CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30469-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] 2 SOCIETA' COOPERATIVA; -intimati - [OSCURATO:PERSONA]. Responsabilità solidale.Termine di decadenza biennale. Inapplicabilità all’ente previdenziale R.G.N.30469/2020 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 CC avverso la sentenza n. 139/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/09/2020 R.G.N. 273/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.30469/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Brescia, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Bergamo, ha condannato la società “[OSCURATO:SOCIETA].” al pagamento, in favore dell’INPS, in qualità di obbligata solidale ai sensi dell’art. 29 del d.lg.vo n. 276 del 2003, dei contributi previdenziali, nella misura di euro 197.384,74, oltre sanzioni ed interessi, nella misura di euro 85.377,05, dichiarati dovuti - a seguito di verbale ispettivo – dall’appaltatrice,società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA] 2”; la Corte territoriale, riscontrata la sussistenza degli estremi di legge per l’applicabilità della norma richiamata, ed accertata in fatto la platea dei lavoratori da imputarsi al contratto di appalto intercorso tra la cooperativa e la società “[OSCURATO:SOCIETA].”, disposta una consu lenza tecnico - contabile, ha rideterminato gli importi in misura leggermente inferiore a quelli calcolati al primo giudice, avendo escluso i contributi dovuti per i periodi di sospensione per malattia dei lavoratori, in quanto non effettivamente utilizzati nell’appalto; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di cinque motivi; l’INPS, la società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA] 2” e il fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”sono rimasti intimati; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per la mancata applicazione del termine di decadenza biennale”; pur consapevole dell’orientamento di questa Corte, applicato dal giudice dell’appello, parte ricorrente nepropone una radicale rivisitazione; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ.”; il motivo contesta, in via subordinata, la violazione dell’onere probatorio, assumendo come spettante all’INPS la dimostrazione della effettiva utilizzazione, da parte della ricorrente, dei lavoratori il cui nominativo era contenuto nell’elenco allegato al verbale ispettivo; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 421 e 437 cod. proc. civ. e 111 Cost.”; sostiene che la Corte d’appello, pur sollecitata dalla ricorrente, avrebbe omesso di utilizzare i propri poteri istruttori nella ricerca della prova dell’effettiva fluttuazione dell’attività societaria (produzione e commercio di gadget nei soli periodi natalizio, pasquale e di carnevale), che implicava che i lavoratori venissero utilizzati in maniera sporadica e discontinua; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e comunque la nullità della sentenza”; afferma che la Corte territoriale, basandosi acriticamente sul solo contenuto del verbale ispettivo, avrebbe lasciato senza un reale riscontro probatorio molti elementi suffraganti l’asserita responsabilità solidale, e ciò segnatamente con espresso riferimento ai nominativi dei lavoratori utilizzati dall’appaltatrice; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 lettera D) del d.lgs. n. 124/2004”; contesta la sentenza là dove ha rigettato l’eccezione della società relativa all’omessa pronuncia sulla mancata indicazione, nel verbale di accertamento, di alcuni requisiti legali, dichiarando la stessa inconferente ai fini della decisione; il primo motivo è infondato; la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui s’intende, in questa sede, dare continuità, afferma che“…il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”(Cass. n. 22110 del 2019) e che , in ossequio alla ratio della norma, il termine decadenz iale deve intendersi riferito unicamente a ll’azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale; gli altri quattro motivi , da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; le prospettazioni della società ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); quanto alla censura proposta ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 essa appare genericamente formulata; giova ribadire in proposito che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "errorin procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Sez. Un. n. 20181 del 2019); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore delle parti rimaste intimate; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ov