CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 44311/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il onsigliere estensore Il Presidente