Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 44311/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto aggravato.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il onsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il onsigliere estensore Il Presidente