CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06589/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15885/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo stesso il suo studio in Roma, circonvallazione Trionfale 34; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via IV Novembre 119/A; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso delal ricorrente e l’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunic a to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 26