CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38587/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MESSINA, con ordinanza in data 08/02/2021, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione dell'ordinanza che ha dichiarato tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge, decorso dopo la sospensione disposta dall'art. 83 del dl. 18/2020, senza prendere in considerazione le difficoltà e le incertezze scaturite per effetto della situazione sanitaria e dei provvedimenti legislativi succedutesi in quell'arco di tempo. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto affidato a considerazioni e valutazioni del tutto inconferenti rispetto al dettato legislativo indicato dalla Corte territoriale e correttamente applicato nel computo dei termini per la presentazione dell'impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]