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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 luglio 1978

Cassazione n. 43831/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1993 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E

1. Con sentenza deliberata in data 11/07/2019, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 07/11/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato e per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: - Limatola e Izzo: capo a) (furto pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una tabaccheria, in concorso con Montesano, già giudicato: il 31/10/2014) - Limatola e Montesano: capo c) (furto pluriaggravato di vari oggetti che si trovavano nell'aula di un corso di formazione di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]: il 14-15/10/2014); - tutti: capo f) (furto pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Formaconf: il 30/10/2014); Con la recidiva reiterata e specifica per Limatola e Montesano e le aggravanti ritenute, gli imputati, con la continuazione e la riduzione per il rito, venivano condannati alle pene principali di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1000 di multa (Limatola), anni 2 e mesi 4 di reclusione e 800 euro di multa (Montesano), anni 2 e mesi 2 di reclusione e 500 euro di multa (Izzo).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia, con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Izzo e al capo a), erronea applicazione della legge penale e processuale e dell'art. 192 cod. proc. pen.

Le argomentazioni della Corte di appello sono apodittiche, in quanto la non contestata conoscenza dei due ricorrenti e degli stessi con Montesano, nonché i riscontrati contatti telefonici in una zona geograficamente molto ampia non è sufficiente a provare la responsabilità penale, come peraltro ritenuto dal Tribunale in relazione ad altri fatti per i quali ha pronunciato sentenza assolutoria.

2.2. Il secondo motivo denuncia, con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Montesano e al capo c), erronea applicazione della legge penale e processuale e dell'art. 192 cod. proc. pen.

I giudici di merito hanno dato per scontato che il reato sia stato commesso da più persone e, in particolare, da Montesano e da Limatola, ma nessuno ha visto commettere il furto, laddove la circostanza che il presunto sopralluogo sia stato effettuato da Cortese (altro coimputato, assolto in primo grado con sentenza irrevocabile) e forse da Montesano (mentre Limatola non vi avrebbe preso parte) non fornisce una prova certa della loro responsabilità, tanto più che del gruppo dei prevenuti faceva parte anche Izzo; i contatti telefonici tra gli imputati non è sufficiente per la condanna, come affermato dalla sentenza di primo grado per altri episodi.

2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti e al capo f), erronea applicazione della legge penale e processuale e dell'art. 192 cod. proc. pen.

I giudici di merito non hanno offerto una valida giustificazione di varie circostanze date per scontate, ossia che il furto sia stato commesso da più persone e, segnatamente, dai ricorrenti e che la circostanza che al sopralluogo fosse presente Cortese (assolto con sentenza irrevocabile) dimostra la responsabilità dei ricorrenti, laddove i contatti telefonici tra i coimputati non è stato ritenuto sufficiente a tale scopo neppure dal giudice di primo grado.

2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Montesano, erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione.

Come dedotto con l'atto di appello, Montesano ha gravi precedenti, ma risalenti ad anni fa (mentre per la sentenza del Tribunale di Pesaro relativa al reato sub a non è stata contestata e applicata la recidiva), e anche nei confronti di Limatola doveva essere disapplicata la recidiva.

2.5. Il quinto motivo, relativo a tutti i ricorrenti, censura la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

In premessa, mette conto sottolineare che, su un piano generale, le censure articolate dai ricorrenti risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. I ricorrenti muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

2.1. Con riferimento al primo motivo, relativo al capo a), per il quale sono stati condannati nei due gradi di merito Limatola e Izzo (mentre Montesano, arrestato in flagranza e reo confesso, è stato giudicato separatamente), le concordi sentenze di merito hanno valorizzato una pluralità di convergenti dati indiziari, quali l'accertato numero degli autori del furto (riferito dal cittadino che due volte chiamò le forze dell'ordine insospettito da quanto visto accadere), la presenza della carta d'identità di Izzo nell'auto noleggiata da Montesano sulla quale lo stesso si trovava, l'accertata presenza delle utenze telefoniche attribuite allo stesso Izzo e a Limatola sul luogo del furto mentre lo stesso veniva commesso e nel momento appena seguente alla cattura di Montesano (come evidenziato dalla conforme sentenza di primo grado), la simultanea presenza degli imputati priva di spiegazioni alternative rispetto al concorso nel reato.

Lungi, dunque, dal far leva solo sulle risultanze di cui tabulati telefonici, i giudici di merito hanno valorizzato dati immediatamente riferibili a Izzo e, per entrambi i ricorrenti, la convergenza delle risultanze offerte dai tabulati con la presenza in loco di Montesano, nonché la mancata emersione, negli elementi raccolti nel processo, di anche solo plausibili spiegazioni alternative alla loro presenza nel tempus e /ocus commissi delicti.

I ricorsi sviliscono la valenza conoscitiva assicurata dalla coordinata lettura dei vari dati, risultando pertanto manifestamente infondati.

2.2. In relazione al secondo motivo, relativo al capo c), per il quale sono stati condannati nei due gradi di merito Limatola e Montesano, la Corte distrettuale ha, in primo luogo, ricostruito il "sopralluogo" realizzato da Montesano nel luogo ove sarebbe stato commesso il furto; il riconoscimento di un'impiegata si è accompagnato, nel ragionamento probatorio del giudice di appello, il dato rappresentato dalla presenza in loco dell'imputato accertata dai tabulati, così come quella di Limatola (che non prese parte al "sopralluogo").

Il giudice di appello sottolinea poi che, in un orario compreso tra il "sopralluogo" e il furto, Limatola e Montesano furono controllati e identificati insieme dalla polizia.Il ricorso valorizza l'assoluzione definitiva del coimputato sospettato di aver accompagnato Montesano nel "sopralluogo", ma il dato, di per sé non inficia la valenza dimostrativa degli elementi offerti dai tabulati (che registrarono la presenza dei due ricorrenti sul luogo del furto, sia al momento del "sopralluogo" sia in quello del reato).

Rilievo, quest'ultimo, che all'evidenza priva di consistenza la denunciata mancanza di prove circa il numero dei correi, laddove il riconoscimento di Montesano e il controllo di polizia rendono ragione della pluralità dei dati indiziari valorizzati, anche in questo caso non circoscritti ai tabulati e non smentiti da alcuna plausibile spiegazione alternativa ricavabile dagli elementi acquisiti al processo.

2.3. In ordine al terzo motivo, relativo al capo f), per il quale sono stati condannati tutti i ricorrenti, il ricorso è inammissibile in quanto carente di compiuta correlazione tra le censure articolate e la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato, tra l'altro, la videoripresa che registrò il "sopralluogo" da parte di due persone e il furto commesso da tre soggetti.

Anche sul punto il ricorso sottolinea l'assoluzione di Cortesi, ma i giudici di merito hanno valorizzato il dato della maglietta indossata da uno degli autori del "sopralluogo" poi rinvenuta nell'abitazione di Montesano in occasione della perquisizione domiciliare a suo carico, laddove la sua presenza sia al momento del furto, sia in precedenza in occasione del "sopralluogo" è confermata dai dati offerti dai tabulati telefonici.

Quanto a Limatola e Izzo, anche gli accertamenti tratti dai rispettivi tabulati ne confermano la presenza nei momenti salienti della vicenda, il che rende ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, del rilievo che i tre imputati erano e si muovevano insieme (all'unisono, sottolinea il giudice di appello) nei luoghi e nei momenti del furto.

Il ricorso si sottrae alla disamina complessiva del compendio conoscitivo valorizzato dalle conformi sentenze di merito e, segnatamente, allo scrutinio della ricostruita basata sulla combinata lettura delle risultanze di cui alla riprese e al ritrovamento della maglietta di Montesano, in uno con i dati offerti dai tabulati.

Ferma restando, anche per questo episodio, l'assenza di qualsiasi elemento acquisito al processo idoneo a smentire la tesi accusatoria.

2.4. La ricostruzione della giustificazione offerta dalla sentenza impugnata alla conferma del giudizio di colpevolezza per i tre furti in questione è del tutto coerente con le conclusioni del giudice di primo grado, che aveva assolto gli imputati dai reati a ciascuno ascritti quando gli elementi di prova si esaurivano nelle risultanze dei tabulati.

Il che è in linea con il principio di diritto in forza del quale, in tema di dati relativi al traffico telefonico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02).

3. Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili.

3.1. Il terzo motivo, che censura l'applicazione della recidiva a Limatola e a Montesano, è inammissibile, risolvendosi in deduzioni del tutto generiche e assertive, all'evidenza inidonee a scalfire il rilievo del giudice di appello lì dove ha sottolineato come i reati per i quali si procede siano espressione di una sempre più crescente e allarmante pericolosità dei due imputati, gravati da plurimi precedenti anche specifici, in una progressione senza soluzione di continuità.

3.2. Del pari inammissibile è il quinto motivo, avendo, tra l'altro, la sentenza impugnata sottolineato la gravità dei fatti, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1993 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E 1. Con sentenza deliberata in data 11/07/2019, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 07/11/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato e per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati: - Limatola e Izzo: capo a) (furto pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una tabaccheria, in concorso con Montesano, già giudicato: il 31/10/2014) - Limatola e Montesano: capo c) (furto pluriaggravato di vari oggetti che si trovavano nell'aula di un corso di formazione di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]: il 14-15/10/2014); - tutti: capo f) (furto pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Formaconf: il 30/10/2014); Con la recidiva reiterata e specifica per Limatola e Montesano e le aggravanti ritenute, gli imputati, con la continuazione e la riduzione per il rito, venivano condannati alle pene principali di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1000 di multa (Limatola), anni 2 e mesi 4 di reclusione e 800 euro di multa (Montesano), anni 2 e mesi 2 di reclusione e 500 euro di multa (Izzo). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Izzo e al capo a), erronea applicazione della legge penale e processuale e dell'art. 192 cod. proc. pen. Le argomentazioni della Corte di appello sono apodittiche, in quanto la non contestata conoscenza dei due ricorrenti e degli stessi con Montesano, nonché i riscontrati contatti telefonici in una zona geograficamente molto ampia non è sufficiente a provare la responsabilità penale, come peraltro ritenuto dal Tribunale in relazione ad altri fatti per i quali ha pronunciato sentenza assolutoria. 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Montesano e al capo c), erronea applicazione della legge penale e processuale e dell'art. 192 cod. proc. pen. I giudici di merito hanno dato per scontato che il reato sia stato commesso da più persone e, in particolare, da Montesano e da Limatola, ma nessuno ha visto commettere il furto, laddove la circostanza che il presunto sopralluogo sia stato effettuato da Cortese (altro coimputato, assolto in primo grado con sentenza irrevocabile) e forse da Montesano (mentre Limatola non vi avrebbe preso parte) non fornisce una prova certa della loro responsabilità, tanto più che del gruppo dei prevenuti faceva parte anche Izzo; i contatti telefonici tra gli imputati non è sufficiente per la condanna, come affermato dalla sentenza di primo grado per altri episodi. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo a tutti i ricorrenti e al capo f), erronea applicazione della legge penale e processuale e dell'art. 192 cod. proc. pen. I giudici di merito non hanno offerto una valida giustificazione di varie circostanze date per scontate, ossia che il furto sia stato commesso da più persone e, segnatamente, dai ricorrenti e che la circostanza che al sopralluogo fosse presente Cortese (assolto con sentenza irrevocabile) dimostra la responsabilità dei ricorrenti, laddove i contatti telefonici tra i coimputati non è stato ritenuto sufficiente a tale scopo neppure dal giudice di primo grado. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Montesano, erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione. Come dedotto con l'atto di appello, Montesano ha gravi precedenti, ma risalenti ad anni fa (mentre per la sentenza del Tribunale di Pesaro relativa al reato sub a non è stata contestata e applicata la recidiva), e anche nei confronti di Limatola doveva essere disapplicata la recidiva. 2.5. Il quinto motivo, relativo a tutti i ricorrenti, censura la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. In premessa, mette conto sottolineare che, su un piano generale, le censure articolate dai ricorrenti risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. I ricorrenti muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 2.1. Con riferimento al primo motivo, relativo al capo a), per il quale sono stati condannati nei due gradi di merito Limatola e Izzo (mentre Montesano, arrestato in flagranza e reo confesso, è stato giudicato separatamente), le concordi sentenze di merito hanno valorizzato una pluralità di convergenti dati indiziari, quali l'accertato numero degli autori del furto (riferito dal cittadino che due volte chiamò le forze dell'ordine insospettito da quanto visto accadere), la presenza della carta d'identità di Izzo nell'auto noleggiata da Montesano sulla quale lo stesso si trovava, l'accertata presenza delle utenze telefoniche attribuite allo stesso Izzo e a Limatola sul luogo del furto mentre lo stesso veniva commesso e nel momento appena seguente alla cattura di Montesano (come evidenziato dalla conforme sentenza di primo grado), la simultanea presenza degli imputati priva di spiegazioni alternative rispetto al concorso nel reato. Lungi, dunque, dal far leva solo sulle risultanze di cui tabulati telefonici, i giudici di merito hanno valorizzato dati immediatamente riferibili a Izzo e, per entrambi i ricorrenti, la convergenza delle risultanze offerte dai tabulati con la presenza in loco di Montesano, nonché la mancata emersione, negli elementi raccolti nel processo, di anche solo plausibili spiegazioni alternative alla loro presenza nel tempus e /ocus commissi delicti. I ricorsi sviliscono la valenza conoscitiva assicurata dalla coordinata lettura dei vari dati, risultando pertanto manifestamente infondati. 2.2. In relazione al secondo motivo, relativo al capo c), per il quale sono stati condannati nei due gradi di merito Limatola e Montesano, la Corte distrettuale ha, in primo luogo, ricostruito il "sopralluogo" realizzato da Montesano nel luogo ove sarebbe stato commesso il furto; il riconoscimento di un'impiegata si è accompagnato, nel ragionamento probatorio del giudice di appello, il dato rappresentato dalla presenza in loco dell'imputato accertata dai tabulati, così come quella di Limatola (che non prese parte al "sopralluogo"). Il giudice di appello sottolinea poi che, in un orario compreso tra il "sopralluogo" e il furto, Limatola e Montesano furono controllati e identificati insieme dalla polizia.Il ricorso valorizza l'assoluzione definitiva del coimputato sospettato di aver accompagnato Montesano nel "sopralluogo", ma il dato, di per sé non inficia la valenza dimostrativa degli elementi offerti dai tabulati (che registrarono la presenza dei due ricorrenti sul luogo del furto, sia al momento del "sopralluogo" sia in quello del reato). Rilievo, quest'ultimo, che all'evidenza priva di consistenza la denunciata mancanza di prove circa il numero dei correi, laddove il riconoscimento di Montesano e il controllo di polizia rendono ragione della pluralità dei dati indiziari valorizzati, anche in questo caso non circoscritti ai tabulati e non smentiti da alcuna plausibile spiegazione alternativa ricavabile dagli elementi acquisiti al processo. 2.3. In ordine al terzo motivo, relativo al capo f), per il quale sono stati condannati tutti i ricorrenti, il ricorso è inammissibile in quanto carente di compiuta correlazione tra le censure articolate e la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato, tra l'altro, la videoripresa che registrò il "sopralluogo" da parte di due persone e il furto commesso da tre soggetti. Anche sul punto il ricorso sottolinea l'assoluzione di Cortesi, ma i giudici di merito hanno valorizzato il dato della maglietta indossata da uno degli autori del "sopralluogo" poi rinvenuta nell'abitazione di Montesano in occasione della perquisizione domiciliare a suo carico, laddove la sua presenza sia al momento del furto, sia in precedenza in occasione del "sopralluogo" è confermata dai dati offerti dai tabulati telefonici. Quanto a Limatola e Izzo, anche gli accertamenti tratti dai rispettivi tabulati ne confermano la presenza nei momenti salienti della vicenda, il che rende ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, del rilievo che i tre imputati erano e si muovevano insieme (all'unisono, sottolinea il giudice di appello) nei luoghi e nei momenti del furto. Il ricorso si sottrae alla disamina complessiva del compendio conoscitivo valorizzato dalle conformi sentenze di merito e, segnatamente, allo scrutinio della ricostruita basata sulla combinata lettura delle risultanze di cui alla riprese e al ritrovamento della maglietta di Montesano, in uno con i dati offerti dai tabulati. Ferma restando, anche per questo episodio, l'assenza di qualsiasi elemento acquisito al processo idoneo a smentire la tesi accusatoria. 2.4. La ricostruzione della giustificazione offerta dalla sentenza impugnata alla conferma del giudizio di colpevolezza per i tre furti in questione è del tutto coerente con le conclusioni del giudice di primo grado, che aveva assolto gli imputati dai reati a ciascuno ascritti quando gli elementi di prova si esaurivano nelle risultanze dei tabulati. Il che è in linea con il principio di diritto in forza del quale, in tema di dati relativi al traffico telefonico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02). 3. Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili. 3.1. Il terzo motivo, che censura l'applicazione della recidiva a Limatola e a Montesano, è inammissibile, risolvendosi in deduzioni del tutto generiche e assertive, all'evidenza inidonee a scalfire il rilievo del giudice di appello lì dove ha sottolineato come i reati per i quali si procede siano espressione di una sempre più crescente e allarmante pericolosità dei due imputati, gravati da plurimi precedenti anche specifici, in una progressione senza soluzione di continuità. 3.2. Del pari inammissibile è il quinto motivo, avendo, tra l'altro, la sentenza impugnata sottolineato la gravità dei fatti, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammiss