CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24755-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Phirrio.>4..75.mit %.ízzi bps.).[OSCURATO:SOCIETA] A/LUIGI CINQUEMANI4 ,:rr'ofr'670. :4 eatSso 4 C. 0.)(44.4 Ml 961L1 '&trc i. S 2tùg1: - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . 2021 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 5389 difende; AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - àt" avverso l sentenza n. 799/2015 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositati il 02/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 211( Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia Delle Entrate con cui , in relazione all'anno 2005, con cui era rimodulata la pretesa fiscale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] , accertando un maggior reddito di impresa per euro 506672,00 a fronte di euro 124593 ,il che comportava anche la rettifica del imposta irap ed iva , nonchè applicazione delle relative sanzioni . Tale accertamento poi determinava a sua volta la rettifica dei redditi dei singoli soci , in proporzione delle quote possedute. I ricorsi proposti dalla società e dai soci erano trattati sia pure separatamente ma nell'ambito di un unico contesto . In particolare nella stessa data la ctp accoglieva parzialmente il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla deducibilità delle quote di ammortamento. Nella stessa udienza venivano anche decisi i ricorsi dei soci , tenendo conto di quanto accertato giudizialmente per la società di persone. Avverso tali sentenztproponevano appello sia i soci che la società limitatamente ai maggiori ricavi di 117.191,69 , prestando acquiescenza alle maggiori sopravvenienze per l'importo di 154217,00 e dei costi non inerenti. Nella stessa data la CTr di Palermo , rigettava sia l'impugnazione della società che quella dei singoli soci. Con un unico atto propongono ricorso in cassazione , avverso le predette sentenze , la società [OSCURATO:PERSONA] di Di maggio Caterina e c. sas nonché i singoli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi così sintetizzabili : i) Nullità delle sentenze e dei relativi procedimenti per violazione dell'art. m della Cost. , degli art. 101 e 102 cpc e degli art. 14 e 59 del DLGS n. 546\1992 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc 2) Violazione e falsa applicazione dell'art 42comma i del DPR n. 600\1973 e dell'art. 21 septies della L. n. 241\1990 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc 3) Nullità delle sentenze per violazione dell'art. ii Cost. ,dell'art. 36 comma 2 n. 4 del DLGS n. 546\1992 e dell'art. 112 del cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc 4) Violazione e \o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 92 commi i e 7 del DPR 917\1986 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc 5) Violazione e \o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 15 commi i e 4 bis della L.R. Sicilia n. 21\2003 e del regolamento della Comunità Europea n. 69 \2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato dell'Unione Europea in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc. Si costituiva con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] la quale chiedeva il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del principio del litisconsorzio necessario , previsto in caso di accertamenti fiscali riguardanti la società di persone che possano riverberare automaticamente gli effetti sulla posizione fiscale dei singoli soci. Tale motivo appare infondato . La Corte intende aderire al principio giurisprudenziale, formatosi proprio in sede di litisconsorzio relativo al caso di accertamento emesso nei confronti di società di persone , che poi per trasparenza coinvolge anche i singoli soci. In particolare nel processo di cassazione, come affermato dalla sentenza della Cass. N. 29843 del 13 12 n2017, " in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie (avvenuta nel caso proprio per iniziativa dei ricorrenti che hanno impugnato congiuntamente le varie sentenze) , oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: i) identità oggettiva quanto a causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. m, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio circa la non integrità del contraddittorio. Nel caso le sentenze di secondo grado , riguardanti i soci e la società recano i numeri progressivi nr. 799\15 ,800\15, 801\15 ,8o2\15, 8o3\15 da ciò deducendosi che sono state pronunciate dallo stessa sezione e nella medesima udienza , inoltre la difesa tecnica sia dei soci che della società era la stessa , sicchè ogni ricorrente era pienamente edotto della linea difensiva degli altri , non a caso i soci con il ricorso si sono riportati alle difese svolte dalla società circa il merito . Del resto la circostanza che la società era composta da soci appartenenti allo stesso nucleo familiare , fa ragionevolmente ritenere che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda erano pienamente consapevoli dell'iter processuale. Pertanto i motivi con cui è stato dedotto la non integrità del contraddittorio sia dalla società che dai soci, vanno rigettati essendo avvenuto in concreto un simultaneo processo , anche se i ricorsi non erano stati formalmente riuniti, non essendo stato ,peraltro, leso alcun diritto difensivo . In definitiva nel caso in esame non vi è alcun dubbio circa l'unitarietà dell'accertamento che ha coinvolto la societa' ed i soci, nè può ritenersi la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali . Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che erano state violate le norme che disciplinavano la sottoscrizione degli atti impositivi ex art. 42 DPR 11. 600\1973 .Tale motivo è inammissibile.Nelle sentenze impugnate, tutte sovrapponibili, sono specificati i motivi di gravame proposti e non è mai esplicitato la doglianza circa la violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti impugnati. Ora per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, era onere dei ricorrenti di indicare in quale parte dell'atto di appello avessero ribadito la nullità degli atti impositivi onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, cosa non avvenuta , prospettando solo genericamente la violazione della normativa dedotta, senza riportare il passo dell'atto di appello in cui riproponevano il riesame di tali questioni. Proprio perché era indispensabile la conoscenza puntuale del thema decidendum in appello i ricorrenti non potevano limitarsi genericamente alla illustrazione della censura ma dovevano riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare sia che non si trattava di difesa nuova sia la sua specificita' (Cass. n. 22880 del 2017). In tema di contenzioso tributario, secondo la giurisprudenza di questa Corte a cui si intende dare continuità (vedi Ordinanza n.19929 del 2310912020), è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l'omesso rilievo d'ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata d'ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. Con il terzo i ricorrenti deducono la nullità delle sentenze per non aver modificato a favore di essi ricorrenti la voce della rimanenze , questione dedotta espressamente quale motivo di gravame ritenendo irragionevole ed incongrua la motivazione sul punto Al motivo è inammissibile . Premesso che i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. m sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. Tale obbligo e' violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità.' processuale deducibile in sede di legittimita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nel caso la sentenza impugnata dopo aver confermato l'esistenza della prova circa la vendita "in nero " della merce non rinvenuta in sede di verifica , ha anche precisato che il valore della merce in magazzino era stato correttamente rideterminato dalla Guardia di Finanza sulla scorta di documentazione anche extracontabile. In altri termini l'aver accertato vendite non annotate nella contabilità non implicava che dovesse essere anche ridotto il valore delle rimanenze accertate in base a processi ricognitivi corretti, secondo il giudice di appello . Pertanto non sussiste alcun tipo di omessa pronuncia , tendendo il motivo in questione a surrettiziamente ad introdurre il vizio della insufficienza o contraddittorieta della motivazione, che come è noto non può essere sollevato ove si concreti nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti . Il ragionamento contabile merceologico effettuato nella sentenza di appello si basava su elementi di fatto avendo la G. di Finanza in primis individuato il valore reale delle rimanenze sulla base di documentazione acquisita, e contemporaneamente che vi fosse la prova di vendite non annotate. Pertanto in base a tale ricostruzione contabile appare fuorviante assumere che il giudice non abbia esaminato la questione delle rimanenze . In altri temini il giudice 5 considerato l'inattendibilità dei dati ha considerato corretto l'operato della finanza . Anche il quarto motivo con cui si desume la violazione dell'art. 92 comma i e 7 , del dpr n. 917\1986 è infondato per quanto sopra specificato .I1 fatto che vi fossero vendite in nero non implicava che l'accertamento svolto in sede di rimanenze dovesse essere ridotto , trattandosi di accertamento indipendente . Con il 5 motivo i ricorrenti deducono che erroneamente il giudice di appello avesse escluso l'appicabilità della L.R Sicilia n. 21\2003 che aveva previsto incentivi in materia irap. A prescindere dalla circostanza che l'Agenzia ha dedotto che tale incentivi non erano stati richiesti in sede di dichiarazione, ma il giudice ha evidenziato che trattandosi di aiuto di stato occorreva la conferma della Commissione europea come specificato expressis verbis nella stessa normativa . I ricorrenti deducono sul punto che il risparmio di spese per loro era inferiore al limite di legge per la preventiva approvazione da parteb della Commissione Europea , non considerando che la norma regionale ha una efficace generale e non contiene alcun limite di risparmio per gli imprenditori siciliani , e quindi la sua efficacia ed applicabilità non poteva dipendere dal valore del singolo risparmio di spesa in concreto ma per la sua applicabilità era necessaria l'approvazione della Commissione Europea mai avvenuta . Per effetto del rigetto del ricorso , le spese vanno poste a carico del l ricorrente e liquidate come da dispositivo . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna ijl ricorrent al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente liquidate in euro 6000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115\2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore imp