanto alla pena residua, facendo risalire gli effetti della revoca al giorno dell'ammissione al beneficio (il 21/7/21), in quanto di poco precedente rispetto al giorno del grave comportamento di cui sopra, ritenuto indice sintomatico dell'incompatibilità con l'affidamento. Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile dricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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