CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 1999
Cassazione n. 31455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21.10.1999, contro la sentenza del GUP di Foggia del 21.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.2.2022 il GUP di Foggia, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.400 di multa in ordine ai fatti di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravato a lui ascritti; 2. ricorre per cassazione il Russo lamentando nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione; 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci