CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 25130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3750/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63 SC. B. INT. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 avverso la sentenza n. 2676/2018della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare, per quel che ancora rileva in questa sede, la libertà del proprio fondo distinto nel catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al foglio 33, particelle nn. 56, 169 e 142, da servitù di passaggio in favore del fondo della convenuta, costituito dalle particelle n. 46, 47 e 144 del medesimo foglio. A sostegno della domanda l’attore deduceva che la servitù di passaggio oggetto di negatoria era stata cost ituita dal padre - originario titolare del compendio immobiliare - con rogito del 11.03.1972, allorquando aveva trasferi to alla sorella [OSCURATO:PERSONA] e al di lei marito [OSCURATO:PERSONA] il fondo poi pervenuto alla Salvi; deduceva, ancora, che la servitù era stata menzionata anche nel titolo di acquisto della Salvi, datato 26.09.2007, sebbene dovesse ritenersi insussistente, sia perché nel frattempo estinta per non uso ventennale, sia perché, in ogni caso, non trasferibile a soggetti diversi dai discendenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] espressa previsione del rogito del 1972. 2. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda; per l’ipotesi di accoglimento della negatoria servitutischiedeva in via riconvenzionale l’accertamento dell’interclusione assoluta del proprio fondo e la conseguente costituzione del passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. sul medesimo tracciato descritto nel proprio titolodi proprietà ; otteneva, inoltre, l’autorizzazione a chiamare in causa i propri danti causa, cui domandava la riduzione del prezzo corrisposto per l’acquisto delfondo, oltre al risarcimento del danno patito. Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 3. Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Arezzo , in accoglimento della negatoria servitutis, accertava l’intrasferibilità in favore della Salvi del diritto di passaggio sulle particelle in contestazione, disponendo la rimessione del la causa sul ruolo istruttorio per l’esame della domanda riconvenzionale subordinatadella convenuta. 4. Esaurito il supplemento istruttorio tramite l’esperimento diCTU, il Tribunale di Arezzo pronunciava sentenza definitiva con la quale, accertata l’interclusione assoluta del fondo della Salvi, disponeva la costituzione di servitù di passaggio coattivo sulla proprietà di [OSCURATO:PERSONA] il medesimo percorso oggetto d ella negatoria servitutis, corrente sulle particelle nn. 56, 169 e 142 di proprietà esclusiva dell’attore, nonché sulla particella n. 181 in comproprietà tra le parti, quest’ultima avente accesso alla pubblica via. 4. Avverso tale pronuncia interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA], lamentando: - l ’erroneo accertamento dell’ interclusione del fondo della Salvi, munito in realtà di un accesso alla pubblica via da passaggio alternativo, ricadente su proprietà di terzi, suscettibile di acquisto per usucapione da parte della convenuta; - la costituzione ultra petitadella servitù di passaggio anche sulla particella 181, non oggetto della domanda riconvenzionale; -l’erronea scelta del percorso, ricaduta sulla sua proprietà, laddove in primo grado era emersa l a praticabilitàdi almeno due tracciati alternativi su terreni di terzi, a dire dell’appellante meno gravosiper i relativi i titolari; - l’inesistenza del percorso descritto dal CTU sul proprio terreno - l’esenzione della particella 181 da servitù coattivaai sensi dell’art. 1051, quarto comma, c.c., in quanto costituente un cort ile ; - l’inadeguatezza dell’indennità riconosciuta dal primo giudice. 5. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2676/2018, la Corte d’Appello di Firenze confermava integralmente la pronuncia di Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 prime cure. Per quel che ancora rileva nella presente sede, la Corte distrettuale osservava che: - la domanda riconvenzionale della Salvi doveva intendersi riferita anche alla particella 181;- l’esistenza di un ipotetico percorso sul fondo di terzi , asseritamente og getto di usucapione, non valeva ad escludere l’interclusione del fondo dell’appellata, non potendo peraltro effettuarsi il richiesto accertamento senza il contraddittorio con i proprietari dei fondi asseritamente serventi; - che l’esenzione di cui all’art. 1051, quarto comma, c.c. non opera nel caso in cui tutti i fondi intercludenti sono case, cortili, giardini o aie e che nella fattispecie, pur essendo la particella 181 costituita da una corte, come tale esentata da servitù coattiva, non avrebbe potuto procedersi all’accertamento del le caratteristiche delle altre proprietà confinanti, non essendo stato provocato il contraddittorio con i relativi titolari a cura dell’appellante, a ciò interessato; - che ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo non è necessaria la preesistenza di un percorso sul terreno individuato come servente; - che l’indennità riconosciuta dal Tribunale era congrua. 6. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. 7. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 9. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione degli artt.99 e 112 cpc per mancanza della domanda di assoggettamento a servitù di passaggio coattivo dell’aia/corte di cui alla part. 181 del foglio 33 del Comune di Civitella in Valdichiana (AR) e comunque violazione degli artt. 2826 e 2659 cc sull’identificazione dei beni da assoggettare Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 a servitù». Il ricorrente sostiene che il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare costituita la servitù di passaggio coattivo anche sulla particella n. 181, in comproprietà tra le parti, poiché la Salvi non lo aveva richiesto, avendo limitato la propria domanda alla costituzione del passaggio sulle sole particelle nn. 56, 169 e 142 di proprietà esclusiva del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Il giudice di merito ha invero rilevato che la domanda riconvenzionale subordinata formulata da [OSCURATO:PERSONA] era «chiaramente intesa ad eliminare l’interclusione delle particelle nn. 46, 47 e 144» che si sarebbe venuta a determinare in ipotesi di accoglimento della negatoria servitutisesperita dall’attore, e mirava in particolare ad ottenere l’accesso alla «pubblica via attraverso il percorso della servitù convenzionale (poi) esclusa dalla sentenza non definitiva, che presupponeva l’attraversamento (anche) della particella 181 e in talsenso la domanda della parte deve essere interpretata » (per il virgolettato cfr. pagina 6 di sentenza). 1.3. Lo stesso ricorrente, del resto, deduce che la convenuta aveva domandato in via riconvenzionale la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c. sul percorso individuato dal rogito del 1972 in quanto, altrimenti, i suoi terreni sarebbero rimasti interclusi (cfr. pag. 4, punto 4 del ricorso). L a Corte d’Appello risulta , quindi , essersi conformata all’insegnamento di questa Corte, secondo cui l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. Cass., S ez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291). 1.4. Si deve peraltro ribadire che l'interpretazione della domanda è sottratta al sindacato di legittimità se , come nella fattispecie, Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 correttamente motivata (cfr . Cass., S ez. L, Ordinanza n. 14669 del 09/05/2022 (Rv. 664693). 2.Il secondo motivo è così rubricato : « Violazione dell’art. 101 cpc per avere posto a fondamento del rigetto del gravame la questione rilevata d’ufficio di non avere esteso il contraddittorio ai proprietari dei fondi confinanti interessati dalle ipotesi alternative di percorso della servitù senza osservare la procedura ivi prevista e senza comunque garantire alcun contraddittorio sul punto». Il ricorrente denuncia che la Corte d’Appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione una questione rilevata d’ufficio, relativa alla mancata estensione del contraddittorio ai titolari dei fondi finitimi interessati da ipotetici percorsi alternativi, senza attivare il meccanismo processuale previsto dall’art. 101, comma secondo, c.p.c., con conseguente lesione del contraddittorio. 2.1. La questione rilevata dalla Corte d’Appello (relativa alla mancata estensione del contraddittorio ai terzi controinteressati) ha valenza meramente processuale: orbene, è principio consolidato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti,non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti(cfr. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803; conforme Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015, Rv.636520). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione degli artt.1051 cc e 345 e 112 cpc e falsa applicazione degli artt. 106, 183 comma 5 e 269 cpc per omessa pronuncia sui motivi di appello sul presupposto errato ella mancata estensione del contraddittorio ai proprietari dei fondi interessati dai percorsi alternativi». Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe potuto esimersi dalle Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 valutazioni in fatto sollecitatedall’appellante con i motivi di gravame : afferma che il giudice di merito, a prescindere dalla mancata estensione del contraddittorio agli altri proprietari dei fondi confinanti, avrebbe comunque dovuto valutare sia la dedotta praticabilità di un passaggio alternativo tramite la strada vicinale “Bronconaia”, asseritamente da sempre utilizzato per accedere ai fondi dell’appellata e tale da escludere il presupposto stesso dell’interclusione, sia le caratteristiche degli altri fondi circostanti, al fine di verificare l’eventuale esistenza di percorsi alternativi non esentati da servitù coattiva ex art. 1051, comma quarto, c.c. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato «Violazione degli artt. 1051 comma 4 e 2697 comma cc per non avere considerato che la prova del fatto impeditivo costituito dall’esenzione riconosciuta per la corte/aia di cui alla part. 181 comportava il rigetto della domanda».Il ricorrente lamenta che la Corte territorialeavrebbe anche invertito l’onere probatorio a carico delle parti, affermando che sarebbe stato interesse dell’appellante evocare in giudizio i proprietari degli altri fondi intercludenti al fine di verificare in contraddittorio se anche essi potessero beneficiare o meno dell’esenzione ex art. 1051, comma quarto, c.c. S ostiene che una volta provata dal [OSCURATO:PERSONA] l’esenzione della particella 181, eccepita al fine di paralizzare la domanda riconvenzionale di costituzione della servitù coattiva su quello specifico sedime, sarebbe stato semmai interesse ed onere della Salvi dare la prova dell’esenzione anche di tutti gli altri fondi circostanti, così da paralizzare a sua volta l’eccezione sollevata dall’attore, convenuto in via riconvenzionale. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione dell’art.1051 comma 4 cc e dell’art. 112 c.p.c. per non avere verificato l’esistenza di percorsi alternativi a quello oggetto di domanda che interferiva con beni per i quali operava l’esenzione prevista nella Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 norma». Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, accertata l’esenzione della particella 181, avrebbe dovuto verificare la praticabilità di percorsi alternativi non esenti, essendo peraltro emersa dall’istruttoria espletata in primo grado la sussistenza di almeno due alternativericadenti su fondi di terzi, descritte ed esaminate nella CTU. 6. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. 6.1. E’ orientamento consolidato di questa Corte, cui si intende assicurare continuità,che “ Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10331 del 19/10/1998, Rv. 519841 ; Cass., S ez. 2, Sentenza n. 2292 del 05/03/1988, Rv. 458091). Infatti, “Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che - ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa - non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10045 del 16/04/2008, Rv. 602772), dovendo in tal caso il giudice limitarsi a rigettare la domanda, salvo il diritto dell’attore di promuovere altro giudizio nei confronti del proprietario del fondo risultato interessato dal passaggio più Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 conveniente (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2292 del 05/03/1988, Rv. 458091; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2781 del 26/09/1962, Rv. 254130). 6.2. Dunque, la mancata partecipazione al giudizio dei proprietari degli altri fondi intercludenti non avrebbe potuto in nessun modo esimere la Corte distrettuale dalla valutazione del la praticabilità di percorsi alternativi, e in particolare dell’eventuale sussistenza di soluzioni ricadenti su fondi non esentati ex art. 1051, comma quarto, c.c., trattandosi di accertamenti necessari alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti della costituzione del passaggio coattivo che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di poter esercitare sul fondo di [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Va, infine, osservato che le censure del ricorrente sono fondate anche con riferimento alla dedotta inversione dell’onere probatorio da parte del giudice di merito : infatti, per escludere l'esenzione di cui all’art. 1051, quarto comma, c.c. nel caso di un cortile,la circostanza dell'inesistenza di altri fondi a carico dei quali sia possibile costituire la servitù di passaggio, concorrendo ad integrare la fattispecie giustificativa della domanda di costituzione coattiva della servitù, deve essere eccepita e provata da colui che invoca la costituzione del diritto di passaggio (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 14/05/1980, Rv. 406989; conforme Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 27/03/1996, Rv. 496586). Nel caso di specie, è stata [OSCURATO:PERSONA] ad aver invocato la costituzione della servitù di passaggio coattivo, tra l’altro, sulla particella 181 in comproprietà con il [OSCURATO:PERSONA]: era dunque su [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito avrebbe dovuto far ricadere l’onere della prova che anche gli altri fondi intercludenti il suo sono costituiti da case, cortili, giardini o aie, costituendo tale circostanza presupposto di non operatività Ric. 2019n. 3750sez. S2 - ud. 07/07/2023 dell’esenzione di cui all’art. 1051, quarto comma, c.c. eccep ita dal [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio per un nuovo esame del merito alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso , rigettati il primo e i