CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01XA11L natcua VERONA il 24/08/1966 avverso la sentenza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di GENOVAeato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, 624 e 61 n. 5 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, va ribadito il principio di diritto secondo cui:«Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.>> (Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Rv. 216583); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d