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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 35862/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Agri, n.1 controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.657/18 depositata il 11.7.18; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron.

Rep.

Ud.23.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] volto ad anticipare di dodici mesi il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 dallo stesso con decorrenza dal luglio 2015.

Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92.

Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10.

Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi.

Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92.

In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con mod., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sulla questione si è formato successivamente alla presentazione del ricorsoin primo grado.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n.29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Agri, n.1 controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.657/18 depositata il 11.7.18; Oggetto: c.d. finestre pensionistiche e pensione anticipata di vecchiaia RGN Cron. Rep. Ud.23.11.22 udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.22 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] volto ad anticipare di dodici mesi il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 dallo stesso con decorrenza dal luglio 2015. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con mod., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21). La sentenza va perciò cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sulla questione si è formato successivamente alla presentazione del ricorsoin primo grado.
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